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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18151/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giuliani impugnava in Cassazione la sentenza di rinvio emessa dal G.I.P. di Bari che, a seguito dell'annullamento parziale deciso dalla Corte di cassazione, aveva determinato l'oggetto e l'ammontare della confisca pari a euro 15.293.569,00 - corrispondente al profitto dei reati tributari contestati. Il ricorso deduceva: (1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per non aver valutato la questione circa l'inclusione fra i beni da confiscare di prestazioni previdenziali soggette al limite di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata valutazione della memoria difensiva e della rideterminazione del profitto contenuta in essa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché la confisca è stata disposta per equivalente e, dunque, il problema del limite di pignorabilità delle prestazioni previdenziali attiene alla fase esecutiva e non al giudizio di merito sulla confisca. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità: il G.I.P. aveva motivato la quantificazione del profitto (euro 15.293.569,00) sulla base degli atti investigativi e della comunicazione di notizia di reato del 13/06/2017 della Guardia di Finanza, oltre che in considerazione del patteggiamento e del principio che il valore dell'imposta evasa corrisponde al profitto del reato. Conseguentemente si conferma la confisca, anche per equivalente, fino alla concorrenza dell'importo indicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Disciplina la confisca nei reati tributari; il G.I.P. ha applicato la confisca in base alla quantificazione del profitto risultante dagli atti investigativi

  • art. 223, comma 2, legge fallimentare

    Norma richiamata relativa al reato contestato; utilizzata nella descrizione del quadro di reato per la quantificazione del profitto

  • art. 10-ter, comma 2, comma 1, art. 5, comma 1, art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norme riferite ai reati tributari contestati; la quantificazione del profitto è stata determinata in relazione alle violazioni accertate con riferimento alle societa coinvolte

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente per censurare presunte omissioni motivazionali del G.I.P.; la Corte ha ritenuto che le censure fossero infondate o generiche

  • art. 545 c.p.c.

    Previsione sul limite di pignorabilità delle prestazioni previdenziali; la Corte ha osservato che la rilevanza di tale limite ricade nella fase esecutiva quando si proceda all'esecuzione della confisca per equivalente

  • artt. 444 ss. c.p.p. (patteggiamento)

    Il valore dell'imposta evasa, risultante dal patteggiamento, è stato considerato corrispondente al profitto del reato e utilizzato per la quantificazione della confisca

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando la confisca è disposta per equivalente, eventuali limiti di pignorabilità (ad es. sulle prestazioni previdenziali) sono rilevanti nella fase esecutiva e non impediscono, di per sé, la statuizione ablativa in sede di determinazione del profitto
  • La quantificazione del profitto per finalità confiscatorie può fondarsi sulla documentazione probatoria acquisita in fase investigativa e sulla comunicazione di notizia di reato; contestazioni generiche della difesa senza elementi probatori specifici sono destinate a essere respinte
  • Le censure per omessa o insufficiente motivazione richiedono indicazione puntuale di quale elemento probatorio non sia stato valutato e perché la valutazione operata sarebbe errata; motivi vaghi o aspecifici sono spesso inammissibili per manifesta infondatezza
  • Il valore dell'imposta evasa, quando accertato e collegato ai profitti del reato (anche in sede di patteggiamento), è parametro comune per la determinazione dell'ammontare da confiscare
  • Se si pretende escludere dalla confisca beni o somme per ragioni di impignorabilità, è necessario sollevare e provare specificamente la natura dei beni e la loro esclusione già nella fase di merito, oppure attendere la fase esecutiva per far valere i limiti di pignorabilità

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