Tribunale, Sentenza T-524/21
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 ottobre 2022 (Estratti). — Hans-Wilhelm Saure contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Corrispondenza della Commissione con l’AstraZeneca e le autorità tedesche relativa ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Documenti che sono stati prodotti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale chiuso al momento dell’adozione della decisione che rifiuta l’accesso agli stessi – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo. — Causa T-524/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla in larga parte il diniego della Commissione di accedere a documenti relativi ai vaccini AstraZeneca, ritenendo illegittimo il richiamo all'eccezione per la tutela delle procedure giurisdizionali dopo la chiusura del procedimento nazionale. La Commissione non ha dimostrato, con un esame concreto del contenuto, che la divulgazione dei documenti potesse ancora pregiudicare l'attività giurisdizionale, né poteva fondarsi su un accordo di riservatezza o sul diritto belga per sottrarsi al regolamento n. 1049/2001. Restano invece confermati i dinieghi parziali fondati sulla tutela della vita privata e, per alcune parti, degli interessi commerciali.
Accesso ai documenti della Commissione relativi ai vaccini AstraZeneca: limiti dell'eccezione per la tutela delle procedure giurisdizionali dopo la chiusura del giudizio nazionale e rapporto con segreti commerciali e dati personali.
La questione giuridica
Se la Commissione potesse rifiutare l'accesso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, a documenti detenuti prima del procedimento e successivamente prodotti in un giudizio nazionale ormai chiuso; se un obbligo di riservatezza derivante dal diritto processuale belga e da un accordo tra le parti potesse giustificare il diniego; e, in subordine, se fossero correttamente applicate le eccezioni per la tutela della vita privata e degli interessi commerciali.
Principio di diritto
L'eccezione del regolamento n. 1049/2001 relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali non può essere invocata, dopo la chiusura del giudizio nazionale, in modo automatico e astratto per documenti che erano già detenuti dall'istituzione e che sono stati prodotti in quel giudizio: occorre dimostrare, in concreto e alla luce del contenuto dei documenti, che la divulgazione arrechi ancora un pregiudizio effettivo e attuale a un procedimento giurisdizionale. Un mero vincolo di riservatezza previsto dal diritto processuale nazionale o concordato tra le parti non può prevalere sugli obblighi di accesso imposti dal regolamento n. 1049/2001. Di conseguenza, in assenza di altre eccezioni sufficientemente motivate, il diniego va annullato per i documenti coperti da tale sola eccezione, mentre resta fermo il rifiuto per i dati personali e, se del caso, per le parti effettivamente protette da interessi commerciali.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 7, regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 7 regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 8 regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 3, lettera a), regolamento (CE) n. 1049/2001
- Direttiva (UE) 2016/943
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva (UE) 2016/943
- Articolo 871 bis del code judiciaire belga
Accesso ai documenti relativi ai vaccini AstraZeneca e limiti dell'eccezione per le procedure giurisdizionali
La causa è un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da un giornalista contro due decisioni della Commissione in materia di accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001. La controversia riguarda corrispondenza e documenti relativi ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 di AstraZeneca, nonché il rapporto tra trasparenza amministrativa, segretezza processuale e tutela di dati personali e interessi commerciali.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente ha chiesto l'accesso a tutta la corrispondenza scambiata dal 1o aprile 2020 tra Commissione, AstraZeneca e autorità tedesche sui vaccini. Dopo il silenzio della Commissione, ha presentato domanda di conferma; nel frattempo l'Unione ha avviato un giudizio in Belgio contro AstraZeneca sull'esecuzione dell'accordo di acquisto anticipato. Con la prima decisione impugnata del 13 luglio 2021, la Commissione ha negato l'accesso richiamando soprattutto l'eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali.
Successivamente, chiuso il procedimento nazionale, la Commissione ha adottato il 7 febbraio 2022 la seconda decisione impugnata, che sostituisce la precedente. In tale atto ha negato integralmente o parzialmente l'accesso a vari documenti: alcuni per tutela delle procedure giurisdizionali, altri per protezione della vita privata e dell'integrità, altri ancora per tutela degli interessi commerciali.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente contestava in particolare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 ai documenti richiesti dopo la chiusura del procedimento nazionale. Sosteneva inoltre che il diritto processuale belga non potesse estendere la riservatezza oltre quanto consentito dal regolamento europeo. In via subordinata, veniva contestata anche la legittimità del richiamo alle eccezioni relative alla vita privata e agli interessi commerciali.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama:
- il regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 7 e 8;
- l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sull'eccezione relativa alla vita privata e all'integrità;
- l'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, sulla tutela degli interessi commerciali;
- l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, sulla tutela delle procedure giurisdizionali;
- l'articolo 4, paragrafo 7, sulla limitazione temporale delle eccezioni;
- la direttiva (UE) 2016/943 e il suo articolo 9, paragrafo 1;
- l'articolo 871 bis del code judiciaire belga.
