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Ordinanza

Ordinanza n. 3267/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede Napoli depositata in data 14/6/2021 n. 3981

Giustizia amministrativa202507225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza del TAR Campania n. 3981/2021, nonostante la nomina di un commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania del 14 giugno 2021, n. 3981, nella parte relativa al pagamento di euro 300,00 per spese di lite, oltre accessori di legge. Il giudice rileva che, nella precedente sentenza, era stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione. Pertanto, le doglianze relative alla mancata esecuzione non possono essere rivolte direttamente al Ministero, ma devono essere trattate come reclamo contro l'operato omissivo del commissario ad acta, nell'ambito dello stesso giudizio di ottemperanza. Il ricorso è quindi interpretato, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, come reclamo ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Il giudice rileva inoltre l'applicabilità dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede la sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi a somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021.

La decisione

Il TAR sospende il giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione. Il Collegio afferma che il riferimento legislativo ai giudizi di ottemperanza comprende anche le fasi incidentali relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione, inclusi i reclami contro l'attività o l'inerzia del commissario ad acta. La sospensione è disposta senza definire, allo stato, i profili processuali, di merito e relativi alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    «l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza possa scaturire [...] nei casi in cui l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza»

    Il giudizio di ottemperanza presuppone, in via ordinaria, un comportamento omissivo o elusivo imputabile all'amministrazione quale soggetto primariamente responsabile dell'esecuzione.

  • art. 21 c.p.a.

    La nomina del commissario ad acta sostituisce l'amministrazione nell'attività di ottemperanza.

  • art. 114, commi 1, 5 e 6, c.p.a.

    «le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni»

    Gli atti o le omissioni del commissario ad acta sono controllabili dal giudice dell'ottemperanza; le parti del giudizio possono proporre reclamo nell'ambito della fase interna al giudizio.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente alla disciplina speciale applicabile, la base processuale per disporre la sospensione del giudizio.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    «Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni [...] i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»

    La disposizione introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021; tale previsione comprende anche le fasi incidentali e i reclami concernenti l'esecuzione.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis dell'art. 5-sexies l. n. 89/2001.

Massime di principio

  • Quando un commissario ad acta è stato nominato in sostituzione dell'amministrazione per l'esecuzione del giudicato, le contestazioni relative alla sua inerzia o alla sua attività devono essere proposte al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, non come nuovo giudizio diretto contro l'amministrazione.
  • In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente proposto come giudizio di ottemperanza può essere riqualificato dal giudice come reclamo contro l'omessa o incompleta esecuzione da parte del commissario ad acta.
  • La previsione legislativa che dispone la sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi a determinati crediti comprende anche le fasi incidentali del giudizio e i reclami concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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