Sentenza n. 914/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del decreto flussi, motivata dall'inidoneità alloggiativa dell'immobile inizialmente indicato
Esito
Favorevole al ricorrente (datore e lavoratore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Foggia. La revoca era motivata dall'inidoneità alloggiativa dell'immobile indicato dal datore di lavoro nella documentazione allegata alla domanda di nulla osta. Dopo la comunicazione delle determinazioni ostative, il datore di lavoro aveva prodotto un contratto di locazione relativo a un diverso immobile, corredato da documentazione attestante l'idoneità alloggiativa. Il motivo centrale del ricorso consisteva nel sostenere che, nell'ambito del controllo successivo sui requisiti del nulla osta, l'amministrazione potesse tenere conto dell'immobile sopravvenientemente messo a disposizione, senza essere vincolata all'identità con l'immobile indicato nella domanda iniziale. In sede cautelare, il TAR aveva inizialmente ritenuto insussistente il fumus boni iuris, mentre il giudice d'appello cautelare aveva riformato tale valutazione, ritenendo rilevante la possibilità di considerare le sopravvenienze sananti e la perdurante attualità della violazione al momento della revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Il Collegio ha dato continuità all'orientamento espresso dal giudice d'appello in sede cautelare, valorizzando l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che attribuisce rilievo ai nuovi elementi sopravvenuti idonei a consentire il rilascio del titolo e alle irregolarità amministrative sanabili. Ha quindi ritenuto che, nel controllo successivo sui requisiti richiesti per il nulla osta, l'amministrazione non dovesse considerare esclusivamente la documentazione allegata alla domanda originaria, ma potesse valutare anche la regolarizzazione sopravvenuta della sistemazione alloggiativa. Poiché, al momento della revoca, il lavoratore disponeva di un alloggio regolare, non risultava più attuale il presupposto posto a fondamento della revoca. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 42, commi 1 e 2, d.l. n. 73/2022
«Il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni [...]»; «Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui [...] non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi [...] Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso»
La disposizione consente, in via eccezionale, il rilascio accelerato del nulla osta e lo svolgimento successivo dei controlli sui requisiti, compresa la documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa.
art. 22, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
Richiede la documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero quale requisito del nulla osta al lavoro subordinato.
art. 42, comma 5, d.l. n. 73/2022
Rinvia, per quanto non disciplinato dalla procedura speciale, alla disciplina del d.lgs. n. 286/1998.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
«Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato [...] e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili»
Impone di considerare le sopravvenienze favorevoli e sananti; la revoca non può fondarsi su una carenza non più attuale quando, al momento della decisione, il requisito risulti soddisfatto.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
È richiamato per distinguere l'annullamento d'ufficio, soggetto alla verifica dell'interesse pubblico e del termine ragionevole, dalla speciale revoca prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022.
Massime di principio
- Nel controllo successivo sui requisiti del nulla osta al lavoro subordinato previsto dall'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, l'amministrazione può valutare non solo la documentazione allegata alla domanda originaria, ma anche fatti e documenti sopravvenuti prima dell'adozione della revoca.
- La revoca del nulla osta per carenza del requisito relativo alla sistemazione alloggiativa è legittima soltanto se, al momento della sua adozione, la violazione del requisito è ancora attuale; la disponibilità sopravvenuta di un alloggio regolare può impedire la revoca.
- Il rilievo attribuito dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 ai nuovi elementi favorevoli e alle irregolarità amministrative sanabili si applica, per quanto non diversamente disciplinato, anche al controllo successivo dei requisiti del nulla osta al lavoro subordinato.
- La possibilità di un controllo postumo dei requisiti non autorizza l'amministrazione a ignorare una regolarizzazione intervenuta prima della decisione: il provvedimento deve essere fondato sulla situazione sostanziale attuale e sulla perdurante sussistenza della causa ostativa.
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