Ragionamento del Tribunale sull'eccezione relativa alle procedure giurisdizionali
Il Tribunale ricorda che l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 è temporalmente limitata e opera soltanto finché la divulgazione del documento può effettivamente pregiudicare un procedimento giurisdizionale. La tutela mira a garantire la parità delle armi, la buona amministrazione della giustizia e l'integrità del processo.
Nel caso concreto, i documenti erano già detenuti dalla Commissione prima dell'avvio del giudizio belga; solo successivamente erano stati prodotti in quel procedimento. Tuttavia, al momento della seconda decisione impugnata il procedimento era già chiuso. Per il Tribunale, la Commissione non ha spiegato in modo concreto come la divulgazione, alla luce del contenuto dei documenti, potesse ancora arrecare pregiudizio a un procedimento ormai concluso.
Il Tribunale esclude che, dopo la chiusura del giudizio, sussista in via di principio un rischio per la parità delle armi o per l'integrità del procedimento. Richiama anche la giurisprudenza API, precisando che essa non aiuta la Commissione nel caso di specie perché lì esisteva un altro procedimento pendente, mentre qui nessun altro giudizio era in corso o imminente.
Irrilevanza del diritto processuale belga e dell'accordo di riservatezza
Il Tribunale respinge l'argomento fondato sull'articolo 871 bis del codice di procedura civile belga. Tale norma, che trasponde l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2016/943, non può essere invocata per derogare agli obblighi di accesso imposti dal regolamento n. 1049/2001. Il considerando 11 della direttiva chiarisce infatti che essa non pregiudica le norme dell'Unione o nazionali sulla divulgazione al pubblico, incluse quelle sul diritto di accesso ai documenti.
Inoltre, i documenti controversi non erano stati detenuti dalla Commissione "in ragione" della sua partecipazione al giudizio, poiché erano già in suo possesso prima del processo. Il Tribunale osserva anche che il giudice nazionale non ha adottato una vera decisione che imponesse la riservatezza dei documenti ai sensi dell'articolo 871 bis: si era trattato piuttosto di un accordo tra le parti, mentre la sentenza nazionale si era limitata a prendere atto della rinuncia all'azione e delle spese.
Da ciò il Tribunale ricava che la Commissione non può limitare il diritto di accesso previsto dal regolamento n. 1049/2001 tramite un semplice accordo con una società terza. Ammettere il contrario significherebbe consentire all'istituzione di eludere l'obbligo di trasparenza, salvo che sia dimostrata la concreta applicazione di una delle eccezioni dell'articolo 4.
Esito sugli altri motivi: vita privata e interessi commerciali
Il Tribunale annulla la seconda decisione impugnata nella parte in cui si fondava esclusivamente sull'eccezione relativa alle procedure giurisdizionali per negare l'accesso ai documenti elencati nel dispositivo, compreso il documento n. 1.2 e una parte del documento n. 11.
Per contro, respinge il ricorso per le parti dei documenti coperte dall'eccezione relativa alla vita privata e all'integrità dell'individuo, nonché per gli altri segmenti per i quali la Commissione aveva correttamente invocato la tutela degli interessi commerciali.
Dispositivo e conseguenze pratiche
Il Tribunale dichiara che non vi è più luogo a statuire sulla prima decisione impugnata, sostituita dalla seconda. Annulla in parte la decisione del 7 febbraio 2022, ordina la condanna della Commissione alle spese e respinge il ricorso per il resto.
Principio di diritto ricavabile
La pronuncia afferma che l'eccezione per la tutela delle procedure giurisdizionali non può coprire automaticamente, dopo la chiusura del giudizio, documenti già detenuti dall'istituzione e poi prodotti in quel giudizio: serve una dimostrazione concreta di un pregiudizio attuale al procedimento. La riservatezza pattizia o derivante dal diritto processuale nazionale non può sostituire la verifica imposta dal regolamento n. 1049/2001.
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