Cassazione Civile, Ordinanza n. 26026/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di premi relativi a tre polizze assicurative annuali. La compagnia assicurativa ha chiesto la condanna della società pubblica al pagamento di euro 25.682,00, sostenendo che i contratti si fossero automaticamente rinnovati alla prima scadenza del 31 dicembre 2009 per mancata disdetta. La società convenuta ha resistito deducendo che, in quanto società in house, sarebbe soggetta al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici e che la clausola di tacito rinnovo sarebbe quindi nulla o inefficace. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ha proposto tre motivi, ma la decisione esaminata riguarda solo il primo e il terzo: con il primo si denuncia la violazione delle norme che disciplinano le società in house e la piena applicabilità del regime pubblicistico dei contratti; con il terzo si deduce la violazione dell'art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che il divieto di rinnovo tacito e la relativa nullità si applicherebbero a tutti i contratti pubblici e renderebbero inefficace la clausola di proroga/rinnovo tacito inserita nelle polizze.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiama un orientamento già consolidato secondo cui, nei contratti della pubblica amministrazione, la forma scritta è necessaria a pena di nullità e non è ammessa una rinnovazione tacita per facta concludentia; tuttavia, se il contratto scritto prevede espressamente un rinnovo tacito per un periodo predeterminato, subordinato alla mancata disdetta entro un termine stabilito, tale meccanismo è valido anche quando una delle parti sia una P.A., perché non elude la forma scritta e consente comunque il controllo sugli impegni di spesa. La Corte precisa che ciò che è vietato è il ripristino tacito di un contratto cessato, non la prosecuzione di un contratto già scritto che contempli il rinnovo automatico. Conseguentemente conferma la debenza dei premi assicurativi e condanna la ricorrente alle spese, oltre agli oneri ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267/2000
richiamato dalla ricorrente per qualificarsi come società in house e sostenere l'assimilazione alle articolazioni organiche degli enti pubblici partecipanti
art. 3, commi 26 e 28, d.lgs. n. 163/2006
invocato dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli affidamenti e dei contratti pubblici
art. 16, d.lgs. n. 175/2016
richiamato dalla ricorrente come disciplina attuale delle società in house
art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163/2006
invocato per sostenere il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici e la nullità della clausola di rinnovo automatico
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, d.lgs. n. 104/2010
richiamato in appello per eccepire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo
art. 380 bis.1 c.p.c.
indicato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163/2006
"divieto di rinnovo tacito"
la Corte distingue tra rinnovo tacito vietato per facta concludentia e rinnovo espressamente previsto nel contratto scritto con durata predeterminata e clausola di disdetta
Massime di principio
- Nei contratti della pubblica amministrazione la forma scritta è richiesta a pena di nullità, ma tale esigenza non esclude la validità di una clausola contrattuale che preveda ab origine il rinnovo tacito per un periodo predeterminato in caso di mancata disdetta entro il termine stabilito.
- È vietato il rinnovo o il ripristino del contratto per comportamenti concludenti successivi alla scadenza, mentre è ammissibile la prosecuzione automatica di un rapporto già formalizzato per iscritto se il meccanismo di rinnovo è espressamente pattuito nel testo contrattuale.
- La clausola di tacito rinnovo in un contratto pubblico non è incompatibile con il controllo della spesa pubblica quando il periodo di rinnovo è predeterminato e gli organi competenti possono valutare, prima della scadenza, se disdire o meno il rapporto.
- Ai fini della validità del rinnovo automatico nei contratti della P.A. rileva la distinzione tra rinnovo negozialmente previsto e rinnovazione per facta concludentia del contratto cessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25957/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25958/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25960/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25964/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25965/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25976/2023 del 06/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →