Tribunale, Sentenza T-88/21
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 12 ottobre 2022 (Estratti). — Sandra Paesen contro Servizio europeo per l'azione esterna. — Funzione pubblica – Funzionario – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Capo delegazione – Periodo di prova di livello dirigenziale – Rapporto finale di valutazione del periodo di prova di livello dirigenziale – Atto non lesivo – Irricevibilità – Riassegnazione ad un posto non dirigenziale presso la sede del SEAE – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Presupposti per l’applicazione ai capi delegazione dell’articolo 11 della decisione C (2008) 5028/2 della Commissione, del 9 settembre 2008, relativa al personale direttivo di livello intermedio – Mancato inserimento di documenti nel fascicolo personale – Interesse del servizio – Sviamento di potere – Domanda di assistenza – Decisione recante rigetto della domanda – Responsabilità. — Causa T-88/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento del rapporto finale di valutazione del periodo di prova, qualificandolo come atto preparatorio della riassegnazione. Ha poi respinto i motivi contro la decisione di riassegnazione, rilevando che la ricorrente aveva potuto presentare osservazioni utili prima dell’adozione dell’atto e che la procedura non richiedeva un’ulteriore audizione formale. È stata inoltre respinta la censura relativa alla violazione dell’articolo 11 della decisione 5028/2, poiché la descrizione del posto e l’avviso di vacanza contenevano obiettivi e indicatori sufficienti. Il ricorso è stato infine rigettato in toto, comprese le pretese risarcitorie e la domanda di assistenza.
Riassegnazione di una capo delegazione SEAE dopo periodo di prova dirigenziale negativo e irricevibilità dell’impugnazione del rapporto finale di valutazione, nonché legittimità della decisione di riassegnazione e del rigetto della domanda di assistenza.
La questione giuridica
1) Se il rapporto finale di valutazione del periodo di prova di livello dirigenziale costituisca un atto impugnabile o un mero atto preparatorio della successiva riassegnazione; 2) se, prima della decisione di riassegnazione, siano stati rispettati l’obbligo di motivazione e il diritto di essere ascoltato; 3) se il SEAE abbia violato l’articolo 11 della decisione C(2008) 5028/2, la normativa interna applicabile e le regole sul fascicolo personale; 4) se il rigetto della domanda di assistenza e la pretesa responsabilità del SEAE fossero censurabili.
Principio di diritto
Il rapporto finale di valutazione del periodo di prova di livello dirigenziale di un capo delegazione del SEAE, anche quando sfavorevole, non costituisce un atto lesivo impugnabile ma solo un atto preparatorio della successiva decisione di riassegnazione ad un posto non dirigenziale, che è invece l’atto impugnabile perché produce effetti giuridici vincolanti sulla posizione del funzionario. Prima dell’adozione della decisione di riassegnazione, il funzionario deve poter essere ascoltato, ma tale garanzia non impone un’audizione separata prima del rapporto valutativo né obbliga l’amministrazione ad accogliere le osservazioni presentate. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente fosse stata sufficientemente messa in condizione di far valere il proprio punto di vista, che i compiti della posizione e gli indicatori di rendimento contenuti nella descrizione del posto e nell’avviso di vacanza potevano fungere da obiettivi ai fini del periodo di prova, e ha respinto integralmente il ricorso, con condanna alle spese.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articoli 90, paragrafo 2, e 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 44, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Decisione C(2008) 5028/2 della Commissione, del 9 settembre 2008, relativa al personale direttivo di livello intermedio
- Decisione PROC EEAS(2011) 002 del direttore generale amministrativo del SEAE, del 29 novembre 2011
- Decisione 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del SEAE
- Decisione ADMIN (2019) 31 del SEAE, del 15 novembre 2019
- Decisione PROC HR(2011) 005 dell’Alto rappresentante, del 9 marzo 2011
Riassegnazione di una capo delegazione SEAE dopo periodo di prova dirigenziale negativo
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una funzionaria del SEAE, già capo delegazione dell’Unione in Malawi, contro il rapporto finale del suo periodo di prova dirigenziale, la decisione di riassegnazione ad un posto non dirigenziale e il rigetto di una domanda di assistenza per asserite molestie psicologiche. Il Tribunale esamina in particolare la ricevibilità dell’impugnazione del rapporto valutativo, il rispetto del diritto di essere ascoltato e la corretta applicazione della decisione C(2008) 5028/2 al personale direttivo del SEAE.
Fatti e procedimento
La ricorrente, funzionaria dell’Unione, è stata trasferita al SEAE nel 2011 e nominata capo della delegazione in Malawi dal 1° settembre 2018. Contestualmente alla nomina è stata sottoposta ad un periodo di prova di livello dirigenziale di nove mesi, poi prorogato di sei mesi a seguito del rapporto intermedio, che aveva evidenziato insufficienze nelle competenze di autorità e di direzione.
Dopo una missione ispettiva ad hoc nella delegazione, il SEAE ha trasmesso un progetto di rapporto ispettivo alla ricorrente, che ha presentato osservazioni. Il 27 novembre 2019 la segretaria generale del SEAE le ha comunicato il rapporto finale di valutazione del periodo di prova, giudicando insufficienti le sue capacità dirigenziali e informandola che l’Alto rappresentante intendeva riassegnarla ad un posto non dirigenziale presso la sede del SEAE. La ricorrente ha presentato più serie di osservazioni, ha chiesto l’accesso ai documenti e, il 17 gennaio 2020, ha altresì presentato una domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto per presunte molestie psicologiche. Con decisione del 10 aprile 2020 è stata riassegnata ad un posto non dirigenziale a Bruxelles; con decisione del 12 maggio 2020 la domanda di assistenza è stata respinta. Il reclamo amministrativo successivo è stato respinto il 4 novembre 2020.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente chiedeva l’annullamento del rapporto finale di valutazione, della decisione di riassegnazione e della decisione di rigetto della domanda di assistenza, oltre al risarcimento del danno economico e morale. A sostegno del ricorso contro la riassegnazione deduceva, in sintesi:
- violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 25 dello Statuto;
- violazione del diritto ad essere ascoltata e del diritto alla buona amministrazione;
- violazione dell’articolo 11 della decisione 5028/2 e della decisione ADMIN (2019) 31;
- violazione dell’articolo 26 dello Statuto per mancato inserimento di documenti nel fascicolo personale;
- errore manifesto di valutazione e violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto;
- sviamento di potere.
