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Circolare

Circolare numero 9 del 21-01-2016

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Unione Italiana del Lavoro Polizia (UIL POLIZIA), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 15 dicembre 2015 con l’Associazione sindacale UIL POLIZIA per la riscossione, mediante trattenuta sulle pensioni, dei contributi sindacali degli iscritti. Vengono indicati durata della convenzione, soggetti legittimati a rilasciare la delega, modalità di rilascio, decorrenza e revoca, misura del contributo, regole sui rapporti finanziari e sulle responsabilità, nonché i conti contabili istituiti per la rilevazione delle trattenute e dei pagamenti.

Convenzione INPS-UIL POLIZIA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-UIL POLIZIA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare disciplina la convenzione stipulata con l’Associazione sindacale Unione Italiana del Lavoro Polizia (UIL POLIZIA) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni degli iscritti. Il testo definisce durata, soggetti ammessi, modalità di rilascio e di revoca della delega, misura del contributo, rapporti finanziari, profili di responsabilità e contabilità dedicata.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta il 15 dicembre 2015 e risulta approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata all’INPS con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 individua i pensionati legittimati a delegare la trattenuta del contributo sindacale. Hanno diritto a utilizzare il servizio:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

La circolare chiarisce che l’art. 23 octies della legge n. 485/72 non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, che indica anche:

  • la misura del contributo sindacale;
  • le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.

La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

Quando la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, i suoi effetti decorrono dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati relativi alla delega sono trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Per la delega rilasciata da un soggetto già pensionato, la decorrenza è fissata:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione sindacale deve trasmettere i dati della delega in via telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e inviare anche il formato digitale della delega acquisita, conservando sempre l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede alla lavorazione della domanda nel più breve tempo possibile.

Se per la stessa prestazione arriva una nuova delega mentre è già attiva una delega verso altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve indicare l’Organizzazione revocata e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca della delega ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale si calcola sull’importo lordo di ciascuna rata di pensione, inclusa la tredicesima, ma con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali previste sono:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale dell’INPS e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esclusione di responsabilità e poteri dell’INPS

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.

L’INPS è inoltre sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa collegate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e organizzazione, dietro presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge da parte dell’associazione o se intervengono norme o regolamenti che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. Inoltre, l’INPS può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

All’Organizzazione sindacale è attribuito il codice INPS AJ.

Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25528, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27528, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Entrambi i conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il nuovo conto GPA11528, destinato alla rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti sulle pensioni e all’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato restano imputati al conto già in uso GPA35041.

I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione Generale.

Punti principali

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta il 15 dicembre 2015 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. Ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono aderire alla trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. La facoltà si estende anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda solo le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, ha effetto dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve inviare i dati in via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e trasmettere anche il formato digitale della delega, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può revocare la delega comunicando direttamente all’INPS la propria volontà. Se arriva una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova opera solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e con gli estremi di un documento valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del FPLD; 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo; 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per nuova delega su pensione esistente; € 0,74 per revoca delega telematizzata; € 1,48 per variazione (revoca + acquisizione nuova delega); € 0,04 per gestione delega.

Esenzione da responsabilità e facoltà di sospensione/recesso

L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi, su semplice presentazione di nota specifica. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo; può inoltre recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

All’Organizzazione sindacale è attribuito il codice INPS AJ. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25528 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA27528 per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti, entrambi movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. È inoltre istituito il conto GPA11528 per rilevare il debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento, mentre gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto già in uso GPA35041. I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni.

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