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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-502/19

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 12 ottobre 2022. — Francesca Corneli contro Banca centrale europea. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Misure di intervento precoce – Decisione della BCE di assoggettare la Banca Carige ad amministrazione straordinaria – Ricorso di annullamento – Ricorso proposto da un azionista – Legittimazione ad agire – Interesse distinto da quello della banca – Ricevibilità – Errore di diritto nella determinazione della base giuridica – Interpretazione conforme del diritto nazionale da parte del giudice dell’Unione – Limite – Divieto di interpretare il diritto nazionale contra legem. — Causa T-502/19

Giurisprudenza europea62019TJ0502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione BCE che ha posto Banca Carige in amministrazione straordinaria, nonché la prima decisione di proroga, accogliendo il motivo relativo all’errore nella base giuridica nazionale utilizzata. Prima di decidere nel merito, il Tribunale riconosce la ricevibilità del ricorso proposto dall’azionista Corneli, ritenendola direttamente e individualmente interessata dalla misura. Viene invece respinta la domanda nella parte riferita a successive proroghe non incluse validamente nell’oggetto del ricorso.

Legittimazione di un azionista ad impugnare la decisione BCE che assoggetta una banca ad amministrazione straordinaria e illegittimità della base giuridica nazionale utilizzata dalla BCE, per contrasto con le condizioni previste dal diritto italiano di recepimento della direttiva 2014/59/UE.

La questione giuridica

Se un azionista di minoranza sia direttamente e individualmente interessato, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, da una decisione BCE che dispone l’amministrazione straordinaria di una banca; se il ricorso sia ricevibile anche per atti successivi non specificamente impugnati; e se la BCE abbia commesso un errore di diritto nel fondare la misura sull’articolo 70 del testo unico bancario facendo riferimento a una condizione non prevista da tale disposizione, potendo il giudice dell’Unione ricorrere a un’interpretazione conforme del diritto nazionale alla luce della direttiva 2014/59/UE.

Principio di diritto

Un azionista di minoranza è legittimato ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE contro la decisione BCE che dispone l’amministrazione straordinaria di una banca quando tale decisione incide direttamente e individualmente sulla sua situazione giuridica, privandolo dell’esercizio di diritti inerenti alle azioni; il ricorso è però ricevibile solo per gli atti effettivamente indicati nel ricorso o validamente oggetto di adattamento. Inoltre, la BCE non può fondare la misura sull’articolo 70 del testo unico bancario facendo leva su una condizione diversa da quelle tassativamente previste dalla norma, né il giudice dell’Unione può correggere tale discrasia mediante un’interpretazione conforme del diritto nazionale che sfoci in una lettura contra legem o in un uso diretto della direttiva contro i privati.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Direttiva 2013/36/UE
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 142 della direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 28 della direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 29 della direttiva 2014/59/UE
  • Decisione BCE/2004/3
  • Articolo 21 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), articoli 69 octiesdecies, 70 e 72
  • Articoli 2386, 2392, 2393 e 2393 bis del codice civile italiano
  • Statuto di Banca Carige SpA

Amministrazione straordinaria di Banca Carige e ricorso dell’azionista

Il Tribunale, in composizione ampliata, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da una azionista di minoranza di Banca Carige SpA contro la decisione BCE del 1° gennaio 2019 che assoggetta la banca ad amministrazione straordinaria e contro la decisione del 29 marzo 2019 che ne proroga la durata fino al 30 settembre 2019. La pronuncia riguarda la vigilanza bancaria nell’ambito dell’unione bancaria e, in particolare, i limiti della legittimazione ad agire dell’azionista e della base giuridica nazionale utilizzata dalla BCE.

Fatti rilevanti e atti impugnati

La banca, soggetta alla vigilanza prudenziale diretta della BCE dal 2014, aveva accumulato perdite rilevanti e non riusciva a ristabilire stabilmente i requisiti patrimoniali. Dopo diversi tentativi falliti di rafforzamento patrimoniale, il consiglio di amministrazione e gli organi di controllo si erano progressivamente indeboliti anche per numerose dimissioni. Il 1° gennaio 2019 la BCE ha disposto lo scioglimento degli organi sociali e la loro sostituzione con commissari straordinari e un comitato di sorveglianza; il 29 marzo 2019 ha poi prorogato la misura fino al 30 settembre 2019, con ulteriori proroghe successivamente adottate.

Ricevibilità del ricorso: oggetto e adattamento

Il Tribunale precisa che l’oggetto della controversia deve risultare dal ricorso ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. Perciò considera impugnabili solo la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria e la prima decisione di proroga, poiché esistenti e già contemplate al momento della proposizione del ricorso. Non sono invece ricevibili le impugnazioni delle successive decisioni di proroga, adottate dopo il deposito del ricorso, perché la formula generica relativa a "ogni atto conseguenziale e successivo" non soddisfa il requisito di precisione e non equivale a un valido adattamento ex articolo 86 del regolamento di procedura, che richiede un atto separato.

