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Sentenza

Sentenza n. 1940/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, notificata ad entrambi i ricorrenti il-OMISSIS-, avente ad oggetto l’immobile sito in -OMISSIS-, e tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi a tale deliberazione.

Giustizia amministrativa202400761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione relativa a un immobile e atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo: violazione dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001 per carenza di interesse pubblico alla demolizione e violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della l. 241/1990; impossibilità di eseguire la demolizione parziale e il ripristino ingiunti, in violazione dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. 380/2001; violazione del giusto procedimento, del legittimo affidamento e dell’art. 2-bis della l. 241/1990; applicabilità della normativa sopravvenuta più favorevole introdotta dal d.l. 69/2024 (Salva Casa). Prima della decisione le parti hanno rappresentato di avere composto la controversia mediante un accordo transattivo.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dell’ordinanza. Ha rilevato che la cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenienza di un provvedimento satisfattivo della pretesa, mentre nel caso concreto le parti avevano concluso un accordo transattivo. Ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Spese compensate, in ragione dell’accordo delle parti anche su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Sicché il Collegio ritiene di dover dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio, con conseguente improcedibilità del proposto ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.

    Il sopravvenuto difetto di interesse conseguente alla transazione intervenuta tra le parti determina l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenienza di un provvedimento che soddisfi la pretesa azionata; se le parti compongono invece la controversia mediante un accordo transattivo e viene meno l’interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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