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Sentenza

Sentenza n. 521/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento a) del verbale conclusivo della conferenza di servizi asincrona avente ad oggetto “Brindisi Solar 3 Srl – AEPV-C02 – Istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 152/2006 per la realizzazione e l'l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale di 55,86 Mw e potenza moduli di 68,78 Mwp ricadente nel Comune di Brindisi su area all'interno del Sito inquinato di Interesse Nazionale”, datato 23.02.2021 con la quale la Provincia di Brindisi, richiamati i pareri non favorevoli espressi dalla Regione Puglia-Servizio Agricoltura, ARPA DAP Puglia, Regione Puglia-Assetto del territorio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e Comune di Brindisi, si determinava nel senso di “considerare chiusi i lavori della Conferenza di servizi decisoria asincrona considerando non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela del paesaggio per le motivazioni riportate nei pareri sopra riportati”, nonché di “trasmettere all'ufficio procedente, Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, le risultanze della conferenza di servizi al fine di adottare il provvedimento negativo di VIA sulla base delle posizioni prevalenti espresse dagli Enti intervenuti”; b) della nota della Provincia di Brindisi, Area 4, Ambiente e Mobilità, n. prot. 0006341 del 24.02.2021, avente ad oggetto “Brindisi Solar 3 Srl – AEPV-C03 – Istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 152/2006 per la realizzazione e l'l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale di 55,86 Mw e potenza moduli di 68,78 Mwp ricadente nel Comune di Brindisi su area all'interno del Sito inquinato di Interesse Nazionale”, e recante trasmissione del verbale conclusivo di conferenza di servizi asincrona relativa al menzionato procedimento; c) di ogni e qualsivoglia altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresi, ove occorra e nei limiti dell'interesse, i seguenti: c.1) nota REGIONE PUGLIA, Servizio Agricoltura prot. n. 69594 del 22.12.2020 che conferma il parere non favorevole precedentemente espresso con nota prot. 32091 del 3.08.2020; c.2) nota ARPA PUGLIA – DAP Brindisi prot. n. 89249 del 22.12.2020; c.3) nota REGIONE PUGLIA, Sezione tutela e valorizzazione paesaggio, prot. n. 8623 del 19.11.2020; c4) nota PROVINCIA di BRINDISI, Direzione Ambiente e mobilità, Settore Ecologia, prot. n. 34833 del 21.12.2020 recante trasmissione della nota REGIONE PUGLIA, Sezione tutela e valorizzazione paesaggio, prot. n. 8623 dell'19.11.2020; c.4) nota SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI e PAESAGGIO prot. n. 365 del 12.01.2021; c5) nota COMUNE DI BRINDISI, Settore Ambiente prot. n. 79455 del 16.09.2020; c.6) nota COMUNE DI BRINDISI, Settore Urbanistica, prot. n. 679 dell'11.01.2021 NONCHÉ - del PPTR Puglia, approvato con delibera di G.r. 16.02.2015, n. 176, con specifico riferimento: agli artt. 89 (“Strumenti di controllo preventivo”) e 91 (“Accertamento di compatibilità paesaggistica”); alle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” (Elaborato 4.4.1 Parte I); alle previsioni di cui alla Scheda d'Ambito 9 (“Campagna brindisina”), e alla relativa normativa d'uso, se ed in quanto ostativi all'assentibilità del progetto.

Giustizia amministrativa202101286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale conclusivo della conferenza di servizi asincrona e atti connessi relativi alla procedura di VIA per un impianto fotovoltaico nel Comune di Brindisi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti e intervenienti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il verbale conclusivo della conferenza di servizi asincrona e gli atti presupposti, con i quali, sulla base dei pareri non favorevoli espressi da amministrazioni ed enti coinvolti, era stata ritenuta non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto sotto il profilo paesaggistico ed era stata prospettata l'adozione di un provvedimento negativo di VIA. Erano inoltre contestati, ove occorrenti, i pareri e le note degli enti partecipanti, nonché le previsioni del PPTR Puglia ritenute ostative all'assentibilità dell'intervento. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il verbale della conferenza di servizi, i pareri degli enti e le previsioni del PPTR. Il giudice ha ritenuto che, in presenza di un'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima della trattenuta della causa in decisione e non contrastata da richieste avverse, il principio dispositivo impedisca di decidere d'ufficio il merito o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando viene meno l'interesse alla decisione; nel caso concreto la norma è stata applicata in seguito alla dichiarazione espressa della ricorrente.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro processuale della decisione, senza un'autonoma interpretazione esplicitata.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza un'autonoma interpretazione decisiva.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte ricorrente può disporre dell'azione fino a quando la causa è trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima della decisione, di non avere più interesse alla controversia e non risultano richieste contrarie delle altre parti, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare d'ufficio il merito.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione della persistenza dell'interesse ad agire, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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