Cassazione Civile, Ordinanza n. 06839/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva imputato per trasparenza a una socia di società di persone il maggior reddito accertato per l'anno d'imposta 2011 in capo alla società. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente per mancata produzione della delega di firma del funzionario che aveva sottoscritto l'avviso. In appello l'Ufficio aveva prodotto un atto dispositivo di delega, ma la CTR aveva ritenuto la prova insufficiente perché la copia prodotta non appariva fedele all'originale, non era dichiarata conforme e non recava visibile sottoscrizione, confermando così il rigetto dell'appello. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione di varie norme sostanziali e regolamentari, sostenendo che l'atto prodotto riproduceva il documento informatico e riportava il nominativo del delegante con indicazione che l'originale era presso l'ente, e che la copia non era stata disconosciuta; 2) violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che, qualora il giudice avesse ritenuto necessaria l'acquisizione dell'originale con firma autografa, avrebbe dovuto disporla d'ufficio. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio una nullità assorbente del processo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, ossia la società e gli altri soci, trattandosi di controversia inscindibile relativa all'accertamento del reddito di società di persone e alla conseguente imputazione ai soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento per difetto di contraddittorio nei gradi di merito, rilevando che la controversia, avente ad oggetto l'accertamento unitario del reddito di una società di persone e la sua imputazione per trasparenza al socio, doveva svolgersi con la partecipazione di società e soci quali litisconsorti necessari. Ha quindi cassato la decisione e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci. Le questioni sollevate con i due motivi di ricorso sono rimaste assorbite. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 t.u.i.r.
L'accertamento del reddito della società di persone si riflette automaticamente sui soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nei giudizi tributari relativi ad atti inscindibili tra società di persone e soci va integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la mancata partecipazione determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
art. 330 c.p.c.
La notificazione del ricorso per cassazione può essere validamente eseguita presso il procuratore domiciliatario in primo grado, se la parte non si è costituita in appello o non ha effettuato nuove indicazioni di domicilio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 383, terzo comma, c.p.c.
In presenza di nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio, la causa va rinviata al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario di legittimità il rinvio al primo giudice è disposto secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
Il giudice del rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di cassazione.
art. 111, secondo comma, Cost.
La ricomposizione dell'unitarietà della causa è funzionale alla ragionevole durata del processo.
artt. 6 e 13 CEDU
Il principio di ragionevole durata e la tutela effettiva impongono di evitare inutili duplicazioni processuali quando non necessarie a garantire il contraddittorio.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso come norma che avrebbe imposto al giudice di acquisire d'ufficio l'originale della delega, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 21-septies L. n. 241 del 1990
Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla dedotta invalidità dell'atto, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 24, comma 2, del regolamento dell'Amministrazione
Richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di delega di firma, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 4-bis D.L. n. 78 del 2015
Richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di produzione della delega informatica, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 3 d.lgs. n. 39 del 1993
Richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di documento informatico e firma, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 23 d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato nel primo motivo di ricorso con riguardo alla copia del documento informatico, ma la questione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di società di persone e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci, il rapporto processuale è inscindibile: società e soci sono litisconsorti necessari, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo socio.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari nel giudizio tributario determina una nullità assoluta del processo e della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La nullità per difetto di contraddittorio può essere evitata in sede di legittimità solo quando la complessiva vicenda sia già stata trattata simultaneamente e in modo unitario nei gradi di merito; in tal caso può disporsi la riunione per ricomporre l'unitarietà della causa e preservare la ragionevole durata del processo.
- Quando la nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio è assorbente, restano assorbiti i motivi di ricorso che investono questioni di merito o di regolarità dell'atto impugnato.
- Nel processo tributario, la sentenza di rinvio dopo cassazione per nullità del procedimento deve essere resa dal giudice di primo grado, cui spetta rinnovare il giudizio previa integrazione del contraddittorio.
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