Cassazione Civile, Ordinanza n. 16076/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società debitrice e da alcuni coobbligati contro l'istituto di credito. In primo grado il tribunale aveva condannato gli opponenti al pagamento di una somma in favore della banca. In corso di causa, però, la banca aveva già incassato da una fideiussore/coobbligata una somma superiore a quella portata dal decreto monitorio. La corte d'appello, valorizzando tale incasso, aveva ritenuto che non residuasse più alcun credito della banca e aveva anche condannato la banca a restituire agli appellanti la parte eccedente quanto dovuto, ritenendo implicitamente legittimata la domanda restitutoria proposta da soggetti diversi da chi aveva materialmente pagato. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1292, 1306 e 2033 c.c., sostenendo che il pagamento effettuato da uno dei coobbligati solidali libera tutti, ma l'azione di ripetizione dell'indebito spetta solo a chi ha eseguito il pagamento e non agli altri coobbligati; con il secondo ha censurato la quantificazione delle somme da restituire, motivo che è rimasto assorbito. Con un terzo motivo ha contestato la statuizione sulle spese di lite, sia quanto al primo grado sia quanto al grado di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha ritenuto assorbito il secondo e ha accolto solo parzialmente il terzo motivo, limitatamente alle spese del giudizio di appello. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda di restituzione proposta dalla società debitrice e dal coobbligato. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di secondo grado, mentre ha condannato gli intimati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1292 c.c.
Il pagamento eseguito da uno dei coobbligati solidali estingue il debito anche nei confronti degli altri condebitori.
art. 1306 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non vi fonda la decisione; il tema centrale resta la legittimazione alla ripetizione dell'indebito.
art. 2033 c.c.
"chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato"
La legittimazione attiva alla ripetizione dell'indebito spetta esclusivamente a chi ha materialmente effettuato il pagamento non dovuto, non potendo terzi coobbligati far valere un autonomo diritto alla restituzione.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice quando ricorrono i presupposti di legge; non risultano specifiche censure idonee a scalfire la statuizione sulle spese di primo grado.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di restituzione.
Massime di principio
- Nel pagamento di un debito solidale, l'adempimento di uno dei coobbligati estingue l'obbligazione verso tutti, ma l'eventuale eccedenza rispetto al dovuto può essere ripetuta solo dal soggetto che ha eseguito materialmente il pagamento.
- L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. ha natura strettamente personale: è legittimato attivo esclusivamente l'adempiente, non anche altri soggetti che abbiano tratto beneficio dall'estinzione del debito.
- Quando la cassazione accoglie il motivo di ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
- In tema di spese processuali, la censura deve investire specificamente la ratio della compensazione o della regolazione adottata dal giudice di merito; in difetto, la statuizione resta ferma.
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