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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26436/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Caltagirone era stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per la distrazione di un veicolo in leasing) e di bancarotta fraudolenta documentale (per avere tenuto o non consegnato scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita Casa Progetto srl). Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo: 1) che la mera mancata istituzione/omessa consegna di scritture dal 2008 al 2012 non giustifica la qualificazione come bancarotta documentale a dolo generico; al massimo poteva configurarsi la bancarotta documentale semplice; 2) che l'autovettura era in leasing e quindi non poteva costituire oggetto di bancarotta patrimoniale; 3) che la determinazione delle pene accessorie era errata in relazione agli artt. 37 e 133 c.p. e alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 28910/2019.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente alla censura sulla bancarotta fraudolenta documentale, annullando la sentenza impugnata su tale punto e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Ha ritenuto invece inammissibili le altre censure eccetto il punto assorbito dall'annullamento relativo alle pene accessorie. In particolare la Corte ha stabilito che: la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale a titolo di dolo generico si realizza solo quando esistono scritture effettivamente rinvenute e fraudolentemente tenute (decettive); la mera mancata consegna o l'omessa tenuta delle scritture può integrare solo l'ipotesi autonoma che richiede il dolo specifico di arrecare danno ai creditori. Sulla bancarotta patrimoniale la Corte ha ritenuto infondato il ricorso, confermando che la manomissione/occlusione di un bene in leasing che impedisca l'acquisizione alla massa o comporti oneri per il fallimento integra la distrazione e può integrare il reato, soprattutto se il bene ha rilevante valore economico.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    Distinzione tra due ipotesi previste dall'art. 216 n.2: (a) la 'fraudolenta tenuta' delle scritture (scritture decettive) punita a dolo generico e realizzabile solo quando le scritture sono effettivamente rinvenute ed esaminate; (b) l'occultamento/omessa consegna/omessa tenuta delle scritture che è un'ipotesi autonoma che richiede il dolo specifico di arrecare danno ai creditori.

  • art. 37 c.p.

    Norma richiamata riguardo alla determinazione delle pene accessorie fallimentari; la Corte ha ritenuto che l'annullamento parziale sulla documentale assorbe le questioni connesse alla determinazione delle pene accessorie che erano state calcolate in relazione alla condanna contestata.

  • art. 133 c.p.

    Norma relativa al cumulo giuridico e alla determinazione dell'entità delle sanzioni; nella pronuncia si è richiamata la necessità di applicare i principi di legge e la giurisprudenza di legittimità (tra cui Sezioni Unite) per la misura delle pene accessorie.

  • Sezioni Unite, sent. n. 28910 del 2019 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata dalla difesa in relazione alla misura delle pene accessorie; la Corte di legittimità ha comunque annullato la parte relativa alla bancarotta documentale, assorbendo la questione connessa alla determinazione delle pene accessorie, e rimandando la valutazione complessiva al nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta documentale a titolo di dolo generico richiede che le scritture contabili siano effettivamente rinvenute e risultino complessivamente decettive: la semplice mancata consegna o l'omessa istituzione delle scritture non è sufficiente per questa fattispecie.
  • Quando le scritture sono del tutto omesse o non consegnate, la fattispecie rilevante è quella autonoma di occultamento/sottrazione che richiede la prova del dolo specifico di arrecare danno ai creditori.
  • La distinzione fra 'scritture fraudolente' e 'omessa consegna/occultamento' è essenziale per qualificare il tipo di dolo richiesto e quindi per la tipologia di reato (dolo generico vs dolo specifico).
  • In caso di beni entrati nell'impresa tramite leasing, qualsiasi manomissione o occultamento che impedisca l'acquisizione del bene alla massa fallimentare o comporti oneri economici per il fallimento può integrare la bancarotta patrimoniale (distrazione), soprattutto se il bene ha valore significativo.
  • Per i difensori: conservare e consegnare la documentazione, e dimostrare la tracciabilità delle scritture, è cruciale per evitare qualificazioni penalmente più gravi; l'assenza di cooperazione può essere interpretata come indice di volontà di ostacolare la ricostruzione del patrimonio.
  • I giudici devono motivare distintamente se la contestazione riguarda 'tenuta fraudolenta' delle scritture oppure la loro 'occultazione/omessa consegna', indicando chiaramente quale tipo di dolo è stato accertato e perché.

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