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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13098/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova disposto il 13/08/2025 con efficacia dall'8/05/2025. Il Tribunale aveva revocato l'affidamento concesso il 20/09/2024 in ragione di plurime condotte trasgressive commesse tra maggio e luglio 2025, correlate ad abuso di alcol, con episodi di violenza nei confronti della ex compagna e di aggressione/tentativo di furto con strappo ai danni di una donna anziana. La difesa ha dedotto vizio di motivazione: a) mancata considerazione dell'alterazione psichica dovuta alla rottura del rapporto affettivo; b) mancata valutazione della prevalenza delle esigenze terapeutiche; c) mancata considerazione della immediata resipiscenza; d) contraddittorietà circa la data di efficacia della revoca, stante che il Tribunale considerava decisivo l'episodio di luglio ma fissava la decorrenza dell'8 maggio 2025.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ritenendo che le censure sollevate sollecitino rivalutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità. Ha richiamato l'applicabilità dell'art. 47, comma 11, dell'Ordinamento penitenziario (affidamento revocabile quando il comportamento sia incompatibile con la prosecuzione della prova) e ha precisato che la verifica della effettività del percorso di risocializzazione è costante: condotte illecite o violatrici delle prescrizioni, anche una singola se grave, possono giustificare la revoca senza necessità di giudicato. Nel caso concreto la pluralità di comportamenti trasgressivi, riconducibili a consumo volontario di alcol e sintomatici di incapacità di gestione della propria sfera personale, ha reso congrua la revoca; non è risultata arbitraria l'indicazione della data di efficacia. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 11, Ordinamento penitenziario

    «L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova»

    La norma consente la revoca dell'affidamento quando il comportamento dell'affidato risulti incompatibile con la prosecuzione del percorso di prova; autorizza la revoca anche sulla base di singole condotte gravi e senza necessità di giudicato definitivo, imponendo una verifica costante dell'effettività del percorso di risocializzazione

  • art. 94 D.P.R. n. 309/1990

    Disciplina l'affidamento terapeutico/affidamento in prova per reati connessi all'uso di sostanze, implicando la necessità di una prognosi favorevole e la possibilità di revoca qualora vengano meno i presupposti per la prosecuzione della misura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la liquidazione di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza salvo elementi per escludere la colpa del ricorrente

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta anche per una singola condotta grave, senza attendere il giudicato penale definitivo, se ne emerge la sopravvenuta incompatibilità con la prosecuzione del programma di risocializzazione
  • La verifica dell'efficacia e della prognosi favorevole del percorso di risocializzazione è dinamica: comportamenti illeciti o la violazione delle prescrizioni possono determinare la revoca della misura
  • L'abuso volontario di sostanze o alcol che determina comportamenti violativi delle prescrizioni è valutato negativamente e può dimostrare incapacità di gestione della propria condizione, giustificando la revoca
  • Le censure in cassazione che richiedono rivalutazioni di fatto (es. interpretazione degli stati emotivi, valutazione terapeutica immediata o resipiscenza) sono inammissibili quando mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito già compiuta dal giudice di sorveglianza
  • La determinazione della data di efficacia della revoca può essere ancorata alla prima manifestazione antisociale ritenuta rilevante dal giudice di merito e non è automaticamente arbitraria se motivata

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