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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19113/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava il decreto di perquisizione e sequestro (21/10/2024) e l'ordinanza che ha rigettato il riesame, contestando: (1) assoluta illegittimità per mancata allegazione dell'informativa della polizia giudiziaria e lesione delle prerogative difensive (violazione artt. 253, 324, 355 c.p.p.); (2) omessa indicazione dei criteri di selezione dei dati digitali acquisibili e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza (violazione artt. 247, 250, 252, 253 c.p.p.); (3) violazione dell'art. 8 CEDU per mancanza delle garanzie procedurali richieste dalla giurisprudenza europea (es. preventiva individuazione dei criteri di selezione, specificazione dei documenti funzionali, giustificazione della mancata restituzione delle copie, organizzazione per la selezione in tempi ragionevoli, durata del vincolo, motivi della mancata estrazione della copia forense).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il decreto di sequestro conteneva adeguata motivazione: ha descritto l'ipotesi accusatoria (corruzione tra privati, art. 2635 c.c.), ha indicato il fumus commissi delicti, la pertinenzialità dei dispositivi rispetto all'indagine (con riferimento alla consegna di 50.000 euro e alle conversazioni intercettate) e gli specifici oggetti da acquisire (dispositivi contenenti chat, email, documentazione). La Corte ha evidenziato altresì che il decreto prevedeva criteri di selezione (parole chiave per esame chat), l'estrazione di copia preferibilmente in sede di perquisizione e la predisposizione di una "copia fine" contenente solo i dati rilevanti. Le questioni riguardanti l'esecuzione materiale del sequestro (tempi di estrazione, modalità di acquisizione del backup/cloud, ecc.) attengono all'esecuzione e non al decreto impugnato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2635 cod. civ.

    Norma che disciplina la corruzione tra privati; la Corte ha ritenuto che il decreto indicava sufficientemente l'ipotesi accusatoria riconducibile a tale fattispecie (consegna di 50.000 euro).

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Richiama gli obblighi motivazionali del decreto di sequestro; la Corte ha ritenuto assolto l'onere motivazionale con l'indicazione del fumus, della pertinenzialità e della finalità probatoria.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma connessa alle garanzie difensive; la Corte ha ritenuto che la mancata anticipata conoscenza di alcuni atti (es. informativa) non abbia in sè dimostrato un vizio del decreto quando il contenuto fondamentale è indicato e la conoscenza completa attiene all'esecuzione.

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame e le sue modalità; la Corte ha confermato che il riesame riguarda il decreto e non l'esecuzione materiale, quindi contestazioni esecutive sono improprie in sede di riesame.

  • artt. 247, 250, 252 cod. proc. pen.

    Articoli relativi a perquisizione, sequestro e vincoli su supporti informatici: la Corte ha valutato che il decreto indicava gli oggetti da sequestrare e i criteri selettivi (parole chiave) ritenuti sufficienti a rispettare il principio di pertinenzialità e proporzionalità.

  • art. 8 CEDU

    Diritto alla vita privata e familiare; la Corte ha richiamato la giurisprudenza europea che condanna sequestri informatici indiscriminati, ma ha ritenuto che il rispetto delle garanzie (indicazione di criteri di selezione, misure per estrazione rapida e copia fine) renda il provvedimento compatibile con l'art. 8.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve indicare almeno il fumus commissi delicti, la pertinenzialità degli oggetti sequestrati e la finalità probatoria: senza questi elementi il sequestro può essere illegittimo.
  • La mera acquisizione massiva di dati informatici è illegittima se non accompagnata da criteri di selezione chiari; tuttavia non è vietato il sequestro di contenuti estesi se il provvedimento prevede misure ragionevoli (criteri di selezione, estrazione tempestiva, copia fine) per limitare l'acquisizione a dati pertinenti.
  • L'indicazione di criteri operativi concreti (es. parole chiave, categorie di chat o file) nel decreto aumenta la legittimità del sequestro di dispositivi digitali e la conformità ai principi di proporzionalità e art. 8 CEDU.
  • Le contestazioni relative alle modalità pratiche di esecuzione del sequestro (tempi di estrazione, modalità cloud/backup, restituzione) devono essere sollevate in sede di impugnazione dell'esecuzione o in altri rimedi esecutivi e non sono sempre pertinenti al riesame del decreto che ne ha disposto il sequestro.
  • Per vincere su questioni di motivazione legate ad atti non allegati (es. informativa della PG), la difesa deve dimostrare in che modo l'assenza di tali atti abbia compromesso concretamente l'apprezzamento motivazionale del decreto o il diritto di difesa.
  • Nel bilanciamento fra esigenze investigative e tutela della riservatezza, le corti accettano sequestri ampi solo se il provvedimento prevede misure organizzative e temporali per la selezione e la conservazione dei soli dati rilevanti (es. copia forense e copia fine).

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