Circolare numero 11 del 27-01-2016
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti 2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto Fondo volo 3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere 4. Minimale di retribuzione ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale 5. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2016 all'aliquota aggiuntiva dell’ 1% 6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi 8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 10. Lavoratori dello spettacolo: valori, per l’anno 2016, per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri 11. Sportivi professionisti: valori, per l’anno 2016, per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri 12. Datori di lavoro iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per l’anno 2016 i principali valori contributivi e pensionistici: minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori, retribuzioni convenzionali, massimali annui e giornalieri, limiti per l’accredito dei contributi e importi esclusi dalla base imponibile. Sono inoltre indicati gli importi specifici per lavoratori dello spettacolo, sportivi professionisti, cooperative, lavoro a tempo parziale, maternità obbligatoria e congedo straordinario, con richiamo alle modalità di esposizione nel flusso Uniemens e alle regole di calcolo applicabili.
Valori 2016 per minimali, massimali e basi contributive
Valori contributivi e pensionistici per l’anno 2016
La circolare aggiorna, per l’anno 2016, i principali parametri utili al calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale, della retribuzione imponibile e dei massimali rilevanti per specifiche categorie di lavoratori. Il documento coordina le regole generali sul minimo contrattuale e sul minimale giornaliero con le discipline speciali applicabili a particolari settori, gestioni e istituti.
Regola generale sul minimale di retribuzione giornaliera
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione da assumere ai fini contributivi non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli. In presenza di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, rileva quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
La retribuzione imponibile deve inoltre rispettare il minimale di retribuzione giornaliera previsto dalla legge, che non può essere inferiore al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per il 2016 il trattamento minimo mensile è pari a 501,89 euro e il minimale giornaliero è quindi pari a 47,68 euro.
La circolare precisa che, se gli importi stabiliti per taluni settori risultano inferiori a tale soglia, essi devono essere adeguati. È altresì ribadito che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al minimo.
Cooperative e personale del Fondo volo
Per i lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione imponibile ai fini contributivi è determinata secondo le regole della generalità dei lavoratori e nel rispetto del minimale giornaliero. Lo stesso criterio si applica ai lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative destinatarie dei decreti ministeriali previsti dall’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955: dal 1° gennaio 2010 si applicano le norme generali, compreso il minimale giornaliero, ed è superato il precedente sistema convenzionale. La retribuzione imponibile va quindi calcolata considerando tutti gli elementi contrattuali e rapportandola alle giornate di effettiva occupazione.
Per il personale iscritto al Fondo volo, la retribuzione imponibile è determinata ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/1969 e nel rispetto del minimo contrattuale. In mancanza di contratti collettivi nazionali, si applicano i limiti minimi fissati con D.M. 21 luglio 2000 per ciascuna categoria professionale. In ogni caso, per il 2016 la retribuzione imponibile non può essere inferiore a 47,68 euro giornalieri. Le indennità di volo restano escluse dalla base imponibile ai soli fini contributivi per il triennio 2015-2017, salvo concorrere nella misura del 50% alla retribuzione pensionabile.
Retribuzioni convenzionali, navi da pesca e lavoro a domicilio
Per le retribuzioni convenzionali in genere, il minimale giornaliero per il 2016 è pari a 26,49 euro. La stessa misura vale per gli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla L. n. 413/1984, ferma restando l’eventuale applicazione di minimali tabellari superiori previsti dal D.L. n. 402/1981.
Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, il salario convenzionale mensile è fissato per il 2016 in 662,00 euro, calcolato su 25 giornate fisse al mese (26,49 x 25).
Anche per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero è pari a 26,49 euro, ma deve comunque essere ragguagliato a 47,68 euro. Rimane applicabile anche il minimo contrattuale.
Lavoro a tempo parziale
Per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, fermo restando il concetto generale di retribuzione imponibile, si applica il minimale contributivo di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989. La retribuzione così determinata deve essere poi coordinata con il minimale orario di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015.
La circolare indica i seguenti esempi di calcolo per il 2016:
- orario normale di 40 ore settimanali: 47,68 x 6 / 40 = 7,15 euro;
- orario normale di 36 ore settimanali su cinque giorni: 47,68 x 5 / 36 = 6,62 euro.
Aliquota aggiuntiva dell’1% e prima fascia di retribuzione pensionabile
L’aliquota aggiuntiva dell’1%, prevista dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, si applica sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile nei casi in cui l’aliquota contributiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10%.
Per il 2016 la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a 46.123,00 euro annui, corrispondenti a 3.844,00 euro mensili dopo mensilizzazione. La circolare precisa che, ai fini del versamento, deve essere seguito il criterio della mensilizzazione e, per i flussi Uniemens, la quota eccedente e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere esposte nei relativi elementi della sezione PosContributiva.
