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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11277/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiata)

La controversia

La controversia origina dalla domanda risarcitoria proposta da una persona che aveva contratto l’epatite C in conseguenza di un’emotrasfusione. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3180 del 2006, aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1576/2014, depositata il 1° ottobre 2014, ha accolto l’appello e riformato integralmente la decisione. Il Ministero della Salute ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dei principi in tema di compensazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Ha contestato l’esclusione dello scomputo, dal risarcimento, dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, sostenendo che non occorresse provarne l’esatto ammontare e che tale importo risultasse comunque dai documenti prodotti. La Corte ha rilevato anche che il Ministero aveva richiamato atti e documenti del giudizio di merito senza rispettare l’onere di specifica indicazione e localizzazione richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha ribadito che l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, pur distinto dal risarcimento, può essere detratto soltanto se risulta effettivamente corrisposto oppure se il suo preciso ammontare è determinato o determinabile sulla base di dati specifici, la cui prova grava sulla parte che eccepisce il vantaggio da scomputare. La mera spettanza astratta di un indennizzo, anche in presenza di tabelle che prevedono importi variabili, non individua l’importo da detrarre. Nel caso concreto il Ministero non aveva dimostrato l’esatto ammontare dell’indennizzo effettivamente versato; inoltre, le censure fondate su atti e documenti del merito erano formulate senza osservare il requisito di specifica indicazione previsto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.200, di cui euro 7.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • L. n. 210 del 1992

    Come questa Corte ha già avuto modo di affermare con riferimento all’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, pur avendo esso natura diversa dal diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto (v. Cass., 22/8/2018, n. 20909; Cass., 20/1/2014, n. 991; Cass., 14/3/2013, n. 6573; Cass., 14/3/2013, n. 6573; Cass., Sez. Un., 11/01/2008, n. 584) esso può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum, in quanto l’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare, nè il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento

    L’indennizzo previsto dalla legge può essere scomputato dal risarcimento soltanto se sia stato effettivamente pagato o se il suo importo preciso sia provato o determinabile in base a dati specifici; la prova grava su chi eccepisce il lucrum.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Senza d’altro canto sottacersi che l’odierno ricorrente formula le proprie censure in modo del tutto apodittico laddove pone a fondamento delle medesime atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, l'"atto di citazione ritualmente notificato", la sentenza del giudice di prime cure, l’atto di appello, la propria “memoria ritualmente depositata in sede di gravame, il “provvedimento di riconoscimento dell’indennizzo, con indicazione relativa alla categoria di invalidità di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981”, la “nota della Regione Toscana (nota prot. n. 105/26493/10.05 del 21 settembre 2001)”, il “verbale della C.M.O di Firenze… del 15/1/2001… prodotto dalla stessa attrice quale doc. n. 3”,), anche laddove (in parte) riprodotto (es., “pagg. 7 – 9 della seconda comparsa conclusionale in appello del 6 giugno 2014”), senza invero osservare il requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    La censura di cassazione che si fonda su atti o documenti del giudizio di merito deve rispettare il requisito di specifica indicazione previsto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.; la sua inosservanza comporta l’inammissibilità della censura.

Massime di principio

  • L’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, pur avendo natura distinta dal risarcimento del danno da contagio conseguente a emotrasfusione, può essere detratto dal risarcimento solo se risulta effettivamente corrisposto oppure se il suo preciso ammontare è determinato o determinabile sulla base di dati specifici.
  • L’onere di provare l’effettivo pagamento o l’importo preciso e determinabile dell’indennizzo che si intende portare in detrazione grava sulla parte che eccepisce il lucrum; la mera spettanza astratta di una somma compresa tra un minimo e un massimo, né la sola predeterminazione tabellare, consentono di individuare l’importo da scomputare.
  • La parte che fonda un motivo di ricorso per cassazione su atti o documenti del giudizio di merito deve indicarli specificamente secondo il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.; la violazione comporta l’inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della prova

Testo integrale

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