Cassazione Penale, Sentenza n. 8374/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di inammissibilità dell'appello di Rezgui Hafed avverso la sentenza del Tribunale di Roma dell'8/3/2024 (condanna per tentato furto aggravato ex art. 625 n.6 c.p.). La Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., ritenendo che non fosse stata depositata, dopo la pronuncia della sentenza, la dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta per le impugnazioni proposte da imputati assenti. Il ricorrente contestava (1) che l'elezione di domicilio fosse stata comunque depositata unitamente all'atto di appello perché risultante dal verbale di convalida dell'8/3/2024 e (2) la manifesta illogicità della motivazione, perché il giudizio di primo grado si era svolto in presenza e l'elezione risultava sia dal verbale sia dalla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, alla luce della riforma delegata dal d.lgs. 150/2022 e della disciplina sull'assenza in appello (art. 598-ter c.p.p.), quando l'appello è trattato con discussione orale e l'imputato risulta assente occorre che l'impugnazione rispetti le formalità previste dall'art. 581 c.p.p. (come novellato), volte ad accertare la volontà personale e consapevole dell'imputato di impugnare (anche mediante specifico mandato o conferma successiva alla sentenza). Ne è conseguito che la sola allegazione del verbale di convalida contenente una precedente elezione di domicilio non è sufficiente a superare la prescrizione formale prevista per l'appellante assente. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 625 c.p. n.6
Norma penale che disciplina il reato contestato (tentato furto aggravato), oggetto della sentenza di merito contro cui era stato proposto l'appello.
art. 581 c.p.p. (commi 1-ter e 1-quater)
Previene l'inammissibilità delle impugnazioni quando manchino determinate formalità: la Corte ha interpretato la norma nel senso che, se l'imputato appellante è rimasto assente nel giudizio di appello con trattazione orale, è necessario che l'impugnazione dimostri una manifestazione di volontà personale e consapevole (es. mandato specifico o conferma/elezione di domicilio successiva alla sentenza), mentre la mera allegazione di un precedente verbale non necessariamente soddisfa tale requisito.
d.lgs. 150/2022
Ha riformato la disciplina dell'assenza in appello (introducendo, tra l'altro, l'art. 598-ter) e ha imposto l'applicazione delle nuove formalità di impugnazione previste dagli articoli richiamati, rafforzando l'esigenza di verificare la volontà dell'imputato di impugnare quando è rimasto assente.
art. 598-ter c.p.p.
Regola l'assenza nel giudizio di appello: la Corte ha richiamato questa disposizione per spiegare che, qualora l'appello sia trattato con discussione orale e l'imputato risulti assente, devono trovare applicazione le formalità di impugnazione volte ad accertare la consapevolezza e la volontà dell'imputante.
art. 598-bis c.p.p.
Prevede l'istituto dell'istanza di partecipazione nel giudizio in appello; la Corte lo menziona per distinguere i casi in cui il processo di appello è celebrato senza fissazione di udienza partecipativa e i rispettivi effetti sull'assenza dell'imputato.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Consente di censurare la motivazione per illogicità manifesta; la Corte ha precisato che, trattandosi di questione processuale, può prescindere dalla motivazione e valutare la correttezza in diritto della decisione anche accedendo agli atti.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze pecuniarie per il ricorso inammissibile. La Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (e ha motivato l'assenza di esenzione per mancanza di colpa rilevante).
legge 9 agosto 2024, n.114
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. per le impugnazioni proposte dopo il 24/8/2024; la Corte ha comunque osservato che la necessità del mandato specifico o della conferma successiva alla sentenza prevista dall'art. 581, comma 1-quater, non è venuta meno per le impugnazioni concernenti il caso in esame.
Massime di principio
- Se l'appello viene trattato con discussione orale e l'imputato risulta assente, le formalità previste per l'impugnazione (elezione/dichiarazione di domicilio o mandato specifico) devono dimostrare la volontà personale e consapevole dell'imputato di impugnare; la mera allegazione di un verbale precedente può non essere sufficiente.
- Quando l'imputato ha eletto domicilio in sede di convalida o in udienze antecedenti alla sentenza, il difensore dovrebbe procurarsi e depositare un mandato o una conferma della scelta di domicilio rilasciata dopo la pronuncia della sentenza (o comunque conforme alle prescrizioni di legge vigenti alla data dell'impugnazione) per evitare il rischio di inammissibilità.
- Va verificata la natura della trattazione in appello (camera di consiglio non partecipata vs udienza con discussione orale): la disciplina dell'assenza e le conseguenze sul diritto di impugnare sono diverse e condizionano gli adempimenti formali richiesti.
- Occorre controllare con attenzione le norme transitorie e le abrogazioni recenti (es. legge n.114/2024) per stabilire quale versione della disciplina formale si applichi al caso concreto in funzione della data dell'impugnazione.
- In caso di dubbio sulla tempestività o sulla regolarità delle formalità, è prudente predisporre sia l'allegazione del verbale rilevante sia il deposito espresso di una dichiarazione/elezione di domicilio e di un mandato scritto successivo alla sentenza, per rafforzare la posizione dell'appellante.
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