Cassazione Civile, Ordinanza n. 13743/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dirigente commerciale, assunto a tempo indeterminato, per la presunta divulgazione a terzi o ai lavoratori di informazioni riservate contenute in una e-mail aziendale relativa alla strategia produttiva del gruppo. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda del lavoratore di accertamento dell’illegittimità del licenziamento e delle correlate pretese economiche (indennità sostitutiva del preavviso, TFR e indennità supplementare di fine rapporto prevista dal CCNL). La corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo la contestazione disciplinare generica perché priva di indicazioni essenziali su tempo, luogo, modalità e destinatari della divulgazione, e ha inoltre escluso la prova del fatto addebitato. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: omesso esame di fatti e documenti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione dell’art. 7 l. n. 300/1970 per errata valutazione della specificità della contestazione e della lesione del diritto di difesa; omesso esame della documentazione che, secondo la ricorrente, avrebbe dimostrato che l’addebito riguardava la rivelazione di una scelta aziendale strategica; motivazione apparente o perplessa sulla insussistenza del fatto contestato. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi, terzo e quarto motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, senza individuare uno specifico fatto storico decisivo il cui esame fosse stato omesso; ha evidenziato che la corte territoriale aveva comunque esaminato la contestazione, la risposta del lavoratore e gli atti di causa, pervenendo a una valutazione di genericità dell’addebito e di insussistenza del fatto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la sua genericità nell’indicazione della norma asseritamente violata e, soprattutto, ha affermato che la specificità della contestazione disciplinare è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo con una critica puntuale all’interpretazione dell’atto unilaterale, non con una mera lettura alternativa. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente il ricorso solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o degli elementi istruttori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura per violazione di legge deve indicare specificamente le norme violate e le affermazioni della sentenza in contrasto con esse; altrimenti è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
impone che il motivo di ricorso indichi con precisione le ragioni della denunciata violazione di legge, consentendo alla Corte il controllo critico della doglianza.
art. 7 L. n. 300/1970
richiamato come parametro della contestazione disciplinare; la Corte ribadisce che la specificità della contestazione va valutata in concreto dal giudice di merito e che la doglianza in cassazione non può risolversi in un dissenso interpretativo.
art. 1362 e ss. c.c.
richiamati per affermare che l’interpretazione della contestazione disciplinare, quale atto unilaterale, segue i criteri ermeneutici degli atti negoziali, in quanto compatibili.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; il semplice difetto di sufficienza motivazionale non è più denunciabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1-bis, art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se viene omesso l’esame di uno specifico fatto storico decisivo e discusso; non è ammessa una censura che miri a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o a contestare l’apprezzamento complessivo del merito.
- La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede l’indicazione puntuale della norma violata e del passaggio argomentativo della sentenza che la contrasterebbe; una doglianza generica o esplorativa è inammissibile.
- La specificità della contestazione disciplinare e la verifica della sua idoneità a consentire la difesa del lavoratore sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un errore nell’interpretazione dell’atto, non una mera lettura alternativa.
- L’interpretazione della contestazione disciplinare, quale atto unilaterale, va compiuta secondo i criteri ermeneutici degli atti negoziali compatibili; per sovvertire tale interpretazione occorre denunciare specifiche violazioni dei canoni interpretativi, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura.
- La motivazione è denunciabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; il controllo di legittimità non si estende alla sufficienza o alla persuasività della motivazione quando il percorso argomentativo del giudice di merito sia comprensibile e non contraddittorio.
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