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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30146/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna della ricorrente per il reato indicato in sentenza (art. 385 c.p.). La ricorrente deduceva la violazione dell'art. 23-bis della legge n. 176/2020 e la nullità della sentenza per la tardiva notificazione, avvenuta sei giorni prima dell'udienza, delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, sostenendo che tale ritardo le aveva impedito, non avendo richiesto discussione orale, di rispettare il termine di cinque giorni per la presentazione delle conclusioni scritte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità del motivo. Ha ritenuto che il termine previsto dall'art. 23-bis per la presentazione delle conclusioni del pubblico ministero non sia perentorio e che la tardiva comunicazione delle conclusioni possa integrare una nullità solo se abbia effettivamente leso il diritto di difesa. Tale lesione deve essere specificamente contestata e corredate dall'allegazione del concreto pregiudizio. Nel caso concreto il difensore non aveva formulato conclusioni scritte né specifiche contestazioni, pur avendo un giorno disponibile prima dello spirare del termine, e il motivo di ricorso non indicava alcun pregiudizio concreto. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ... la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica

    Il termine per la presentazione delle conclusioni del pubblico ministero non ha carattere perentorio; la tardiva comunicazione può dare luogo a nullità solo se abbia determinato una effettiva lesione del diritto di difesa, da dimostrare con specifiche allegazioni del pregiudizio

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza per il principio secondo cui, quando le conclusioni del pubblico ministero sono depositate dopo lo spirare del termine delle parti private, la difesa deve eccepire tempestivamente la nullità, potendosi considerare l'atto 'presente' ai fini dell'opposizione

  • art. 385 cod. pen.

    Norma indicata quale riferimento del reato per cui la ricorrente era stata condannata; la decisione impugnata ha confermato la condanna per il reato richiamato

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Citata in relazione al principio che consente la condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda quando il ricorso sia inammissibile senza colpa esimente: qui la Corte ha ritenuto fondato il decreto di condanna pecuniaria

Massime di principio

  • Il termine per la presentazione delle conclusioni del pubblico ministero (art. 23-bis) non è perentorio: il deposito tardivo non determina automaticamente nullità
  • Se la comunicazione tardiva avviene prima che sia spirato il termine delle parti private, la nullità sussiste solo se è dimostrabile un concreto e specifico pregiudizio per la difesa; spetta al difensore eccepire tale pregiudizio e documentarlo
  • Se le conclusioni del pubblico ministero sono depositate dopo lo spirare del termine dei cinque giorni, può configurarsi una nullità 'a regime intermedio' che la difesa deve eccepire tempestivamente (richiamo ad art. 182 c.p.p.)
  • La mancata contestazione tempestiva e l'assenza di prove di pregiudizio espongono la parte ricorrente al rigetto e al rischio di condanna per le spese e somme a favore della Cassa delle ammende
  • In situazioni analoghe è consigliabile: 1) eccepire immediatamente in udienza o con atto scritto la tardiva comunicazione; 2) documentare il concreto pregiudizio (es. necessità di approfondimenti, complessità delle imputazioni); 3) chiedere la recessione dell'atto o un rinvio per consentire la piena difesa; 4) conservare le prove della data di ricezione per ogni eventuale impugnazione

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