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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11101/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio, entrambe aggravate dal metodo mafioso e dall'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso. I motivi di ricorso erano quattro: 1) censura di una presunta prassi della Procura che assumerebbe automaticamente l'esistenza di un'associazione per spaccio quando esiste un'organizzazione camorristica; 2) contestazione della sussistenza dell'accordo criminoso permanente e della partecipazione dell'indagato all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (assenza di interazioni e di divisione dei proventi, attività di spaccio autonoma sotto presunto controllo del clan); 3) contestazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (mancanza di apporto o volontà di agevolare il clan); 4) deduzione che i fatti potrebbero essere riconducibili al reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 DPR 309/1990) e non all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi di ricorso generici, privi della necessaria specificità e diretti in larga parte a un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie svolte dal Tribunale. Il Riesame e il Tribunale avevano adeguatamente motivato la sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, distinto tale sodalizio dall'associazione di stampo mafioso, e avevano comprovato i gravi indizi con analisi delle intercettazioni e riscontri di polizia (arresto e sequestro). Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento processuale in relazione alla contestazione della partecipazione all'associazione; la Corte non ha riscontrato violazioni procedurali riconducibili a questa norma e ha ritenuto le censure generiche.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle aggravanti e delle modalità di commissione dei reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata rispetto a tali profili.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La censura sulla sussistenza dell'aggravante connessa all'agevolazione dell'associazione mafiosa è stata ritenuta generica: il Tribunale aveva adeguatamente motivato i legami funzionali tra l'associazione per spaccio e il clan Giannelli.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità dei fatti al solo reato di detenzione ai fini di spaccio; la Corte ha richiamato la distinzione già svolta dal Tribunale tra detenzione ai fini di spaccio e associazione finalizzata al traffico, ritenendo la motivazione congrua.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato nella valutazione dei motivi (vizi di motivazione e di applicazione di legge): la Corte ha ritenuto che i motivi non descrivessero specifiche violazioni di legge o travisamenti di prova ricomprensibili ai sensi di questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono esposti in termini generici e non indicano specifiche violazioni di legge o travisamenti probatori rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La Corte di cassazione non esercita sindacato di merito su valutazioni fattuali e sullo spessore degli indizi: contestazioni che mirano a riconsiderare la valutazione delle prove sono generalmente inammissibili.
  • Quando il giudice di merito distingue chiaramente diverse fattispecie (es. associazione per fini di spaccio vs associazione di tipo mafioso) e motiva con riferimento a intercettazioni e riscontri investigativi, il giudizio di legittimità richiede censure precise sulle violazioni di diritto per essere ammesse.
  • Chi propone ricorso deve indicare puntualmente le ragioni giuridiche e i passaggi della motivazione impugnata che si ritengono erronei; l'assenza di tali riferimenti comporta alto rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e ammende.

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