Sentenza n. 1940/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, notificata ad entrambi i ricorrenti il-OMISSIS-, avente ad oggetto l’immobile sito in -OMISSIS-, e tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi a tale deliberazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione relativa a un immobile e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo: violazione dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001 per carenza di interesse pubblico alla demolizione e violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della l. 241/1990; impossibilità di eseguire la demolizione parziale e il ripristino ingiunti, in violazione dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. 380/2001; violazione del giusto procedimento, del legittimo affidamento e dell’art. 2-bis della l. 241/1990; applicabilità della normativa sopravvenuta più favorevole introdotta dal d.l. 69/2024 (Salva Casa). Prima della decisione le parti hanno rappresentato di avere composto la controversia mediante un accordo transattivo.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dell’ordinanza. Ha rilevato che la cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenienza di un provvedimento satisfattivo della pretesa, mentre nel caso concreto le parti avevano concluso un accordo transattivo. Ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Spese compensate, in ragione dell’accordo delle parti anche su tale punto.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Sicché il Collegio ritiene di dover dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio, con conseguente improcedibilità del proposto ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Il sopravvenuto difetto di interesse conseguente alla transazione intervenuta tra le parti determina l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenienza di un provvedimento che soddisfi la pretesa azionata; se le parti compongono invece la controversia mediante un accordo transattivo e viene meno l’interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →