Circolare numero 10 del 21-01-2016
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Federazione Pensionati MCL (Federazione Pensionati M.C.L.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con la Federazione Pensionati MCL per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017. Vengono chiariti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione e trasmissione, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, i costi del servizio e le condizioni di esonero da responsabilità dell’INPS. Sono inoltre indicati il codice INPS dell’organizzazione e le istruzioni contabili con i conti da utilizzare per la rilevazione delle trattenute e dei versamenti.
Convenzione INPS-Federazione Pensionati MCL per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS con la Federazione Pensionati MCL per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà istruzioni operative sulla convenzione sottoscritta con la Federazione Pensionati MCL per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono disciplinati l’ambito soggettivo, le modalità di delega e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le tutele dell’INPS e le relative scritture contabili.
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta il 13 novembre 2015, ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono avvalersi del servizio di trattenuta del contributo sindacale sulla pensione.
Possono rilasciare la delega:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- per effetto dell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta esclusa l’applicazione dell’art. 23 octies della legge n. 485/72 ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda soltanto pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati:
- la misura del contributo;
- le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
La delega deve essere:
- sottoscritta dal titolare della pensione;
- corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione sindacale deve trasmettere i dati della delega all’INPS con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e deve trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
L’art. 4 della convenzione stabilisce che la delega alla riscossione della quota associativa, se presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.
I dati della delega devono essere inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa produce effetti:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvede alla lavorazione della domanda nel più breve tempo possibile.
Se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega verso altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere:
- l’indicazione dell’organizzazione revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha efficacia dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Le aliquote sono stabilite come segue:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il limite precedente e non superiori al doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di contenziosi giudiziari connessi ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- sul legittimo esercizio dei relativi poteri statutari;
- per perdita dei requisiti prescritti ex lege per la stipula;
- in presenza di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può anche recedere unilateralmente dalla convenzione quando emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
All’Organizzazione sindacale è assegnato il codice INPS MD.
Ai fini contabili sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25527, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27527, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il conto GPA11527 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti sulle pensioni e per l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato continuano a essere imputati al conto già in uso GPA35041.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con la Federazione Pensionati MCL sono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione con la Federazione Pensionati MCL, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta il 13 novembre 2015, ha efficacia fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono delegare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza sostitutivi o integrativi gestiti dall’INPS. La facoltà si estende anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, indicare la misura del contributo e includere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di identità valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati in via telematica secondo le specifiche INPS e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione della delega, ovvero, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sulla quota entro il trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e non superiore al doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo.
Costi del servizio
I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: 0,04 euro per nuova delega su domanda di pensione, 0,74 euro per nuova delega su pensione esistente, 0,74 euro per revoca telematizzata, 1,48 euro per variazione (revoca più acquisizione nuova delega) e 0,04 euro per gestione delega.
Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie relative ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione per contestazioni su denominazione, acronimo, logo, legittimità dei poteri statutari, perdita dei requisiti o per nuove disposizioni normative/regolamentari, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e conti contabili
All’organizzazione è assegnato il codice INPS MD. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA25527 e GPA27527, rispettivamente per contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e negli anni precedenti, movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11527 per il debito verso l’organizzazione e il pagamento; gli accrediti a favore del sindacato vanno imputati al conto GPA35041 già in uso. I rapporti finanziari restano definiti dalla Direzione generale.
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