Cassazione Penale, Ordinanza n. 15750/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato condannato in appello per avere violato, in data 29 settembre 2013, la prescrizione connessa alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, omettendo di presentarsi presso il Commissariato di P.S. "S. Ferdinando" di Napoli tra le 9:00 e le 12:00. Con il ricorso per cassazione, l'imputato ha censurato in modo ritenuto del tutto generico la valutazione dei giudici di merito sull'elemento psicologico del reato, sostenendo in sostanza che la condotta sarebbe stata tenuta in assenza di dolo o, al più, per mera disattenzione. Ha inoltre contestato il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato sulla non occasionalità della condotta e sulla spregiudicatezza dell'imputato, valorizzando anche i numerosi precedenti penali definitivi e il reiterato sottrarsi alla prescrizione imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non specifica la censura sull'elemento soggettivo, poiché non accompagnata da elementi concreti idonei a contrastare la ricostruzione di merito, e ha reputato congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75 D.Lgs. 159/2011
La violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno integra il fatto contestato all'imputato; il testo, però, non riporta espressamente il numero dell'articolo e la norma è ricavabile solo dal riferimento alla misura di prevenzione e alla prescrizione di presentazione al Commissariato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente una censura meramente assertiva o generica sull'elemento soggettivo del reato: la doglianza deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione di merito e indicare elementi concreti idonei a infirmarla.
- La motivazione che valorizza la reiterazione della condotta, la non occasionalità dell'illecito e i precedenti penali dell'imputato può sorreggere il giudizio sulla consapevolezza della violazione della prescrizione e sul diniego delle attenuanti generiche.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione quando la sentenza impugnata offra una motivazione congrua e non manifestamente illogica in ordine ai criteri di commisurazione della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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