Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/05/2024 n. 14337 - Corte di Cassazione

Imposte -Istanza rimborso-Scadenza- termini-Consolidamento rapporto dare avere- Fattispecie-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto il rimborso, con interessi, di somme versate a titolo di TARSU per gli anni 2000 e 2001 in seguito all'annullamento definitivo della cartella di pagamento. La controversia verteva sulla misura degli interessi compensativi dovuti: la ricorrente reclamava l'applicazione del saggio del 7% per semestre previsto dal regolamento approvato dal Commissario Straordinario il 7 maggio 2009 (art. 16), mentre il Comune aveva liquidato somme con interessi al tasso legale in base al regolamento comunale previgente/modificato (art. 10). Si discuteva inoltre quale regolamento fosse applicabile ratione temporis e se la disciplina introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (commi 164-165 e 171) trovasse applicazione retroattiva ai rapporti non esauriti al 1 gennaio 2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della A.A. Srl confermando che il diritto al rimborso (e quindi alla liquidazione degli interessi compensativi) è sorto solo con l'annullamento definitivo della cartella di pagamento da parte della Commissione tributaria regionale il 27 maggio 2015 (passata in giudicato il 29 dicembre 2015). Applicando il principio tempus regit actum, la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina regolamentare vigente alla data di insorgenza del diritto (il regolamento per l'accertamento con adesione e autotutela nella versione modificata con deliberazione del 27 aprile 2010), che prevede l'applicazione del tasso legale annuo. Ha altresì disapplicato la previsione del regolamento del 7 maggio 2009 (7% semestrale) per contrasto con l'art. 1, comma 165, della legge n. 296/2006; per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296

    art. 1, commi 164, 165 e 171

    La disciplina sui rimborsi e sugli interessi (commi 164-165) si applica anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore (comma 171). Gli interessi compensativi sono determinati dall'ente entro limiti e decorrono dal giorno di esigibilità; per rapporti non esauriti al 1.1.2007 si applica la nuova disciplina.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Norma previgente che prevedeva, per la TARSU, l'interesse del 7% semestrale; la Corte osserva che la disposizione è stata abrogata e riprodotta in parte illegittimamente da un regolamento comunale del 2009.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 36, comma 2, n. 4; art. 7, comma 5

    Principi di motivazione delle sentenze e potere di disapplicazione delle norme/regolamenti locali in contrasto con la legge statale (art. 7, comma 5).

  • Codice Civile

    Riferimento al criterio generale di determinazione degli interessi (tasso legale) richiamato dal regolamento comunale applicabile ratione temporis.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Riferimento formale alla sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 4; art. 384, quarto comma; art. 112

    Norme processuali richiamate in rapporto ai vizi denunziati (violazione di legge, omessa pronuncia, motivazione) e alla possibilità di integrazione/emendamento della motivazione in cassazione.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso delle imposte locali e la spettanza degli interessi compensativi si consolidano al momento in cui il credito diviene effettivo, normalmente con l'annullamento definitivo dell'atto impositivo; per rapporti non esauriti al 1.1.2007 si applica la disciplina della legge n. 296/2006 (commi 164-165 e 171).
  • La misura degli interessi compensativi è regolata ratione temporis dal regolamento o dalla disposizione vigente alla data di insorgenza del credito (principio tempus regit actum): se il diritto al rimborso matura dopo l'entrata in vigore di una nuova disciplina, questa ultima si applica.
  • I regolamenti comunali che prevedono condizioni in contrasto con la norma statale (es. tassi eccedenti i limiti fissati dalla legge) devono essere disapplicati: una previsione locale che riproduce in parte una norma abrogata non può prevalere sulla legge nazionale.
  • Per ottenere l'applicazione di un tasso più favorevole (o più elevato) il contribuente deve dimostrare che il credito sia maturato in un periodo in cui quel regolamento era effettivamente vigente e applicabile ratione temporis.
  • In sede di impugnazione processuale è essenziale indicare con precisione gli atti e le deduzioni che si ritengono omessi o viziati; censure generiche o prive di puntuale riferimento agli atti rischiano l'inammissibilità o il rigetto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.