Tribunale, Sentenza T-656/21
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 12 October 2022. — H/2 Credit Manager LP v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark H/2 CAPITAL PARTNERS – Earlier EU figurative mark HCapital – Relative ground for refusal – Relevant public – Likelihood of confusion – Similarity of the signs – Similarity of the services – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-656/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di H/2 Credit Manager LP contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione del titolare del marchio anteriore Hcapital. La controversia riguardava servizi finanziari di classe 36 e l’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il Tribunale ha ritenuto che, pur con un rilievo limitato su alcuni profili del pubblico di riferimento, la valutazione globale della somiglianza dei segni e il rischio di confusione fossero corretti. Pertanto, la domanda di registrazione del marchio H/2 CAPITAL PARTNERS è rimasta respinta.
Opposizione a marchio UE: confermata la sussistenza di rischio di confusione tra il segno H/2 CAPITAL PARTNERS e il marchio anteriore Hcapital per servizi finanziari di classe 36.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001: da un lato, nella definizione del pubblico di riferimento per alcuni servizi finanziari; dall’altro, nella valutazione globale della somiglianza dei segni e del rischio di confusione tra H/2 CAPITAL PARTNERS e Hcapital.
Principio di diritto
In materia di opposizione a registrazione di marchio UE, il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei servizi e della percezione del pubblico rilevante, compreso quello professionale. Anche per un pubblico molto attento resta decisiva la normale imperfetta memoria dei segni; inoltre, la possibilità che il segno successivo sia percepito come sub-brand o come marchio di una diversa linea di servizi integra rischio di associazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Nel caso di specie, nonostante alcune imprecisioni nella definizione del pubblico per "corporate finance services", la somiglianza complessiva tra i segni e l’identità dei servizi giustificano il rigetto del ricorso e la conferma del rischio di confusione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2017/1001
Opposizione a marchio UE: H/2 CAPITAL PARTNERS e Hcapital
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso concerne servizi finanziari e, in particolare, l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Il richiedente aveva depositato il 15 dicembre 2017 la domanda di registrazione del marchio denominativo H/2 CAPITAL PARTNERS per servizi della classe 36, tra cui servizi finanziari, corporate finance, private equity, investment management e asset management, oltre ai servizi di informazione, consulenza e advisory connessi.
L’opponente aveva presentato opposizione fondandola, tra l’altro, su un marchio UE figurativo anteriore Hcapital, registrato per servizi delle classi 35 e 36. La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione e la Commissione di ricorso aveva confermato il diniego, ritenendo sussistente un rischio di confusione per una parte significativa del pubblico dell’Unione.
Normativa rilevante
La decisione si fonda principalmente su:
- articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione quando, per identità o somiglianza dei segni e dei servizi, esiste rischio di confusione per il pubblico;
- articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
- articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, richiamato per la decisione senza fase orale.
Questioni dedotte con il ricorso
Il ricorrente articolava un unico motivo di ricorso per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sostenendo in sostanza che:
- la Commissione di ricorso aveva errato nel definire il pubblico di riferimento per alcuni servizi, in particolare per corporate finance services;
- la Commissione di ricorso non aveva esaminato i segni come insiemi complessivi, ma li aveva scomposti artificialmente in elementi separati;
- per il pubblico professionale non si sarebbe potuto fare affidamento sull’imperfetta memoria dei segni per affermare il rischio di confusione.
Valutazione del pubblico di riferimento
Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la valutazione del rischio di confusione deve considerare il consumatore medio del settore interessato, il cui livello di attenzione può variare in base alla natura dei servizi. Se il pubblico comprende sia consumatori generali sia professionisti, rileva il livello di attenzione più basso.
Nel caso di specie, il Tribunale osserva che la Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente sia i professionisti del settore finanziario sia il pubblico generale dell’Unione. Riconosce tuttavia che, per i corporate finance services, il pubblico era esclusivamente professionale e che su questo punto la decisione impugnata non era perfettamente corretta. Nonostante ciò, tale errore non era decisivo, perché la Commissione di ricorso aveva comunque considerato anche l’ipotesi di un pubblico professionale molto attento, ritenendo possibile che esso percepisse il segno successivo come sub-brand del marchio anteriore.
Il Tribunale ribadisce inoltre che anche un pubblico altamente attento non effettua normalmente un confronto diretto e minuzioso dei marchi, ma si affida a un ricordo imperfetto degli stessi.
Analisi dei segni e loro elementi distintivi
Per il marchio anteriore, la Commissione di ricorso aveva ritenuto che il pubblico percepisse l’elemento verbale come combinazione della lettera "h" e della parola "capital". Il Tribunale condivide tale lettura: la parola "capital" è descrittiva dei servizi finanziari, mentre la lettera "h" non ha significato nel settore ed è pertanto l’elemento più distintivo. L’elemento figurativo del marchio anteriore è considerato principalmente decorativo e non dominante.
Quanto al segno richiesto, la Commissione di ricorso aveva individuato in "h/2" l’elemento più distintivo, mentre "capital" e "partners" avevano carattere descrittivo ma contribuivano comunque all’impressione complessiva del marchio.
Confronto visivo, fonetico e concettuale
Sul piano visivo, i segni condividono l’iniziale "h" e la parola "capital"; le differenze derivano dalla presenza di "/2" e di "partners" nel segno richiesto e dall’elemento figurativo nel marchio anteriore. Il Tribunale ritiene corretto il giudizio della Commissione di ricorso di una somiglianza visiva inferiore alla media, ma comunque reale.
Sul piano fonetico, la pronuncia dei segni coincide nell’iniziale "h" e nella parola "capital"; le differenze introdotte da "2" e "partners" non sono sufficienti a neutralizzare la somiglianza. La somiglianza fonetica è dunque confermata a un grado medio.
Sul piano concettuale, la parola "capital" evoca il medesimo concetto debole in entrambi i segni; la presenza di "partners" nel segno richiesto non produce una differenza concettuale determinante. Il Tribunale esclude quindi che vi siano differenze concettuali capaci di eliminare il rischio di associazione.
Valutazione globale del rischio di confusione
Richiamando i principi di interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei servizi, il Tribunale osserva che i servizi sono identici e che le somiglianze tra i segni, pur non elevate, prevalgono sulle differenze. La Commissione di ricorso aveva inoltre correttamente attribuito al marchio anteriore un carattere distintivo normale.
In questa cornice, il pubblico pertinente poteva ritenere che H/2 CAPITAL PARTNERS fosse un segno proveniente dalla stessa impresa o da un’impresa economicamente collegata a quella titolare di Hcapital, oppure che si trattasse di una sub-brand o di una nuova linea di servizi finanziari. Tale rischio di associazione integra il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
Decisione e conseguenze sulle spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata. Condanna inoltre la ricorrente alle spese, secondo la regola della soccombenza.
Quanto alle spese sostenute dall’interveniente nei procedimenti amministrativi dinanzi all’EUIPO, il Tribunale precisa che la decisione impugnata continua a regolare tali spese, poiché il rigetto del ricorso non incide sul relativo capo della decisione amministrativa.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, in un’opposizione tra marchi per servizi finanziari, la somiglianza complessiva può sussistere anche quando uno dei marchi presenti elementi figurativi o aggiunte verbali ulteriori, se permane la coincidenza degli elementi distintivi iniziali e del nucleo concettuale comune. Inoltre, un errore non decisivo nella definizione del pubblico di riferimento non comporta l’annullamento della decisione se la valutazione globale del rischio di confusione resta corretta.
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