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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30419/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la rideterminazione della pena (sentenza del 05/07/2021) per reati ambientali e edilizi. Il ricorrente deduceva violazione di legge e motivazione illogica: chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione per prescrizione, che fosse riconosciuta la conformità delle opere (barriera antirumore) alla legge regionale Lombardia n. 14/1998, che venisse applicata la causa di particolare tenuità del fatto e che la pena fosse ridotta al minimo edittale; sosteneva che la barriera era stata realizzata per limitare i rumori della cava e dunque non arrecava illeciti gravi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto precluse le questioni sulla prescrizione e sulla particolare tenuità alla luce della sentenza della stessa Cassazione n. 10873/2018, che aveva annullato solo il capo E dell'imputazione e rinviato alla Corte d'appello esclusivamente per la determinazione della pena sulle residue imputazioni. Sulla determinazione della pena la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello, che ha fissato una pena di poco superiore al minimo edittale tenendo conto della natura dell'opera (barriera antirumore di circa 10 metri) e del precedente penale dell'imputato; inoltre ha richiamato l'incremento sanzionatorio previsto dall'art. 32, comma 47, del D.L. 30/09/2003 n. 269 (convertito), che raddoppia le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 44 del DPR 380/2001. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 152/2006, art. 256

    art. 256, commi 1, 2 e 4 (capo A, capo B, capo C)

    Norma richiamata per le imputazioni ambientali; la Cassazione non ha riesaminato la responsabilità sostanziale perché il rinvio era limitato alla determinazione della pena per le imputazioni residue

  • DPR 380/2001, art. 44

    art. 44, comma 1, lettera B

    Norma sulle sanzioni in materia edilizia richiamata per le contestazioni relative alla barriera; la Corte d'appello ha applicato le sanzioni, adeguandole anche in ragione dell'incremento normativo successivo

  • D.L. 30/09/2003 n. 269, art. 32, comma 47 (convertito)

    Prevede l'incremento del 100% delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 44 del DPR 380/2001; la Corte ne ha tenuto conto nel valutare la misura della sanzione pecuniaria

  • Legge regionale Lombardia n. 14/1998, art. 13, comma 1, lett. F e art. 35, comma 1

    art. 13, comma 1, lettera F; art. 35, comma 1

    Norme regionali richiamate dal ricorrente per sostenere la conformità delle opere; la Corte di Cassazione non ha esaminato tale questione per preclusione derivante dal precedente dispositivo di rinvio

  • Codice di procedura penale, art. 173 disp. att. e art. 129

    art. 173 disp. att., art. 129

    Rilevanti per i limiti della motivazione e dei mezzi di impugnazione; la Cassazione ha richiamato i limiti di deduzione e i termini della motivazione richiesta

  • Codice penale, artt. 131-bis e 133

    art. 131-bis (particolare tenuità), art. 133 (determinazione della pena)

    Il ricorso invocava l'applicazione della particolare tenuità e una pena al minimo edittale; la Corte ha ritenuto la questione preclusa e ha confermato che la determinazione della pena, anche se vicino al minimo, risultava motivata nel suo complesso

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende a carico del ricorrente per inammissibilità

Massime di principio

  • Se la Cassazione, con sentenza di annullamento e rinvio, delimita l'oggetto del rinvio (es. solo alla determinazione della pena per imputazioni residue), tutte le questioni non espressamente riaperte (prescrizione, particolare tenuità, conformità amministrativa) risultano precluse e non possono essere nuovamente dedotte nel successivo ricorso in cassazione
  • La determinazione della pena può essere confermata anche se di poco superiore al minimo edittale a condizione che la motivazione complessiva della Corte sia chiara e consenta di ricostruire i parametri valutativi (natura dell'intervento, precedenti, gravità), senza obbligo di una motivazione analitica esclusivamente nella parte numerica
  • Gli aumenti o modifiche normative intervenute dopo il fatto (es. incremento percentuale delle sanzioni pecuniarie) devono essere considerati nella determinazione della sanzione se espressamente previsti dalla norma richiamata
  • Un ricorso generico, che non articola in modo concreto e motivato le censure su questioni rimesse al giudizio di legittimità, è a rischio di inammissibilità per manifesta infondatezza
  • In caso di inammissibilità manifesta della cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento di somme alla cassa delle ammende e alle spese processuali secondo le previsioni del codice di procedura penale

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