Cassazione Penale, Sentenza n. 8117/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento del Gip di Velletri del 11/03/2024 di sequestro preventivo di euro 415.011,50, pari all'ammontare dell'evasione IRES contestata (capo 27). L'accusa addebita a Finzi, quale rappresentante del gruppo omonimo, la presentazione della dichiarazione 2018 con elementi passivi fittizi per euro 1.729.214,58 avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da CO.FER s.r.l. Il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione e l'apparenza della motivazione del Tribunale, sostenendo che la decisione non valuta effettivamente le deduzioni difensive: a) prova dell'operatività reale di CO.FER e assenza di collegamenti con la FDP di Nicola del Prete; b) dichiarazioni dell'autista Ruggeri Vittorio sui trasporti al gruppo Finzi; c) incredibilità della ricostruzione sulle retrocessioni in contanti rispetto agli importi bonificati e osservazione che nei conti di CO.FER rimarrebbe una somma superiore all'IRES dovuta; d) mancata risposta plausibile sulla provenienza del materiale ferroso che giustificherebbe il fatturato dichiarato per il 2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto rientri nei "motivi non consentiti": il ricorso contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge ovvero per vizi motivazionali tanto gravi da rendere la motivazione del tutto mancante o priva dei requisiti minimi. La Corte ha valutato che l'ordinanza impugnata contenga una motivazione ampia, strutturata ed effettiva che affronta e respinge le doglianze difensive con argomentazioni puntuali e richiamo alle fonti investigative; quindi non sussiste il vizio invocato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge; vizi della motivazione assumono rilevanza in cassazione solo se così radicali da rendere la motivazione del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La norma individua tra i motivi di cassazione l'illogicità manifesta della motivazione; la Corte sottolinea però che l'illogicità manifesta, salvo che sia tale da annullare la comprensibilità dell'itinerario logico, ricade nella valutazione di fatto e non costituisce automaticamente violazione di legge.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 2, n. 49739/2023; Sez. 2, n. 5807/2017; Sez. 3, n. 14977/2022)
Conferma dei criteri restrittivi di ammissibilità del ricorso in materia di misure cautelari: la censura di merito o la valutazione di contraddizioni/inverosimiglianze nelle ricostruzioni probatorie rientrano nella valutazione dei fatti e non costituiscono di per sé violazione di legge.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile principalmente per profili di illegittimità di diritto o per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione incomprensibile o del tutto mancante; mere questioni di fatto o valutazioni probatorie non sono sufficiente base.
- Le doglianze che riguardano la valutazione delle prove, l'asserita mancata considerazione di elementi probatori o la diversa lettura della ricostruzione dei fatti devono essere presentate come errori di diritto o di procedimento se si vuole che la Corte di Cassazione le esamini; altrimenti saranno considerate valutazioni di fatto inammissibili.
- Per impugnare con successo la motivazione di un provvedimento cautelare in Cassazione occorre dimostrare che manca del tutto qualsiasi percorso logico-giustificativo o che la motivazione è contraddittoria e priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- In sede preventiva (sequestro) è strategico concentrare gli argomenti su profili formali e di diritto (es. inosservanza dei presupposti normativi per il sequestro, vizi procedurali, errori nella qualificazione giuridica degli elementi) piuttosto che su rivalutazioni probatorie.
- Se si censura la motivazione del giudice del riesame, è utile evidenziare punti specifici e strutturati in cui la motivazione sia assente o internamente contraddittoria, corredando la censura con riferimenti normativi e giurisprudenziali che inquadrino la violazione come di diritto.
- Quando si sostengono fatti alternativi (es. operatività di terze parti, provenienza della merce, movimenti contabili), è essenziale produrre elementi documentali o indicare profili di illegittimità procedimentale per consentire che la censura superi la soglia di inammissibilità per questioni meramente fattuali.
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