Massimale annuo della base contributiva e limite per l’accredito dei contributi
Per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, nonché per coloro che optano per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2016 è pari a 100.324,00 euro, arrotondato all’unità di euro. La quota di retribuzione eccedente tale importo non rientra nell’imponibile contributivo e deve essere esposta nel flusso Uniemens secondo le modalità previste.
La circolare richiama anche il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nel 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2016 ciò corrisponde a:
- 200,76 euro settimanali;
- 10.440,00 euro annui.
Tale disciplina non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958.
Importi esclusi dalla retribuzione imponibile e maternità obbligatoria
Per il 2016 vengono confermati gli importi degli elementi retributivi che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e quindi della retribuzione imponibile ai fini contributivi. I principali importi indicati sono:
- valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa: 5,29 euro;
- fringe benefit: 258,23 euro;
- indennità di trasferta in Italia: 46,48 euro per l’intera trasferta, 30,99 euro per i 2/3, 15,49 euro per 1/3;
- indennità di trasferta all’estero: 77,47 euro per l’intera trasferta, 51,65 euro per i 2/3, 25,82 euro per 1/3;
- indennità di trasferimento in Italia: 1.549,37 euro;
- indennità di trasferimento all’estero: 4.648,11 euro;
- azioni offerte ai dipendenti: 2.065,83 euro.
Per l’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ex art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001, l’importo rivalutato per il 2016 è pari a 2.086,24 euro. La circolare indica anche le modalità di esposizione in Uniemens della quota coperta dal bilancio dello Stato e dell’eventuale eccedenza.
Lavoratori dello spettacolo
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il contributo di solidarietà del 5% si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, fissato per il 2016 in 100.324,00 euro. L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 46.123,00 euro, fino al massimale annuo di 100.324,00 euro, con successivo conguaglio a fine anno.
Per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile per il 2016 è pari a 731,00 euro. La circolare riporta le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali imponibili, con progressione dei giorni di contribuzione accreditati da 1 a 8 in funzione della fascia di reddito. Il contributo di solidarietà del 5% si applica sulla quota eccedente il massimale di ciascuna fascia, mentre l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera superiore a 148,00 euro e fino al massimale giornaliero di fascia.
Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero per la contribuzione di malattia e maternità è confermato in 67,14 euro. La circolare rinvia alle modalità di conguaglio nel flusso Uniemens per gli importi versati in eccesso.
Sportivi professionisti
Per gli sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il contributo di solidarietà dell’1,2% è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente 100.324,00 euro e fino a 731.362,00 euro. L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla parte eccedente 46.123,00 euro, mensilizzata in 3.844,00 euro, fino al massimale annuo di 100.324,00 euro.
Per gli sportivi professionisti già iscritti al 31 dicembre 1995, il massimale giornaliero imponibile per il 2016 è pari a 322,00 euro. Il contributo di solidarietà dell’1,2% si applica sulla quota di retribuzione giornaliera eccedente tale importo e fino a 2.344,00 euro giornalieri. L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla quota oltre 148,00 euro e fino al massimale giornaliero di 322,00 euro.
La circolare segnala inoltre che, per i soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti, gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens secondo le istruzioni richiamate.
Gestioni pubbliche ex Inpdap, massimale specifico e congedo straordinario
Per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap, i valori generali richiamati nei paragrafi precedenti si applicano anche ai rapporti di lavoro pubblico quando derivano da norme generali comuni al settore privato e pubblico. La circolare rinvia in particolare ai paragrafi dedicati al minimale giornaliero, al part-time, all’aliquota aggiuntiva dell’1%, al massimale annuo della base contributiva e al minimale contributivo annuale.
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, il massimale contributivo ex art. 3-bis, co. 11, del D.Lgs. n. 502/1992, per il 2016, è pari a 182.874,00 euro. Esso vale ai fini della contribuzione pensionistica, della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della contribuzione previdenziale per TFS/TFR. La circolare richiama inoltre il meccanismo dell’aspettativa senza assegni, il mantenimento del posto e l’obbligazione solidale tra ente di appartenenza e struttura sanitaria.
Infine, per il congedo straordinario ex art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001, la retribuzione massima annua, comprensiva dell’indennità e della contribuzione figurativa, non può superare per il 2016 l’importo di 47.446,00 euro. Il riferimento è al tetto complessivo per congedo di durata annuale, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT e delle disposizioni della L. n. 208/2015.
Punti principali
Minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
Per la generalità dei lavoratori dipendenti la contribuzione non può essere calcolata su imponibili inferiori al minimo contrattuale e al minimale legale giornaliero. Per il 2016 il minimale giornaliero è pari a 47,68 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD di 501,89 euro vigente al 1° gennaio 2016. Se gli importi previsti per singoli settori sono inferiori, devono essere adeguati a tale soglia. Non opera l’obbligo di osservare il minimale contributivo in caso di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche inferiori al limite minimo.
