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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02878/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto in sede di legittimità introducesse una questione di violazione di legge non devoluta con l'appello e quindi non proponibile per la prima volta in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di due imputati per furto in abitazione in concorso, ritenendo configurabile il vincolo della continuazione tra il fatto oggetto del processo e un precedente episodio già definito con sentenza irrevocabile. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo, in sostanza, che i giudici di merito avessero erroneamente individuato due distinte condotte di furto in abitazione avvinte da continuazione, mentre si sarebbe trattato di un'unica condotta consumata nell'abitazione di una stessa famiglia, dalla quale erano stati sottratti beni appartenenti a soggetti diversi. La Corte rileva tuttavia che la censura prospettava un vizio di violazione di legge non dedotto nei motivi di appello; in appello, infatti, erano state contestate soltanto la qualificazione giuridica del reato e l'entità della pena.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, quale base della condanna confermata nei gradi di merito

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del furto in abitazione contestato agli imputati

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    utilizzato per affermare che in cassazione non può essere dedotta per la prima volta una violazione di legge non prospettata con i motivi di appello

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato implicitamente nella condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre per la prima volta una censura di violazione di legge che non sia stata già devoluta con i motivi di appello, quando essa introduca un tema nuovo rispetto al giudizio di secondo grado.
  • La contestazione sulla ricostruzione di distinti episodi criminosi e sul vincolo della continuazione deve essere specificamente coltivata nei gradi di merito; altrimenti la relativa doglianza non è scrutinabile in cassazione se comporta un ampliamento del devolutum.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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