Sentenza del 27/10/2020 n. 23525 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della rettifica della rendita catastale di un'unità immobiliare classificata D/2: l'Agenzia aveva rettificato la rendita a Euro 69.287,00; il giudice di prime cure l'aveva rideterminata in Euro 26.800,00; la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia confermando che l'accertamento amministrativo non aveva adeguatamente motivato il criterio di valutazione relativo allo stato effettivo dell'immobile e che l'Amministrazione si era limitata a dichiarare l'uso in "condizioni ordinarie" senza prove. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando omesso esame di fatto decisivo, omesso esame di calcoli e valutazioni, errata considerazione del metodo di stima indiretto (costo di ricostruzione) e violazione dell'art.112 c.p.c. per presunta contraddizione con ammissioni della controparte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tutti i motivi proposti formalmente inammissibili: (i) alla luce della riforma dell'art.360 c.p.c. comma 1 n.5 la censura di omesso esame è ammissibile solo per vizi motivazionali gravi (mancanza totale, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità), e non per il mero mancato richiamo di tutte le risultanze probatorie; (ii) i profili indicati dall'Agenzia rappresentavano deduzioni difensive o dati istruttori non qualificabili come fatto storico decisivo così come richiesto; (iii) le censure sui calcoli e sulle ammissioni della controparte non erano autosufficienti né sufficientemente ancorate agli atti del giudizio di merito e, pertanto, costituivano novità non valutabile in sede di legittimità. Sono state condannate le spese di giudizio a carico dell'Agenzia delle Entrate in favore della società resistente (Euro 2.000,00 oltre oneri), con precisazione che l'Agenzia è esente dal versamento del contributo unificato per essere amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Dopo la riforma (D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012) il sindacato di cassazione sull'omesso esame è fortemente ridotto: è censurabile solo l'anomalia motivazionale di rilievo costituzionale (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità), non il semplice difetto di sufficienza motivazionale o l'omesso riferimento a tutte le risultanze probatorie.
D.P.R. n. 1142/1949, art. 28, comma 2
Il metodo di determinazione della rendita catastale può fondarsi sul procedimento di stima indiretto (costo di ricostruzione) che va ridotto "in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari"; quindi la valutazione dello stato effettivo dell'immobile è elemento rilevante e decisivo per la quantificazione della rendita.
art. 112 c.p.c.
La mancata trattazione di un petitum o di questioni rilevanti costituisce una nullità relativa che deve essere fatta valere con gli ordinari mezzi impugnatori; il giudice del gravame non può rilevarla d'ufficio se ciò comporta violazione del diritto delle parti a che le questioni siano decise secondo le regole del contraddittorio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Le amministrazioni dello Stato sono esentate dall'obbligo di versamento del contributo unificato per i ricorsi, avvalendosi della prenotazione a debito; dunque non operano gli oneri a carico delle parti private in relazione a tale contributo.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134
Norma che ha riformulato il perimetro dell'art.360 c.p.c. comma 1 n.5 e ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione, richiedendo per la cassazione la dimostrazione di anomalie motivazionali di particolare gravità.
D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a)
Consentito che il provvedimento sia sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore (riferimento meramente formale/procedurale nella sottoscrizione della sentenza).
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2012, il ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo è ammissibile solo se ricorre un vizio motivazionale grave (assenza materiale della motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità). Non è sufficiente lamentare la scarsa o parziale esposizione delle risultanze probatorie.
- Se si impugna una determinazione catastale basata su stima indiretta (costo di ricostruzione), va specificato in quale punto della motivazione del giudice di merito sia mancata la considerazione dello stato effettivo dell'immobile: il semplice richiamo alle deduzioni amministrative non basta.
- Le censure che si limitano a riprodurre calcoli della controparte o a richiamare conteggi non allegati in modo autosufficiente nel ricorso di legittimità sono inammissibili: il ricorrente deve fornire una doglianza autonoma e collegata agli atti del giudizio di merito.
- Se si vuol far valere che il giudice di merito ha omesso di decidere su una domanda o su un elemento rilevante (art.112 c.p.c.), la parte deve aver sollevato la questione nei gradi precedenti e indicare in quale atto, altrimenti la censura è nuova e inammissibile in Cassazione.
- Le pubbliche amministrazioni che ricorrono in giudizio sono, per normativa specifica, esentate dall'obbligo di versamento del contributo unificato; questo incide sull'onere processuale e sul computo delle spese quando soccombono.
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