Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18914/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 09-11-2021 per la negazione dei benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione). La difesa deduceva errata applicazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il diniego fosse motivato con un generico riferimento ai precedenti penali senza adeguata spiegazione delle ragioni ostative al riconoscimento dei benefici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di appello, in sede di rinvio, avesse colmato la lacuna motivazionale valutando il certificato del casellario giudiziale e rilevando numerosi e gravi delitti, con pene sospese anche per reati specifici e recenti contro il patrimonio, condizioni ostative al riconoscimento degli istituti premiali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che i precedenti penali dell'imputato costituissero un impedimento al riconoscimento del beneficio

  • art. 175 cod. pen.

    Norma sulla non menzione della condanna; la Corte ha valutato che sussistessero ragioni ostative derivanti dai precedenti dell'imputato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per motivare l'ulteriore obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, specificando che il versamento è stato disposto nonostante non sia ravvisabile colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) e della non menzione (art. 175 c.p.) il giudice può valutare negativamente la concessione dei benefici quando dal casellario giudiziale emergono precedenti numerosi, gravi o recenti che rendono sussistente una condizione ostativa
  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con gli elementi decisionali prodotti in appello; critiche generiche alla motivazione sono inammissibili
  • La valutazione sulla sussistenza dei presupposti degli istituti premiali è sindacabile in Cassazione nei limiti della violazione di legge o della manifesta illogicità adeguatamente dimostrata
  • Anche se il ricorso non è ritenuto presentato con colpa grave, la Corte può comunque imporre, in via equitativa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando ritenga fondate esigenze deterrenti o di responsabilizzazione processuale
  • Strategia difensiva consigliata: fornire documentazione e argomentazioni puntuali sul casellario giudiziale (es. cancellazioni, circostanze attenuanti, inesattezze) e motivare nel dettaglio perché i precedenti non costituiscono ostacolo al riconoscimento dei benefici, evitando censure generiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.