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Sentenza

Sentenza del 17/10/2022 n. 30481 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La CTR Toscana aveva rigettato l'appello dell'Agenzia contro la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento notificato ad A.A. ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, art. 36, comma 3, in qualità di socia della Le Balconate Srl. La CTP aveva ritenuto l'avviso illegittimo perché emesso prima che l'accertamento indirizzato alla società fosse divenuto definitivo; la CTR ha confermato che l'estensione della responsabilità al socio richiede la definizione del "contesto tributario" della società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo (1) violazione e falsa applicazione della norma (richiesta della definitività dell'accertamento societario) e (2) omissione di valutazione di un fatto decisivo (che l'impugnazione degli avvisi alla società era già stata definita con sentenza passata in giudicato), ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha cassato la sentenza della CTR con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che la responsabilità del socio ai sensi dell'art. 36, comma 3, DPR 602/1973 sia una responsabilità di natura civilistica, sussidiaria e dipendente da quella degli amministratori/liquidatori, ma che, ai fini dell'esercizio dell'azione verso il socio, non sia richiesta la previa definitività dell'accertamento nei confronti della società: è sufficiente che la pretesa sia consacrata in un titolo idoneo alla riscossione (anche provvisoria, per es. iscrizione in ruolo) e che i ruoli risultino escutibili e non soddisfatti con le attività della liquidazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La CTR dovrà riesaminare la questione alla luce di tali principi e decidere anche sulle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    La responsabilità dei soci prevista dal comma 3 è di natura civilistica e sussidiaria rispetto a quella dei liquidatori/amministratori; il credito tributario può essere aggredito nei confronti dei soci una volta che esista un titolo idoneo alla riscossione (anche provvisorio) e non sia soddisfatto dalla liquidazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dall'Ufficio nel primo motivo; sostanzialmente coincide con la disciplina della responsabilità dei soci come richiamata dalla Corte.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Norme richiamate a fondamento dei motivi di cassazione: n.3 per violazione di norme di diritto, n.5 per omessa valutazione di un fatto decisivo.

  • Codice civile

    art. 1176 e art. 1218 c.c.

    Richiamati per spiegare la natura della responsabilità degli organi sociali come responsabilità per fatto proprio ex lege (obblighi di diligenza e responsabilità per inadempimento).

  • Codice civile

    art. 2394, art. 2495, art. 2489, art. 2395 c.c.

    Citate per distinguere la responsabilità prevista dall'art. 36 DPR da altre figure di responsabilità societaria (responsabilità verso i creditori, responsabilità dei liquidatori, responsabilità degli amministratori per danni), sottolineando la specificità della norma fiscale.

Massime di principio

  • La responsabilità del socio ai sensi dell'art. 36, comma 3, DPR 602/1973 è di natura civilistica e sussidiaria: può essere esperita solo se sussistono anche i presupposti della responsabilità di liquidatori/amministratori.
  • Non è richiesta la definitività dell'accertamento nei confronti della società: è sufficiente che la pretesa sia consacrata in un titolo idoneo alla riscossione (anche provvisorio, ad es. iscrizione in ruolo) e che i ruoli risultino escutibili e non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione.
  • Il recupero nei confronti del socio è limitato al valore dei beni ricevuti in assegnazione nei termini previsti dalla norma e comunque nei limiti delle maggiori responsabilità previste dal codice civile.
  • Prima di agire contro il socio l'Amministrazione deve verificare (i) l'esistenza di un titolo esecutivo o idoneo alla riscossione e (ii) che le somme non siano state soddisfatte tramite la liquidazione societaria.
  • In caso di contestazione giudiziale, la presenza di provvedimenti o sentenze che rendano la pretesa societaria esecutiva o comunque efficacemente opponibile cambia l'analisi pratica ma non è l'unico modo per procedere: l'iscrizione in ruolo anche provvisoria può giustificare l'azione contro il socio.
  • Per il contribuente/socio è importante verificare la natura sussidiaria della responsabilità e produrre prova che i presupposti della responsabilità degli amministratori/liquidatori non sussistano o che le somme siano state già soddisfatte con la liquidazione.

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