Cassazione Civile, Ordinanza n. 26552/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore servizi)
La controversia
Alcuni utenti del servizio di igiene ambientale del Comune di Parma convenivano in giudizio la società gestrice del servizio per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di IVA applicata sulla tariffa di igiene ambientale (TIA1) e sulla tariffa integrata ambientale (TIA2), assumendo che entrambe avessero natura tributaria e, quindi, non fossero soggette ad IVA. Il giudice di pace accoglieva la domanda; il Tribunale riformava parzialmente, dichiarando prescritto il credito limitatamente alle fatture per gli anni 2003 e 2004 e condannando la società al rimborso per gli anni successivi al 2005. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i rapporti in questione non le fossero stati trasferiti per effetto delle vicende societarie (fusione, conferimento di ramo d'azienda e scissione) richiamate dal Tribunale; 2) violazione delle norme sulla TIA1 e TIA2, assumendo che il Tribunale avesse errato nel qualificare entrambe le tariffe in termini tributari, mentre almeno la TIA2, e secondo la ricorrente anche la TIA1, sarebbero corrispettivi di un servizio e dunque soggette ad IVA; 3) violazione dell'interpretazione autentica data dal legislatore alla TIA2, sostenendo che il giudice di merito non avesse applicato la norma che esclude la natura tributaria della tariffa integrata ambientale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo nuova e comunque non specificamente dimostrata la censura sulla mancata attuazione della fusione societaria e sulla conseguente legittimazione passiva, oltre a rilevare che il ricorso non si confrontava adeguatamente con l'accertamento del Tribunale circa il trasferimento dei rapporti contrattuali e passivi in sede di scissione. Ha invece accolto il secondo motivo e, per connessione, il terzo limitatamente alla TIA2, affermando che la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 d.lgs. 152/2006 ha natura privatistica/corrispettiva ed è quindi assoggettabile ad IVA. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti di tale erronea qualificazione, con rinvio al giudice di merito per il riesame coerente con il principio affermato. Il ricorso è rimasto rigettato/inammissibile per il primo profilo e accolto per il resto, con vittoria prevalente della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2504 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare gli effetti successori delle vicende societarie e la legittimazione passiva.
art. 2504-bis c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la successione nei rapporti non fosse avvenuta nei termini ritenuti dal Tribunale.
art. 2501-ter c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di progetto di fusione.
art. 2506-bis c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di progetto di scissione.
art. 2506-quater c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti della scissione e trasferimento dei rapporti.
art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006
Per la Corte, disciplina la TIA2 come tariffa avente natura di corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti, con conseguente assoggettabilità ad IVA.
art. 5, comma 2-quater, d.l. n. 208 del 2008
Richiamato nel motivo di ricorso sulla natura della tariffa ambientale.
art. 6 l. n. 133 del 1999
Richiamato nel motivo di ricorso sulla natura della tariffa ambientale.
d.m. n. 370 del 2000
Richiamato nel motivo di ricorso sulla tariffa di igiene ambientale.
art. 14, comma 33, d.l. n. 78 del 2010
Interpretazione autentica valorizzata dalla Corte come escludente la natura tributaria della TIA2.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso in relazione all'obbligo del giudice di applicare l'interpretazione autentica legislativa.
art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità della censura nuova e non adeguatamente documentata in ricorso.
art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972
Le prestazioni verso corrispettivo, quale ne sia la fonte, costituiscono prestazioni di servizi ai fini IVA.
art. 1 d.P.R. n. 633 del 1972
Rilevato quale disposizione che rende imponibili le prestazioni di servizi ai fini IVA.
artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati dalle Sezioni Unite come base della soggezione ad IVA della TIA2.
direttiva 2006/112/CE
La Corte esclude un contrasto con il sistema IVA unionale e quindi la necessità di rinvio pregiudiziale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone una specifica vicenda societaria o negoziale è inammissibile se tale fatto decisivo non risulta allegato e dimostrato nei gradi di merito ed è inoltre necessario riportare nel ricorso i contenuti essenziali degli atti o contratti su cui la censura si fonda.
- Il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio dell'accertamento di merito: una critica che non si misuri compiutamente con il contenuto degli atti richiamati dal giudice di merito è aspecifica e non può essere esaminata.
- La TIA2, disciplinata dall'art. 238 d.lgs. 152/2006, ha natura privatistica/corrispettiva e non tributaria; pertanto è soggetta ad IVA, anche se il pagamento è imposto dalla legge e il servizio è reso nell'ambito di un regime pubblicistico.
- L'interpretazione autentica legislativa che qualifica la TIA2 come prestazione non tributaria esclude la possibilità di ricondurla al prelievo tributario, salvo diversi specifici profili non emersi nella decisione.
- Ai fini IVA, costituisce prestazione di servizi a titolo oneroso anche l'attività resa in esecuzione di un obbligo legale o di un contratto di servizio, ove sussista un rapporto sinallagmatico tra prestazione e corrispettivo.
- Non sussiste necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE quando la soluzione è già coerente con il diritto vivente interno e con la giurisprudenza unionale, che ammette la soggezione ad IVA di prestazioni rese a titolo oneroso nell'ambito di compiti pubblici.
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