Cassazione Penale, Sentenza n. 43980/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Un unico motivo di ricorso volto a denunziare violazione di norme processuali (mancata applicazione dell'art. 545-bis c.p.p.) e vizio di motivazione per omissione delle ragioni che hanno indotto il giudice, pur avendo valutato positivamente la personalità dell'imputata, a non applicare una sanzione sostitutiva della pena detentiva o a non valutare l'idoneità delle possibili pene sostitutive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nel caso concreto il procedimento si era concluso con un concordato in appello e che nel patto non era stata formulata alcuna richiesta di sostituzione della pena detentiva né tale richiesta era stata avanzata a verbale dall'imputata all'udienza. Pertanto il giudice d'appello non era obbligato a pronunciarsi né a motivare sull'applicabilità delle pene sostitutive (art. 20-bis c.p., art. 545-bis c.p.p., art. 58 e art. 71 d.lgs. 150/2022 richiamati). In conseguenza della inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 545-bis cod. proc. pen.
Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti.
La norma prevede l'obbligo di avviso alle parti quando ricorrano le condizioni per la sostituzione; tuttavia l'obbligo di pronuncia o la sostituzione non scatta se non è stata avanzata la relativa istanza nel patto o a verbale, soprattutto nel contesto del concordato in appello.
art. 20-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022)
Introduce le pene sostitutive delle pene detentive brevi nella parte generale del codice penale e coordina il sistema con la disciplina della legge n. 689/1981; le nuove disposizioni possono trovare applicazione nei procedimenti pendenti se più favorevoli.
art. 53 legge 24/11/1981 n. 689
Elenca le sanzioni sostitutive della pena detentiva che possono essere applicate secondo i criteri della legge 689/1981; la Corte richiama la connessione con le novità introdotte dal d.lgs. 150/2022.
art. 71 d.lgs. 150/2022
Ha riformulato la disciplina delle pene sostitutive nella legge n. 689/1981 e modificato le disposizioni di raccordo con il codice; la Corte lo usa per spiegare la nuova cornice normativa e la disciplina transitoria.
art. 58 legge 24/11/1981 n. 689
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Ribadisce la natura discrezionale del giudice nell'applicare le pene sostitutive, condizionata all'idoneità alla rieducazione e alla prevenzione del rischio di recidiva; non costituisce diritto automatico dell'imputato.
art. 444 cod. proc. pen. (concordato)
Il contenuto del patto di concordato può riguardare anche la pena sostitutiva; se le parti non inseriscono una richiesta di sostituzione nel patto, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena senza rendere la decisione difforme dalla richiesta.
art. 597, comma quinto, cod. proc. pen.
Limita le ipotesi in cui il giudice di appello può intervenire d'ufficio rispetto al principio devolutivo; in assenza di una richiesta specifica in appello, il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive resta circoscritto.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena richiamati dal legislatore per valutare l'idoneità delle pene sostitutive a fini rieducativi e di prevenzione.
Massime di principio
- Se la richiesta di sostituzione della pena non è contenuta nel patto di concordato o non è avanzata a verbale, il giudice d'appello non è obbligato a pronunciarsi né a sostituire d'ufficio la pena detentiva con una sanzione sostitutiva.
- La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva non è un diritto dell'imputato ma una facoltà discrezionale del giudice, che deve valutare idoneità alla rieducazione e prevenzione del rischio di recidiva.
- Nei procedimenti pendenti, le norme più favorevoli introdotte dal d.lgs. 150/2022 e dalla corrispondente riforma della legge 689/1981 si applicano retroattivamente quando risultino più favorevoli.
- Per evitare il rischio che il giudice non si pronunci sulla sostituzione, la difesa deve espressamente chiedere la pena sostitutiva nel patto di concordato o formularla specificamente in udienza (anche in appello, se consentito).
- Se la richiesta di sostituzione è presentata, il giudice deve esaminare e motivare la decisione sulla sua applicabilità alla luce dei criteri di legge (art. 58 l. 689/1981 e art. 133 c.p.).
- In appello, l'ambito del potere del giudice di modificare la pena è limitato: l'assenza di una richiesta specifica può rendere il ricorso avverso decisioni relative a pene sostitutive inammissibile.
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