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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23060/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia originava da una domanda accolta in primo e secondo grado con cui si era imposto ad alcuni convenuti di eseguire lavori indicati in una consulenza tecnica d'ufficio, ritenuti necessari per eliminare una situazione di pericolo e di dissesto dell'edificio. Il soccombente in appello, poi rappresentato dall'erede, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, formalmente rubricato come violazione di legge e vizi motivazionali. In sostanza ha dedotto che la Corte d'appello avrebbe reso una motivazione apparente o comunque carente, perché non avrebbe adeguatamente considerato le critiche tecniche contenute in una perizia di parte, non avrebbe verificato il nesso causale tra le opere eseguite e la pretesa lesione della staticità dell'immobile e avrebbe recepito acriticamente la CTU. Ha inoltre sostenuto che la consulenza tecnica non potesse supplire all'onere probatorio gravante sulla parte attrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto inammissibile, da un lato, la doglianza sulla motivazione insufficiente o contraddittoria, perché nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c. il sindacato riguarda solo esistenza e coerenza della motivazione e non la sua sufficienza; dall'altro, la censura di violazione di legge, perché in realtà mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e degli elementi istruttori. Ha aggiunto che la Corte territoriale aveva invece esaminato le critiche tecniche della parte e le aveva superate con argomentazione congrua, valorizzando la CTU quale strumento necessario per accertare un fatto tecnico non altrimenti percepibile. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    "Violazione di norme di diritto"

    La censura non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove quando, in concreto, mira al riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione è limitato all'esistenza e coerenza logica della motivazione, non anche alla sua sufficienza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione del provvedimento deve essere presente e non meramente apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la motivazione; la sua mancanza o apparenza è denunciabile, ma non può tradursi in una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova resta a carico della parte che allega il fatto costitutivo; la CTU non serve a esonerarla da tale onere, salvo che il fatto sia accertabile solo con cognizioni tecniche.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile se, sotto la veste dell'art. 360, n. 5, c.p.c., mira in realtà a contestare la sufficienza della motivazione o a ottenere una nuova valutazione del fatto.
  • La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando non individua un errore di sussunzione o di diritto, ma sollecita soltanto il riesame delle risultanze istruttorie e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è, di regola, mezzo di prova in senso proprio e non può sostituire l'onere probatorio della parte; tuttavia può assumere valenza decisiva quando l'accertamento richiede cognizioni tecniche specialistiche e non sia percepibile aliunde.
  • Il giudice di merito che aderisca alle conclusioni del CTU non incorre in vizio di motivazione se dimostra di avere esaminato le critiche della parte e di averle superate con argomentazione logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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