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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17807/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una lavoratrice agricola a tempo determinato volta a ottenere la riliquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013. La ricorrente sosteneva che la retribuzione contrattuale provinciale da porre a base di calcolo dovesse essere aumentata del c.d. terzo elemento nella misura del 30,44%, con conseguente maggiore indennità e correlata maggiore contribuzione figurativa nei periodi di disoccupazione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e delle clausole del CCNL e del contratto provinciale, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto già incluso il terzo elemento nel salario contrattuale previsto per gli operai a tempo determinato; 2) violazione delle norme in tema di contribuzione figurativa, per il mancato accoglimento della domanda consequenziale di ricalcolo; 3) erroneo rigetto dell'appello con conseguente esclusione della rifusione delle spese; 4) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., perché la dichiarazione reddituale depositata in appello avrebbe dovuto incidere anche sulle spese del primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la censura sulla violazione di un contratto collettivo provinciale non era veicolabile nei termini prospettati come violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3; inoltre ha rilevato la mancata produzione integrale del contratto e ha condiviso l'interpretazione dei giudici di merito, secondo cui la retribuzione prevista per gli operai agricoli a tempo determinato era già comprensiva del terzo elemento, calcolato come maggiorazione del 30,44% della retribuzione degli operai a tempo indeterminato. Il secondo motivo è stato assorbito dall'infondatezza del primo. Il terzo motivo è stato parimenti assorbito. Il quarto motivo è stato respinto: la dichiarazione reddituale resa in un grado successivo non può valere a ottenere l'esonero dalle spese del giudizio di primo grado, poiché la previsione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. richiede l'autocertificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo del primo grado e tutela un equilibrio tra accesso alla giustizia e prevenzione degli abusi. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come canone ermeneutico invocato dalla ricorrente per l'interpretazione del contratto collettivo provinciale.

  • art. 1363 c.c.

    È indicato come criterio prevalente nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, specie per cogliere il significato sistematico delle clausole e la comune volontà delle parti.

  • art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.05.2010

    La Corte rileva che la norma contrattuale prevede il c.d. terzo elemento quale componente della retribuzione degli operai a tempo determinato, ma non esclude che il contratto provinciale lo abbia già incorporato nel salario contrattuale.

  • art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.03.2013

    Letto dalla Corte in combinazione con il CCNL nel senso che la retribuzione degli operai a tempo determinato risultava già comprensiva del terzo elemento.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è scrutinabile, secondo la Corte, con riferimento ai contratti collettivi nazionali; per i provinciali resta possibile la censura nei limiti dell'erronea ermeneutica contrattuale o dell'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 49 c.c.

    Nel testo non compare un riferimento espresso a questo articolo; non è quindi determinabile.

  • art. 32 L. n. 264 del 1949

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina della contribuzione figurativa e dell'indennità di disoccupazione, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 3 D.L. n. 942 del 1977, conv. in L. n. 41 del 1978

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di riliquidazione della contribuzione figurativa, ma senza esame nel merito per assorbimento.

  • art. 8 L. n. 155 del 1981

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contribuzione figurativa, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo"

    L'esonero dalle spese richiede l'allegazione della dichiarazione reddituale nel primo atto introduttivo; una dichiarazione resa solo in appello non consente di ottenere l'esonero per il primo grado.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indicata quale base del procedimento camerale non partecipato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto se previsto.

  • art. 88 T.U. n. 115 del 2002

    Richiamato come presidio dei controlli della Guardia di Finanza a tutela del corretto accesso al beneficio dell'esonero dalle spese.

Massime di principio

  • La violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo di diritto comune può essere dedotta in cassazione entro i limiti dell'erronea applicazione dei canoni ermeneutici; per i contratti collettivi provinciali non opera un sindacato diretto assimilabile a quello sui contratti collettivi nazionali.
  • Nel censurare l'interpretazione di un contratto collettivo, la parte non può limitarsi a proporre una lettura alternativa e più favorevole: il controllo di legittimità non consente la sostituzione dell'interpretazione del giudice di merito con una diversa e plausibile interpretazione della parte.
  • L'interpretazione dei contratti collettivi richiede particolare rilievo del criterio sistematico, poiché la volontà negoziale si ricava dall'assetto complessivo delle clausole e dal linguaggio settoriale delle relazioni industriali, non dal solo dato letterale isolato.
  • L'assenza di produzione integrale del contratto collettivo richiamato a fondamento del motivo di ricorso impedisce il valido scrutinio della censura in cassazione.
  • La dichiarazione reddituale prevista per l'esonero dalle spese processuali deve essere resa nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge nel giudizio di primo grado; una dichiarazione sopravvenuta in appello non sana il mancato adempimento originario né consente di recuperare l'esonero per le spese del primo grado.
  • L'autocertificazione reddituale ai fini dell'esonero dalle spese è un adempimento personale e non delegabile, collocato in un sistema che bilancia accesso alla giustizia e prevenzione degli abusi.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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