Cassazione Civile, Ordinanza n. 18183/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di una pensione maturata a carico della gestione ex ENPALS, proposta da un assicurato pensionato e accolta sia in primo grado sia in appello. Il giudice d'appello aveva ritenuto che, nel calcolo della quota di pensione c.d. "quota B" relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo anteriormente al 31.12.1995, non dovesse applicarsi il massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS, succeduto all'ente previdenziale originario, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il limite massimo della retribuzione pensionabile doveva invece operare anche per la quota B. Il resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per giudicato interno, ma la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità per giudicato interno, ritenendo che l'impugnazione della statuizione relativa all'inapplicabilità del massimale pensionabile alla quota B fosse sufficiente a riaprire l'intera questione. Nel merito ha affermato che, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31.12.1995, deve essere considerato il tetto della retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, d.P.R. n. 1420/1971
Il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile non è stato abrogato ed è applicabile anche alla determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
art. 4, d.lgs. n. 182/1997
Non è incompatibile con il limite pensionabile previsto dall'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971; la disciplina speciale resta operante.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
Ha modificato il limite fissato dall'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971, senza eliminarlo.
art. 2, comma 22, l. n. 335/1995
La legge delega non impone l'equiparazione tra massimale contributivo e massimale pensionabile; consente anzi la salvaguardia delle discipline speciali per settori con peculiari caratteristiche professionali.
art. 38 Cost.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui il differenziale tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione pensionabile non è di per sé illegittimo se è preservata la proporzionalità della tutela previdenziale.
art. 76 Cost.
È richiamato per escludere che il d.lgs. n. 182/1997 abbia ecceduto la delega nel mantenere il massimale pensionabile.
art. 378 c.p.c.
La memoria della parte resistente ha reiterato dubbi di legittimità costituzionale, che la Corte ha disatteso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione di una statuizione che ricollega a un fatto qualificato dalla norma un determinato effetto giuridico riapre la cognizione sull'intera statuizione, anche se i singoli passaggi della sequenza causale/giuridica sono censurabili separatamente.
- Nella determinazione della quota pensionistica relativa a periodi successivi al 31.12.1992 per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile resta applicabile se non vi è una sua espressa abrogazione o incompatibilità normativa.
- La disciplina previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo può mantenere regole più favorevoli rispetto alla generalità degli assicurati, purché il sistema conservi una ragionevole proporzionalità e non sia compromessa la finalità di tutela dell'art. 38 Cost.
- La delega legislativa in materia previdenziale non comporta automaticamente l'equiparazione tra massimale contributivo e massimale pensionabile, quando il legislatore abbia previsto la salvaguardia di normative speciali fondate su peculiari esigenze professionali.
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