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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37513/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata con decreto penale (12/12/2022) per danneggiamento aggravato dell'autovettura del marito, pena di 3 mesi sostituita con multa di €6.750 e sospensione condizionale subordinata all'eliminazione delle conseguenze del reato. Il P.M. ha promosso un incidente di esecuzione per revoca della sospensione per presunto inadempimento. La difesa ha chiesto il rigetto dell'istanza sostenendo la non punibilità ai sensi dell'art. 649 c.p. (rapporto di coniugio all'epoca del fatto). Il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza perché la causa di non punibilità doveva essere fatta valere tramite opposizione al decreto penale (art. 461 c.p.p.), non proposta dalla ricorrente, e quindi preclusa dal giudicato. In Cassazione la ricorrente ha censurato anche la presunta illegittimità dell'art. 670 c.p.p. e invocato profili costituzionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non possa riesaminare la legittimità della pena se non nei casi tassativi (pena non prevista dall'ordinamento, eccedenza dei limiti legali o macroscopico errore), e che la questione della causa di non punibilità doveva essere sollevata con opposizione al decreto penale. Il mancato esercizio dell'opposizione ha determinato la formazione del giudicato; la revoca non era plausibile nei termini invocati dalla ricorrente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. pen.

    La norma (causa di non punibilità per rapporti di coniugio) costituisce una questione di merito che, se invocata rispetto a un decreto penale, deve essere sollevata tramite opposizione ex art. 461 c.p.p.; non è sindacabile in sede esecutiva una volta formato il giudicato.

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Rimedi esperibili contro il decreto penale: l'opposizione era il mezzo idoneo per far valere la causa di non punibilità; la mancata opposizione preclude tale questione con la formazione del giudicato.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Regola i poteri del giudice dell'esecuzione nella valutazione del titolo esecutivo: non autorizza un riesame esteso del merito della condanna né la rilevazione di vizi non rilevabili se non nei casi tassativi di illegittimità della pena.

  • art. 165 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena; il giudice dell'esecuzione valuta l'adempimento delle condizioni imposte per il mantenimento del beneficio, ma non può sostituirsi al giudice della cognizione per questioni di non punibilità se precluse dal giudicato.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Disciplina la revoca della condanna: la revoca è possibile solo se sussistono i presupposti previsti dalla norma (es. abolitio criminis), non applicabile al caso in esame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per spese e il pagamento alla Cassa delle ammende per ricorsi infondati; la Corte l'ha applicata per sanzionare il ricorso ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 1 cod. pen.; art. 25, comma 2 Cost.; art. 27, comma 3 Cost.

    Riferimenti al principio di legalità della pena: la Corte ricorda che tale principio pervade il sistema e giustifica i limiti al riesame in sede esecutiva, salvo i casi di illegittimità sostanziale della pena.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 47766/2015 Butera; Sez. U., n. 877/2022 Sacchettino; Sez. U., n. 26259/2015 Mraidi)

    La Corte richiama precedenti delle Sezioni Unite che delimitano i casi in cui il giudice dell'esecuzione può rilevare l'illegalità della pena (pena non prevista, eccedenza dei limiti legali, errore macroscopico), e differenziano questi casi dal semplice errore di calcolo o da valutazioni discutibili che devono essere impugnate nelle sedi ordinarie.

Massime di principio

  • Se la condanna deriva da decreto penale, la via corretta per far valere una causa di non punibilità (es. rapporto di coniugio) è l'opposizione ex art. 461 c.p.p.; la mancata opposizione determina la formazione del giudicato e impedisce il riesame in sede esecutiva.
  • Il giudice dell'esecuzione può sindacare la 'illegalità' della pena solo in casi limitati: pena non prevista dall'ordinamento, pena che eccede i limiti edittali o casi di errore macroscopico tale da rendere la pena sostanzialmente illegittima.
  • Errori nel calcolo o valutazioni discutibili della pena, se non macroscopici, non sono reclamabili in sede esecutiva ma mediante gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza.
  • La revoca della condanna in sede esecutiva è eccezionale e richiede i presupposti previsti (per esempio abolitio criminis); non è lo strumento per supplire alla mancata opposizione a un decreto penale.
  • I ricorsi manifestamente infondati in Cassazione possono comportare condanne alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende, specie se il ricorso trascura rimedi più appropriati già disponibili.

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