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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31385/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Una contribuente aveva proposto opposizione contro una cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deducendo la mancata notificazione dei verbali di accertamento presupposti. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione. In appello, l’ente creditore aveva però disposto lo sgravio dei verbali in pendenza del giudizio di secondo grado; il Tribunale aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere e, in base alla soccombenza virtuale, aveva condannato il Comune alle spese. Il ricorso per cassazione del Comune censurava: 1) la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sostenendo che lo sgravio era stato eseguito solo per dare attuazione alla sentenza di primo grado favorevole alla controparte e non costituiva acquiescenza, sicché persisteva l’interesse a una decisione nel merito; 2) la valutazione di merito sull’infondatezza dell’appello, deducendo il corretto perfezionamento delle notifiche dei verbali e richiamando norme sulla prova e sull’efficacia probatoria degli atti pubblici.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l’appello dell’ente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la declaratoria di cessazione della materia del contendere perché lo sgravio dei verbali, disposto dall’ente in esecuzione della decisione di primo grado, integra un atto di autotutela che incide sulla riscossione ma non estingue l’interesse dell’ente a ottenere una pronuncia sulla legittimità della propria pretesa creditoria.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della persistenza dell'interesse ad agire e a impugnare; la Corte, pur senza soffermarsi sulla norma in modo autonomo, valorizza il permanere dell'interesse alla decisione nel merito

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, in relazione al tema dell'acquiescenza

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e dell'interesse alla decisione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento alla valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento alla valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento all'onere della prova

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento all'efficacia probatoria degli atti pubblici

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale in cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicata come base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere postula il venir meno della contesa sulla situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio e dell'attualità dell'interesse a una pronuncia sul merito.
  • Lo sgravio dei verbali presupposti a una cartella di pagamento, disposto dall'ente creditore in esecuzione di una decisione di primo grado favorevole al contribuente, non equivale di per sé ad acquiescenza alla sentenza né elimina l'interesse dell'ente a coltivare l'impugnazione.
  • Un provvedimento di autotutela amministrativa che incida sulla solutio e non sull'obligatio non estingue necessariamente la pretesa sostanziale e non impedisce al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi sulla legittimità del credito originariamente azionato.
  • Quando è erroneamente dichiarata la cessazione della materia del contendere, il giudice di legittimità deve cassare la decisione e rinviare al giudice di merito perché esamini l'appello nel merito, restando assorbite le censure relative ai profili sostanziali non scrutinati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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