Categorie particolari: cooperative e Fondo volo
Per i lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970 e per i soci di cooperative sociali e di altre cooperative destinatarie dei relativi decreti ministeriali, la retribuzione imponibile si determina con le regole della generalità dei lavoratori e nel rispetto del minimale giornaliero. Per tali soggetti è superato il precedente sistema convenzionale. Per il personale iscritto al Fondo volo, la retribuzione imponibile è determinata secondo l’art. 12 L. n. 153/1969 e nel rispetto del minimo contrattuale; in ogni caso non può essere inferiore a 47,68 euro giornalieri. Restano escluse dalla base imponibile ai soli fini contributivi, per il triennio 2015-2017, le indennità di volo, che concorrono però al trattamento pensionabile nella misura del 50%.
Retribuzioni convenzionali e lavoro a domicilio
Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimale di retribuzione giornaliera per il 2016 è pari a 26,49 euro. Per gli equipaggi delle navi da pesca si applica il medesimo importo, salvo che i minimali tabellari del D.L. n. 402/1981 risultino superiori. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne il salario convenzionale mensile 2016 è fissato in 662,00 euro, calcolato su 25 giornate fisse (26,49 x 25). Anche per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero è 26,49 euro, ma deve comunque essere ragguagliato a 47,68 euro; si applica inoltre il minimo contrattuale.
Lavoro a tempo parziale e minimale orario
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale continua ad applicarsi il minimale contributivo di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, da coordinare con il minimale orario dell’art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015. Se l’orario normale è di 40 ore settimanali, il minimale orario 2016 è 7,15 euro (47,68 x 6 / 40). Se l’orario normale è di 36 ore settimanali su cinque giorni, il minimale orario è 6,62 euro (47,68 x 5 / 36).
Aliquota aggiuntiva dell’1% e prima fascia di retribuzione pensionabile
La quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1% decorre dalla parte eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, fissata per il 2016 in 46.123,00 euro annui, pari a 3.844,00 euro mensili dopo mensilizzazione. Il contributo è dovuto nei regimi in cui l’aliquota a carico del lavoratore sia inferiore al 10%. Per i datori di lavoro che trasmettono Uniemens, l’eccedenza e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere esposte con gli elementi previsti nella sezione PosContributiva.
Massimale annuo della base contributiva e limite per l’accredito contributivo
Per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, o per chi opta per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2016 è 100.324,00 euro. La quota eccedente non è soggetta a contribuzione minore e va esposta nel flusso Uniemens con gli elementi dedicati. Il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione: per il 2016 corrisponde a 200,76 euro settimanali e 10.440,00 euro annui. Tale regola non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958.
Importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente e maternità obbligatoria
Per il 2016 sono confermati gli importi che non concorrono alla formazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi: mensa 5,29 euro, fringe benefit 258,23 euro, trasferte Italia ed estero con relativi tetti e indennità parziali, indennità di trasferimento Italia 1.549,37 euro, estero 4.648,11 euro, azioni offerte ai dipendenti 2.065,83 euro. L’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è rivalutata a 2.086,24 euro per il 2016, con specifiche modalità di esposizione in Uniemens.
Lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti dopo il 31.12.1995, il contributo di solidarietà del 5% si applica sulla retribuzione annua eccedente 100.324,00 euro; l’aliquota aggiuntiva dell’1% opera sulla quota annua eccedente 46.123,00 euro fino al massimale annuo, con conguaglio a fine anno. Per gli iscritti ante 31.12.1995 il massimale giornaliero imponibile è 731,00 euro, con fasce progressive e giorni di contribuzione accreditati indicati in tabella; il contributo di solidarietà del 5% e l’1% aggiuntivo si applicano secondo le soglie giornaliere riportate. Per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, il massimale giornaliero per malattia e maternità è 67,14 euro. Per gli sportivi professionisti il contributo di solidarietà è pari all’1,2%; per gli iscritti dopo il 31.12.1995 si applica sulla parte annua oltre 100.324,00 euro fino a 731.362,00 euro, mentre per gli iscritti ante 31.12.1995 il massimale giornaliero imponibile è 322,00 euro e sono previste fasce giornaliere con importi progressivi e giorni accreditati.
Gestioni pubbliche ex Inpdap, massimale specifico e congedo straordinario
Per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap, i valori generali richiamati nei paragrafi precedenti si applicano anche ai rapporti pubblici. Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, il massimale contributivo 2016 è 182.874,00 euro e si applica ai fini pensionistici, della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei trattamenti di fine servizio. Per il congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001, la retribuzione massima annua, comprensiva di indennità e contribuzione figurativa, non può eccedere nel 2016 47.446,00 euro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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