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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32464/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia. Con il primo motivo ha contestato la dichiarazione di responsabilità, sollecitando una rivalutazione delle risultanze processuali e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non deducibile in sede di legittimità, poiché diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato e motivatamente apprezzato dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l'applicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto la censura reiterativa di questioni già adeguatamente disattese e, comunque, manifestamente infondata, rilevando che la sentenza impugnata aveva esposto in modo congruo i presupposti applicativi della recidiva specifica e le ragioni del distacco dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso che il primo motivo potesse essere esaminato, perché mirava a una rivalutazione delle prove e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e lineare. Ha inoltre ritenuto il motivo sulla recidiva manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato sia i presupposti della recidiva specifica sia il discostamento dal minimo edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in sede di legittimità il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, sollecita una nuova valutazione delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito con motivazione congrua e lineare.
  • La censura sulla recidiva è manifestamente infondata quando la sentenza di merito indica adeguatamente i presupposti applicativi della recidiva specifica e motiva le ragioni del discostamento dal minimo edittale.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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