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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14420/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di indennizzo per irragionevole durata del processo proposta da un difensore che aveva agito in qualità di antistatario in relazione alle spese liquidate nell'ambito di un giudizio di equa riparazione. La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore della Corte d'appello di Perugia, ritenendo competente il giudice del luogo in cui si era svolto il giudizio presupposto. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 quinquies della L. 89/2001. Ha sostenuto che, quando il difensore antistatario agisce verso il soccombente per il pagamento delle spese processuali, assume una veste autonoma rispetto alla parte del giudizio presupposto; pertanto, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale nella successiva azione ex L. 89/2001, il processo presupposto deve essere identificato nel solo giudizio di esecuzione iniziato con la notifica dell'atto di pignoramento e definito con l'ordinanza di attribuzione delle somme pignorate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'istanza di distrazione delle spese processuali ha natura accessoria e non introduce una nuova domanda nel giudizio presupposto; tuttavia, quando il difensore antistatario agisce autonomamente contro il soccombente per il pagamento delle spese processuali, non assume la veste di parte del giudizio presupposto e gli va riconosciuta legittimazione autonoma ad agire nella successiva fase esecutiva ai sensi della L. 89/2001. Di conseguenza, è stato ritenuto erroneo il declinatorio di competenza della Corte d'appello di Roma in favore di quella di Perugia. L'ordinanza impugnata è stata cassata e la competenza della Corte d'appello di Roma è stata dichiarata, con rimessione delle parti per la riassunzione; le spese sono state rinviate al giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 89/2001

    Viene richiamato come criterio per l'individuazione della competenza territoriale nella domanda di equa riparazione, ma la Corte chiarisce che, nel caso del difensore antistatario che agisce autonomamente, la competenza non va radicata sul giudizio presupposto di merito bensì sulla successiva fase esecutiva in cui egli opera come soggetto autonomo.

  • art. 5 quinquies L. 89/2001

    È utilizzato dal ricorrente per sostenere che il processo presupposto, ai fini della domanda proposta dall'antistatario, coincide con il giudizio di esecuzione iniziato con il pignoramento e definito dall'ordinanza di attribuzione delle somme pignorate.

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese processuali è una richiesta accessoria che non introduce una nuova domanda autonoma nel giudizio in cui è formulata, perché dipende dalla sorte della domanda principale sia nell'an che nel quando.
  • Quando il difensore antistatario agisce in via autonoma nei confronti del soccombente per il pagamento delle spese processuali, egli non riveste la qualità di parte del giudizio presupposto, ma assume una posizione soggettiva autonoma ai fini della tutela successiva.
  • Ai fini della competenza territoriale nelle controversie connesse alla legge sull'equa riparazione, se l'azione è proposta dal difensore antistatario in relazione alla fase esecutiva, il riferimento al processo presupposto deve essere individuato nella fase esecutiva stessa e non nel solo giudizio di merito originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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