Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26026/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di premi relativi a tre polizze assicurative annuali. La compagnia assicurativa ha chiesto la condanna della società pubblica al pagamento di euro 25.682,00, sostenendo che i contratti si fossero automaticamente rinnovati alla prima scadenza del 31 dicembre 2009 per mancata disdetta. La società convenuta ha resistito deducendo che, in quanto società in house, sarebbe soggetta al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici e che la clausola di tacito rinnovo sarebbe quindi nulla o inefficace. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ha proposto tre motivi, ma la decisione esaminata riguarda solo il primo e il terzo: con il primo si denuncia la violazione delle norme che disciplinano le società in house e la piena applicabilità del regime pubblicistico dei contratti; con il terzo si deduce la violazione dell'art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che il divieto di rinnovo tacito e la relativa nullità si applicherebbero a tutti i contratti pubblici e renderebbero inefficace la clausola di proroga/rinnovo tacito inserita nelle polizze.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Richiama un orientamento già consolidato secondo cui, nei contratti della pubblica amministrazione, la forma scritta è necessaria a pena di nullità e non è ammessa una rinnovazione tacita per facta concludentia; tuttavia, se il contratto scritto prevede espressamente un rinnovo tacito per un periodo predeterminato, subordinato alla mancata disdetta entro un termine stabilito, tale meccanismo è valido anche quando una delle parti sia una P.A., perché non elude la forma scritta e consente comunque il controllo sugli impegni di spesa. La Corte precisa che ciò che è vietato è il ripristino tacito di un contratto cessato, non la prosecuzione di un contratto già scritto che contempli il rinnovo automatico. Conseguentemente conferma la debenza dei premi assicurativi e condanna la ricorrente alle spese, oltre agli oneri ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267/2000

    richiamato dalla ricorrente per qualificarsi come società in house e sostenere l'assimilazione alle articolazioni organiche degli enti pubblici partecipanti

  • art. 3, commi 26 e 28, d.lgs. n. 163/2006

    invocato dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli affidamenti e dei contratti pubblici

  • art. 16, d.lgs. n. 175/2016

    richiamato dalla ricorrente come disciplina attuale delle società in house

  • art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163/2006

    invocato per sostenere il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici e la nullità della clausola di rinnovo automatico

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, d.lgs. n. 104/2010

    richiamato in appello per eccepire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indicato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163/2006

    "divieto di rinnovo tacito"

    la Corte distingue tra rinnovo tacito vietato per facta concludentia e rinnovo espressamente previsto nel contratto scritto con durata predeterminata e clausola di disdetta

Massime di principio

  • Nei contratti della pubblica amministrazione la forma scritta è richiesta a pena di nullità, ma tale esigenza non esclude la validità di una clausola contrattuale che preveda ab origine il rinnovo tacito per un periodo predeterminato in caso di mancata disdetta entro il termine stabilito.
  • È vietato il rinnovo o il ripristino del contratto per comportamenti concludenti successivi alla scadenza, mentre è ammissibile la prosecuzione automatica di un rapporto già formalizzato per iscritto se il meccanismo di rinnovo è espressamente pattuito nel testo contrattuale.
  • La clausola di tacito rinnovo in un contratto pubblico non è incompatibile con il controllo della spesa pubblica quando il periodo di rinnovo è predeterminato e gli organi competenti possono valutare, prima della scadenza, se disdire o meno il rapporto.
  • Ai fini della validità del rinnovo automatico nei contratti della P.A. rileva la distinzione tra rinnovo negozialmente previsto e rinnovazione per facta concludentia del contratto cessato.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.