Cassazione Penale, Ordinanza n. 27120/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta una riforma della decisione di merito né una diversa statuizione sul merito dell'imputazione; viene soltanto confermata la tenuta della valutazione di bilanciamento effettuata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, lamentando un solo motivo: la erroneità del giudizio di comparazione tra circostanze opposte, in particolare il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. Sosteneva, in sostanza, che la valutazione del giudice di merito sul bilanciamento fosse viziata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se non sorretto da arbitrio, illogicità manifesta o motivazione carente. Nel caso concreto, la motivazione di merito, che valorizzava l'intensità del dolo e l'esistenza di un disegno criminoso finalizzato a profitti ingiusti, è stata ritenuta congrua e non censurabile.
Norme richiamate
art. 61 n. 2 c.p.
È la circostanza aggravante richiamata nel ricorso; la Corte non ne discute la configurabilità, ma afferma che il suo bilanciamento con le attenuanti generiche attiene a valutazione discrezionale del giudice di merito.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto del giudizio di comparazione con l'aggravante contestata; la Corte ribadisce che il mancato riconoscimento della prevalenza è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'arbitrarietà.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
È il precedente richiamato per il principio secondo cui la soluzione di equivalenza o il giudizio di comparazione tra circostanze è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e non frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione di merito rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
- In sede di legittimità il bilanciamento tra circostanze è censurabile solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o frutto di arbitrio.
- La motivazione che giustifichi l'equivalenza tra circostanze richiamando la maggiore adeguatezza della pena in concreto può essere sufficiente a rendere insindacabile la decisione.
- La valorizzazione dell'intensità del dolo e dell'esistenza di un disegno criminoso può costituire ragione idonea a escludere la prevalenza delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27086/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27092/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27093/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27094/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27095/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27096/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →