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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26485/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una fideiussione prestata nel 1996 a garanzia delle obbligazioni di una società debitrice. Il garante deduceva che, dopo la sua prestazione, la debitrice aveva subito una trasformazione da società di persone a società di capitali, senza che egli fosse informato; che erano stati concessi ulteriori finanziamenti rilevanti e che, in un momento successivo, la banca aveva chiesto ai coobbligati conferme della garanzia e aveva liberato uno dei garanti. In seguito al peggioramento della situazione economica della debitrice e al suo fallimento, la banca aveva revocato gli affidamenti e ottenuto decreto ingiuntivo anche contro il fideiussore. In primo grado l’opposizione era stata accolta, ritenendosi apocrifa una firma su una presunta conferma della garanzia e valorizzandosi l’aggravamento del rischio del garante; la Corte d’appello aveva invece riformato, negando che la sola trasformazione societaria bastasse a dimostrare il presupposto oggettivo dell’art. 1956 c.c. e rilevando il difetto di prova del concreto peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115, 345 e 360 n. 5 c.p.c. per avere la Corte d’appello esaminato una questione ritenuta nuova, ossia il difetto di prova del peggioramento economico; 2) violazione dell’art. 1956 c.c. per non avere considerato che la trasformazione in s.r.l., la mancata informazione del garante, l’ulteriore credito concesso nel progressivo stato di decozione e la liberazione di altro fideiussore avevano aggravato il rischio; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per non avere valorizzato come ammissione il comportamento della banca che aveva acquisito conferme dagli altri garanti; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per la mancata considerazione della violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sia per l’utilizzo di una firma poi accertata come apocrifa sia per la concessione di ulteriore credito a soggetto in decozione senza informare il garante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sola trasformazione della società debitrice da società di persone a società di capitali non comporti, di per sé, un peggioramento patrimoniale rilevante ai fini dell’art. 1956 c.c.; che il fideiussore che invoca la liberazione deve provare il sopravvenuto significativo peggioramento delle condizioni economiche del debitore e la consapevolezza del creditore al momento dell’ulteriore concessione di credito; che nel caso concreto tali elementi non erano stati dimostrati, essendosi il ricorso limitato ad allegazioni apodittiche e alla successiva insolvenza/fallimento della debitrice. Ha inoltre precisato che il silenzio del creditore sulla mera trasformazione societaria, in assenza di comunicazione della relativa delibera, non equivale a diniego o consenso rilevante, e che la questione dell’onere probatorio non introduceva una nuova eccezione in appello. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    Nella fideiussione per obbligazioni future la garanzia si perde se il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, concede nuovo credito al debitore pur conoscendone un significativo peggioramento economico tale da far temere l’insolvenza; il garante che invoca la liberazione deve provare tali presupposti.

  • art. 2498 c.c.

    La trasformazione della società non determina, di per sé, un mutamento peggiorativo automatico della consistenza patrimoniale rilevante per la posizione del garante; per le obbligazioni anteriori i soci continuano a rispondere nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

  • art. 2499 c.c.

    È richiamato, ratione temporis, quale norma relativa alla comunicazione della delibera di trasformazione ai creditori sociali; il mero silenzio del creditore, senza tale comunicazione, non consente di desumere un diniego o un consenso rilevante.

  • art. 2500-quinquies c.c.

    Viene menzionato come disposizione attuale corrispondente alla disciplina della comunicazione della trasformazione ai creditori sociali; il silenzio del creditore non basta a fondare la liberazione del fideiussore.

  • art. 112 c.p.c.

    Dedotto come violato per asserita decisione su questione nuova in appello, ma la Corte ha escluso l’assunto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle risultanze e alle presunte ammissioni della banca; la Corte ha ritenuto le censure non decisive.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la novità della questione sollevata in appello; la Corte ha escluso che vi fosse una nuova eccezione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato come vizio motivazionale, ma le doglianze sono state ritenute in parte inammissibili e in parte infondate.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i presupposti della liberazione ex art. 1956 c.c. grava sul fideiussore che la invoca.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato per sostenere la violazione dei doveri di correttezza; la Corte ha ricondotto il tema ai presupposti specifici dell’art. 1956 c.c. e alla prova del peggioramento conosciuto dal creditore.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per asserita violazione della buona fede contrattuale; la Corte ha ritenuto non dimostrati i fatti presupposto che avrebbero imposto alla banca di sospendere il credito o avvisare il garante.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella fideiussione per obbligazioni future, la liberazione del garante ex art. 1956 c.c. non consegue automaticamente alla trasformazione del debitore garantito da società di persone a società di capitali: occorre un effettivo e provato aggravamento delle sue condizioni economico-patrimoniali.
  • Chi invoca la liberazione della fideiussione per concessione di nuovo credito a debitore deteriorato ha l’onere di provare sia il significativo peggioramento delle condizioni del debitore, sia la conoscenza o conoscibilità di tale peggioramento in capo al creditore al momento dell’ulteriore finanziamento.
  • La mera successiva insolvenza o il fallimento del debitore non bastano, da soli, a dimostrare il presupposto dell’art. 1956 c.c., se non sono collegati temporalmente e causalmente alla concessione del nuovo credito e alla consapevolezza del creditore.
  • Il silenzio del creditore rispetto alla sola trasformazione societaria non può essere interpretato come consenso o rinuncia, in assenza della comunicazione della delibera di trasformazione prevista dalla disciplina societaria richiamata.
  • Le violazioni dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di garanzia devono essere ancorate a fatti specifici e provati; non possono essere affermate in via apodittica sulla base di allegazioni generiche o di elementi che non dimostrino la consapevolezza del creditore del peggioramento del debitore.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimento
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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