Sentenza del 13/06/2018 n. 432 - Corte di Giustizia UE
IVA - La Corte si pronuncia sul riacquisto delle azioni proprie detenute da un'altra società regolato mediante la cessione di beni immobili. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) - Ambito di applicazione - Operazioni imponibili - Cessione di beni effettuata a titolo oneroso - Trasferimento di un immobile da parte di una società per azioni a favore di un azionista quale corrispettivo del riacquisto delle sue azioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione ai fini IVA del trasferimento di terreni, edifici e relative attrezzature dalla società -X- a una società a responsabilità limitata azionista, quale corrispettivo per il riacquisto e il ritiro delle azioni detenute da quest'ultima. La società sosteneva che il ritiro delle azioni e il trasferimento dei beni immobili costituissero un'unica operazione di ristrutturazione del capitale, non riconducibile alla sua attività economica e quindi non imponibile. L'amministrazione fiscale riteneva invece che vi fosse uno scambio di prestazioni reciproche: beni immobili contro azioni, con conseguente cessione di beni a titolo oneroso. La Corte ha dovuto stabilire se tale trasferimento costituisse una cessione imponibile ai sensi della direttiva IVA.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il trasferimento dei beni immobili costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all'IVA, purché gli immobili siano destinati all'attività economica della società cedente. Tra la società e l'azionista esiste infatti un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni reciproche: la società trasferisce la proprietà degli immobili e l'azionista trasferisce le proprie azioni. Le due operazioni devono essere considerate distintamente: il ritiro delle azioni, in sé, non costituisce un'attività economica ai fini IVA, mentre la cessione degli immobili può esserlo. Spetta al giudice nazionale verificare la destinazione economica degli immobili e l'eventuale applicazione delle esenzioni IVA previste per determinate cessioni di fabbricati, in particolare per gli edifici non nuovi.
Norme richiamate
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
Sono soggette all'IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Il trasferimento di immobili contro il riacquisto di azioni è una cessione a titolo oneroso quando esiste uno scambio diretto di prestazioni reciproche e il cedente agisce nell'ambito della propria attività economica.
Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica.
La società è soggetto passivo e agisce come tale quando trasferisce beni destinati alla propria attività economica; la natura o lo scopo societario dell'operazione non escludono automaticamente l'imponibilità.
Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Si considera "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
Il passaggio della proprietà o del potere di disporre degli immobili integra il requisito oggettivo della cessione di beni.
Articolo 135, paragrafo 1, lettera f), direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano le operazioni (...) relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli.
Il ritiro o la cessione delle azioni può rientrare nel regime delle operazioni finanziarie relative a titoli e, comunque, la mera detenzione o cessione di partecipazioni non costituisce di per sé attività economica ai fini IVA.
Articolo 135, paragrafo 1, lettera j), direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diversi da quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a).
Anche quando la cessione immobiliare rientra nell'ambito IVA, occorre verificare se si applichi un'esenzione, soprattutto per i fabbricati non nuovi.
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
La cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente.
Le cessioni di edifici nuovi o anteriori alla prima occupazione seguono un regime diverso rispetto alle cessioni di fabbricati usati; la verifica concreta è rimessa al giudice nazionale.
Massime di principio
- Quando un bene viene trasferito in cambio di azioni, quote o altri diritti societari, l'operazione può costituire una cessione a titolo oneroso se esiste un rapporto giuridico con prestazioni reciproche direttamente collegate.
- La qualificazione societaria dell'operazione, come ritiro di azioni, riduzione del capitale o ristrutturazione, non determina automaticamente l'esclusione dall'IVA: occorre esaminare separatamente il trasferimento materiale del bene.
- La cessione di un immobile è normalmente imponibile quando il cedente è un soggetto passivo e l'immobile è collegato alla sua attività economica, anche se il trasferimento serve a regolare rapporti interni o societari.
- La mera acquisizione, detenzione o cessione di partecipazioni societarie non costituisce di per sé un'attività economica ai fini IVA; ciò non impedisce però che la cessione di beni usata come corrispettivo sia imponibile.
- Dopo aver accertato l'imponibilità astratta della cessione immobiliare, bisogna verificare il regime specifico dell'immobile, inclusa l'eventuale esenzione per fabbricati usati o la disciplina applicabile a fabbricati nuovi, terreni edificabili e operazioni assimilate.
- Il trasferimento di un bene in pagamento di un debito non è sempre imponibile: è decisiva la presenza di uno scambio consensuale di prestazioni reciproche, mentre un pagamento meramente unilaterale di un debito fiscale può non integrare una cessione a titolo oneroso.
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