Legittimazione ad agire dell’azionista

Sul piano della legittimazione, il Tribunale applica l’articolo 263, quarto comma, TFUE e riconosce che la ricorrente è direttamente interessata, perché le decisioni contestate producono effetti immediati sulla sua posizione giuridica senza atti intermedi: sospendono la sua partecipazione alla governance della banca, incidono sul diritto di eleggere gli organi sociali, sul potere di chiedere la convocazione dell’assemblea e di fissarne l’ordine del giorno, nonché sulle azioni di responsabilità esercitabili dagli azionisti. Il Tribunale distingue la presente fattispecie dalla sentenza Trasta, osservando che qui la decisione BCE incide di per sé sui diritti degli azionisti, mentre in quella causa l’effetto sulla posizione degli azionisti derivava dalla successiva liquidazione disposta da un giudice nazionale.

Il Tribunale riconosce anche l’incidenza individuale: la ricorrente appartiene a un gruppo determinato e identificabile di azionisti al momento dell’adozione delle decisioni, e la misura colpisce una qualità specifica e distinta, cioè la titolarità di azioni della banca con conseguente esclusione dall’esercizio di diritti connessi. Il Tribunale richiama la giurisprudenza Plaumann e Infront WM, ribadendo che non è necessario che il gruppo sia numericamente esiguo, purché sia chiuso o individuabile al momento dell’adozione dell’atto.

Interesse ad agire

Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di interesse ad agire. L’interesse della ricorrente è distinto da quello della banca, perché il ricorso non mira a tutelare direttamente l’interesse sociale dell’ente, ma i diritti propri dell’azionista, in particolare il diritto di partecipare alla vita societaria e di attivare gli strumenti assembleari per reagire alla misura. Il Tribunale sottolinea che il ricorso per annullamento e l’azione risarcitoria perseguono finalità diverse e non sono intercambiabili ai fini della ricevibilità.

Errore di diritto nella base giuridica: articoli 69 octiesdecies e 70 del testo unico bancario

Nel merito, il Tribunale accoglie il motivo principale relativo alla base giuridica. Osserva che il testo unico bancario distingue nettamente tra l’articolo 69 octiesdecies, comma 1, lettera b), relativo alla rimozione degli esponenti aziendali, e l’articolo 70, relativo allo scioglimento degli organi e all’instaurazione dell’amministrazione straordinaria. Le condizioni previste dall’articolo 70 sono tassative e alternative: gravi violazioni, gravi irregolarità, gravi perdite del patrimonio, oppure istanza motivata degli organi amministrativi o dell’assemblea straordinaria. La condizione del "significativo deterioramento della situazione della banca" appartiene invece all’articolo 69 octiesdecies e non può essere trapiantata nell’articolo 70.

Il Tribunale rileva che la BCE, sia nella decisione iniziale sia nella decisione di proroga, ha fondato la misura proprio sul "significativo deterioramento della situazione" della banca, qualificandolo come presupposto dell’amministrazione straordinaria. Ne deriva una violazione dell’articolo 70 del testo unico bancario, perché la BCE ha applicato una condizione non prevista per la misura più invasiva.

Limiti dell’interpretazione conforme e ruolo del regolamento n. 1024/2013

BCE e Commissione invocavano l’interpretazione conforme del diritto nazionale alla luce della direttiva 2014/59/UE e, in particolare, dell’articolo 29. Il Tribunale respinge l’argomento: il giudice dell’Unione, come il giudice nazionale, deve interpretare il diritto interno alla luce della direttiva, ma solo entro i limiti del testo nazionale e senza giungere a un’interpretazione contra legem. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013 impone alla BCE di applicare il diritto dell’Unione e, se questo è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento, non una combinazione autonoma di direttiva e legge nazionale che alteri il contenuto delle condizioni previste dal legislatore interno.

Il Tribunale sottolinea anche che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato né essere applicata direttamente contro di lui. Perciò la BCE non poteva colmare la discrepanza tra direttiva e legge nazionale reinterpretando liberamente il testo unico bancario.

Dispositivo e spese

Il Tribunale annulla la decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-11 del 1° gennaio 2019 e la decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-13 del 29 marzo 2019. Per il resto, il ricorso è respinto, in particolare per quanto concerne gli atti successivi non validamente inclusi nell’oggetto del giudizio. La BCE è condannata alle spese, mentre la Commissione sopporta le proprie.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariaunione bancariaamministrazione straordinaria degli enti creditizilegittimazione ad agireinterpretazione conforme e limiti dell'interpretazione del diritto nazionale

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