Cassazione Penale, Sentenza n. 3020/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapine, detenzione e porto di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni. Le censure principali riguardano: il diniego delle circostanze attenuanti generiche (nonostante ammissioni, offerta risarcitoria, rito abbreviato e rinuncia a gran parte dei motivi di appello); la qualificazione giuridica del sequestro di persona (contestata da alcuni come riconducibile all'art.605 invece che all'art.630 cod. pen. o come concorso tra sequestri ed estorsione); la mancata applicazione, per Porcelli, della circostanza attenuante del contributo di minima importanza ex art.114 cod. pen.; la presunta errata determinazione della pena (criteri di cui agli artt. 133 e 81 cod. pen.), anche con riferimento agli aumenti per la continuazione e alla disparità di trattamento tra congiunti; e censure procedurali e di travisamento della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifestata infondatezza o per difetto di specificità. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti generiche, motivata con riguardo alla gravità, alla violenza e all'uso delle armi, nonché alla piena prova raccolta; ha confermato l'impianto motivazionale del giudice d'appello circa la qualificazione del sequestro come sequestro a scopo di estorsione ex art. 630 cod. pen. (anche quando sussisteva un rapporto illecito preesistente), nonché la legittimità della mancata concessione della circostanza attenuante di minima importanza per Porcelli (partecipazione di cinque o più soggetti) e la corretta determinazione della pena in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Ha altresì dichiarato inammissibile la memoria tardiva sui profili tecnici relativi alla continuazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati, con condanna alle spese e obblighi di versamento (Cassa delle ammende) salvo diversa valutazione sulla colpevolezza dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 311 cod. pen.
Riconosciuta la lieve entità del sequestro, ma tale riconoscimento non ha inciso sulla valutazione complessiva dell'offensività delle condotte né sulla esclusione delle attenuanti generiche
art. 114 cod. pen.
La circostanza attenuante del contributo di minima importanza è preclusa quando risulti la partecipazione di cinque o più persone; nel caso Porcelli la partecipazione non è stata ritenuta marginale
art. 133 cod. pen.
Usato quale parametro per la determinazione della pena base e degli scostamenti; il giudice deve indicare i criteri oggettivi e soggettivi ritenuti prevalenti e la Corte ha ritenuto tale indicazione adeguata rispetto alla gravità, ai ruoli e ai precedenti
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato il principio per cui il giudice può fondare il diniego delle attenuanti generiche sulla valutazione di uno o pochi elementi prevalenti fra quelli indicati dall'art. 133; non è necessario affrontare ogni singola deduzione difensiva
art. 605 cod. pen.
Esaminata e respinta la prospettazione che la condotta dovesse essere qualificata come sequestro semplice; la giurisprudenza e il giudice di merito hanno ritenuto prevalente la qualificazione ai sensi dell'art. 630 quando la privazione della libertà è finalizzata a conseguire una prestazione patrimoniale in esecuzione di un rapporto illecito
art. 630 cod. pen.
Applicato per qualificare il sequestro di persona a scopo di estorsione, anche quando il rapporto illecito preesisteva; confermata la linea interpretativa delle Sezioni Unite (Huang) che detta la prevalente applicazione dell'art. 630
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di dichiarazione di inammissibilità non dolosa del ricorso, il ricorrente è comunque tenuto alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo dimostrazione di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche è prerogativa del giudice di merito e resta in linea di massima insindacabile in Cassazione se motivata e non contraddittoria; elementi come ammissioni o offerte risarcitorie possono non essere sufficienti se il fatto e la gravità sono provati
- La circostanza attenuante del 'contributo di minima importanza' ex art.114 non è applicabile quando emerge la partecipazione di cinque o più persone; il giudice verifica il ruolo concreto svolto dal singolo nel contesto dell'associazione delittuosa
- Quando la privazione della libertà è finalizzata a ottenere una prestazione patrimoniale in esecuzione di un rapporto illecito preesistente, la fattispecie va generalmente inquadrata come sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630) e non come concorso tra sequestro semplice e estorsione
- La determinazione della pena deve richiamare esplicitamente i criteri di cui all'art.133 cod. pen.; scostamenti dal minimo edittale necessitano motivazione puntuale sui criteri ritenuti rilevanti (offensività, ruoli, precedenti)
- In Cassazione non è possibile ottenere la riesamina dei fatti salvo che la motivazione del giudice di merito presenti vizi logici o contraddittorietà; l'onere del ricorrente include la specificità e autosufficienza delle censure e della documentazione prodotta
- Nuove questioni, introdotte tardivamente in memoria, rischiano l'inammissibilità per difetto di connessione con i motivi originari; è preferibile articolare compiutamente tutti i motivi fin dall'atto introduttivo
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