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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25190/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ASL)

La controversia

La controversia nasce da accordi interregionali tra Veneto ed Emilia-Romagna sulla mobilità sanitaria passiva e sui tetti di remunerazione delle prestazioni rese da strutture accreditate. Due società sanitarie, poi confluite nella ricorrente, sostenevano che eventuali penalità economiche per prestazioni erogate oltre i tetti non potessero essere imputate alle singole strutture senza un previo accertamento del superamento del limite consolidato regionale e senza una regolazione interna da parte della regione. L’azienda sanitaria locale aveva invece inviato note di addebito chiedendo la restituzione di somme relative a prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale/risonanze magnetiche, ritenendo che i tetti dovessero essere verificati struttura per struttura. In primo grado il tribunale aveva dato ragione alle strutture per difetto di prova del credito restitutorio dell’ASL. In appello la decisione era stata ribaltata: la Corte territoriale aveva ritenuto che le strutture non avessero contestato specificamente il quantum del credito e aveva interpretato l’accordo nel senso della riferibilità dei tetti e delle eventuali riduzioni alla singola struttura. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. per erronea ricostruzione del thema decidendum e dell’onere probatorio; violazione degli artt. 99, 112 e 183 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto assente una contestazione specifica pur a fronte di deduzioni contenute nell’atto di citazione e nella prima memoria; omesso esame di atti processuali decisivi; violazione degli artt. 1362 ss. e 1371 c.c. per erronea interpretazione dell’accordo quadro del 2 agosto 2007, che secondo la ricorrente avrebbe fatto riferimento al dato consolidato regionale del 2006 e non al tetto della singola struttura. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali motivi perché ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, nonostante nel ricorso fosse stata dichiarata la sua notificazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto operante l’onere, posto dall’art. 369 c.p.c., di depositare la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica quando nel ricorso stesso si alleghi che la sentenza è stata notificata, così facendo decorrere il termine breve di impugnazione. Poiché né la ricorrente né la controricorrente avevano prodotto la relata di notifica, la sanzione dell’improcedibilità è stata applicata. La Corte ha quindi confermato la proposta del consigliere delegato e, in applicazione dell’art. 96 c.p.c. richiamato dalla disciplina della decisione accelerata, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e di ulteriori somme a titolo sanzionatorio in favore della controparte e della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare l’uso della norma ai fini della delimitazione del thema decidendum; la Corte non esamina il merito della censura perché dichiara il ricorso improcedibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull’onere della prova, in relazione alla pretesa errata ripartizione dell’onere probatorio.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’erronea ricostruzione del thema decidendum.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella ricostruzione del thema decidendum.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Richiamato come sede in cui sarebbero state svolte le contestazioni specifiche sul quantum.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per contestare l’interpretazione dell’accordo quadro secondo i canoni ermeneutici contrattuali.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato per sostenere che, in caso di dubbio, l’interpretazione avrebbe dovuto essere favorevole alla parte che non aveva partecipato all’accordo.

  • art. 8-sexies, comma 8, d.lgs. n. 502 del 1992

    Cited as the statutory basis for interregional agreements aimed at avoiding financial imbalances in health mobility.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte applica il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare la relata di notifica; la sua mancanza comporta improcedibilità, salvo le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla disponibilità della relata di notifica nel fascicolo della controparte.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per escludere il recupero successivo dell’omissione mediante produzione tardiva in mancanza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine lungo di impugnazione, in alternativa al termine breve quando la notificazione non sia allegata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla decisione accelerata dei ricorsi e al meccanismo che consente la definizione in conformità alla proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte applica le sanzioni accessorie previste per la definizione del giudizio in conformità alla proposta, ritenendo il caso rientrante nella disciplina dell’ipotesi tipica di abuso del processo.

Massime di principio

  • Se nel ricorso per cassazione la parte dichiara che la sentenza impugnata le è stata notificata, assume su di sé l’onere di depositarne la relata di notifica o la documentazione equivalente prevista dalla disciplina della notificazione telematica; la mancata produzione, nei termini di legge, comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo che la relata risulti già nella disponibilità del giudice per effetto delle produzioni della controparte o del fascicolo d’ufficio.
  • Nel giudizio di legittimità, l’improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica non è superabile con una successiva produzione tardiva, se non nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e dalla giurisprudenza richiamata.
  • La decisione accelerata dei ricorsi manifestamente inammissibili, improcedibili o infondati può legittimare l’applicazione delle sanzioni aggravate di cui all’art. 96 c.p.c. quando il giudizio sia definito in conformità alla proposta, ferma una valutazione non automatica delle circostanze concrete.
  • Laddove la parte intenda contestare il credito avversario sotto il profilo quantitativo, deve formulare una contestazione specifica del quantum nei tempi processuali utili; la mera contestazione del presupposto giuridico della pretesa non equivale necessariamente a contestazione del calcolo.
  • L’interpretazione di un accordo interregionale in materia di mobilità sanitaria deve essere ricostruita sulla base del dato letterale e sistematico dell’intesa, ma la controversia processuale può restare assorbita da questioni di rito quando il ricorso per cassazione sia improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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