Cassazione Penale, Sentenza n. 18151/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giuliani impugnava in Cassazione la sentenza di rinvio emessa dal G.I.P. di Bari che, a seguito dell'annullamento parziale deciso dalla Corte di cassazione, aveva determinato l'oggetto e l'ammontare della confisca pari a euro 15.293.569,00 - corrispondente al profitto dei reati tributari contestati. Il ricorso deduceva: (1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per non aver valutato la questione circa l'inclusione fra i beni da confiscare di prestazioni previdenziali soggette al limite di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata valutazione della memoria difensiva e della rideterminazione del profitto contenuta in essa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché la confisca è stata disposta per equivalente e, dunque, il problema del limite di pignorabilità delle prestazioni previdenziali attiene alla fase esecutiva e non al giudizio di merito sulla confisca. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità: il G.I.P. aveva motivato la quantificazione del profitto (euro 15.293.569,00) sulla base degli atti investigativi e della comunicazione di notizia di reato del 13/06/2017 della Guardia di Finanza, oltre che in considerazione del patteggiamento e del principio che il valore dell'imposta evasa corrisponde al profitto del reato. Conseguentemente si conferma la confisca, anche per equivalente, fino alla concorrenza dell'importo indicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Disciplina la confisca nei reati tributari; il G.I.P. ha applicato la confisca in base alla quantificazione del profitto risultante dagli atti investigativi
art. 223, comma 2, legge fallimentare
Norma richiamata relativa al reato contestato; utilizzata nella descrizione del quadro di reato per la quantificazione del profitto
art. 10-ter, comma 2, comma 1, art. 5, comma 1, art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norme riferite ai reati tributari contestati; la quantificazione del profitto è stata determinata in relazione alle violazioni accertate con riferimento alle societa coinvolte
art. 627, comma 3, c.p.p.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente per censurare presunte omissioni motivazionali del G.I.P.; la Corte ha ritenuto che le censure fossero infondate o generiche
art. 545 c.p.c.
Previsione sul limite di pignorabilità delle prestazioni previdenziali; la Corte ha osservato che la rilevanza di tale limite ricade nella fase esecutiva quando si proceda all'esecuzione della confisca per equivalente
artt. 444 ss. c.p.p. (patteggiamento)
Il valore dell'imposta evasa, risultante dal patteggiamento, è stato considerato corrispondente al profitto del reato e utilizzato per la quantificazione della confisca
art. 616 c.p.p.
Disposizione invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando la confisca è disposta per equivalente, eventuali limiti di pignorabilità (ad es. sulle prestazioni previdenziali) sono rilevanti nella fase esecutiva e non impediscono, di per sé, la statuizione ablativa in sede di determinazione del profitto
- La quantificazione del profitto per finalità confiscatorie può fondarsi sulla documentazione probatoria acquisita in fase investigativa e sulla comunicazione di notizia di reato; contestazioni generiche della difesa senza elementi probatori specifici sono destinate a essere respinte
- Le censure per omessa o insufficiente motivazione richiedono indicazione puntuale di quale elemento probatorio non sia stato valutato e perché la valutazione operata sarebbe errata; motivi vaghi o aspecifici sono spesso inammissibili per manifesta infondatezza
- Il valore dell'imposta evasa, quando accertato e collegato ai profitti del reato (anche in sede di patteggiamento), è parametro comune per la determinazione dell'ammontare da confiscare
- Se si pretende escludere dalla confisca beni o somme per ragioni di impignorabilità, è necessario sollevare e provare specificamente la natura dei beni e la loro esclusione già nella fase di merito, oppure attendere la fase esecutiva per far valere i limiti di pignorabilità
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