Ricevibilità dell’impugnazione del rapporto finale di valutazione
Il Tribunale ricorda che un ricorso di annullamento presuppone l’esistenza di un atto lesivo, cioè di un provvedimento che produca effetti giuridici vincolanti e modifichi in modo sensibile la situazione giuridica del ricorrente. Applicando tale criterio, il rapporto finale di valutazione del periodo di prova è qualificato come atto meramente preparatorio della successiva decisione di riassegnazione.
La Corte osserva che, ai sensi dell’articolo 11 della decisione 5028/2, il rapporto negativo non determina direttamente la riassegnazione, ma comporta una proposta rivolta all’Alto rappresentante, che è l’autorità competente per la decisione finale. Il rapporto è quindi funzionalmente analogo ai rapporti sul periodo di prova già considerati dalla giurisprudenza come atti non impugnabili autonomamente. Ne consegue l’irricevibilità della domanda di annullamento del rapporto finale di valutazione.
Diritto di essere ascoltato e buona amministrazione
Il Tribunale richiama l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, secondo cui il diritto ad una buona amministrazione include il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo. Nel caso di una riassegnazione contro la volontà del funzionario, tale diritto deve essere rispettato, anche in assenza di una disciplina procedurale specifica.
Nel caso concreto, la ricorrente era stata informata del rapporto finale, del progetto di riassegnazione e invitata a presentare osservazioni scritte entro quattordici giorni. Aveva effettivamente presentato più memorie, aveva avuto anche un colloquio telefonico con la segretaria generale e aveva poi inoltrato ulteriori osservazioni. Per il Tribunale ciò basta a garantire una possibilità utile ed effettiva di far valere il proprio punto di vista prima della decisione definitiva.
Il Tribunale precisa inoltre che il diritto di essere ascoltato non impone che la persona sia sentita prima di un atto preparatorio come il rapporto finale di valutazione, ma solo prima dell’atto che produce effetti lesivi, cioè la riassegnazione. Non era quindi necessario un colloquio personale con l’Alto rappresentante, poiché il contraddittorio può svolgersi anche per iscritto. Parimenti, il fatto che le osservazioni della ricorrente non siano state accolte non dimostra alcuna violazione, perché il diritto di essere ascoltato garantisce la possibilità di esprimersi, non il diritto ad ottenere una decisione conforme alle proprie richieste.
Applicazione dell’articolo 11 della decisione 5028/2 e natura degli obiettivi di valutazione
Un punto centrale della causa riguarda il periodo di prova di livello dirigenziale imposto ai nuovi capi delegazione. Il Tribunale riconosce che, formalmente, nel caso della ricorrente non era stato approvato un documento autonomo contenente obiettivi e indicatori di rendimento inequivoci prima dell’inizio del periodo di prova, in contrasto con l’articolo 11, paragrafo 3, della decisione 5028/2. Tuttavia, osserva che le funzioni di un capo delegazione, definite dalla decisione 2010/427/UE, differiscono da quelle di un quadro intermedio classico e comportano un elevato grado di autonomia e responsabilità.
Il Tribunale valorizza la descrizione del posto e l’avviso di posto vacante relativi alla delegazione in Malawi, che contenevano indicazioni precise su gestione delle risorse umane, valutazione del personale, gestione finanziaria, sicurezza, crisi e continuità operativa. Tali documenti, insieme ai criteri di selezione indicati nell’avviso e al documento del SEAE sulle competenze richieste ai quadri, erano sufficientemente chiari da fungere da obiettivi e indicatori rilevanti ai fini della valutazione del periodo di prova. La ricorrente, avendo presentato candidatura su quella base, doveva ritenersi a conoscenza di tali aspettative e averle accettate.
Di conseguenza, pur rilevando una violazione formale dell’articolo 11, paragrafo 3, la Corte ritiene che ciò non inficiasse la legittimità sostanziale della valutazione né della successiva riassegnazione, poiché la ricorrente conosceva gli obiettivi richiesti e disponeva di elementi idonei per valutare le proprie prestazioni.
Domanda di assistenza, fascicolo personale e altre censure
La pronuncia contiene anche il rigetto delle censure connesse alla domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto e alle pretese inerenti alla responsabilità del SEAE. Dalla parte del testo fornita emerge che la ricorrente contestava, tra l’altro, il mancato inserimento di documenti nel fascicolo personale e uno sviamento di potere, ma il Tribunale respinge nel complesso il ricorso senza accogliere tali doglianze.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che:
- la domanda di annullamento del rapporto finale di valutazione è irricevibile, perché rivolta contro un atto preparatorio;
- la decisione di riassegnazione non è viziata da violazione del diritto di essere ascoltato né da carenze procedurali decisive;
- la censura relativa all’articolo 11 della decisione 5028/2 non conduce all’annullamento dell’atto impugnato;
- il ricorso deve essere respinto integralmente.
La ricorrente è stata condannata alle spese.
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