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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17950/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Russo ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Brescia (7/9/2021) che, riformando in parte il primo grado, lo aveva assolto per alcuni capi (art.59, comma 5, d.lvo 152/1999) ma lo aveva condannato al risarcimento dei danni alla parte civile WWF per i capi A) (art.181 d.lvo 42/2004) e B) (art.635 c.2 c.p. in relazione all'art.625 n.7 c.p.). Con quattro motivi denunciava (1) vizio di motivazione e mancata confutazione della pronuncia assolutoria originaria in relazione ai capi A e B; (2) errata applicazione dell'art.181 d.lvo 42/2004 e travisamento delle prove circa l'epoca di inizio dei lavori (sosteneva che i lavori erano iniziati dal 2002, non dal 2004) e che non vi furono opere in violazione di autorizzazioni; (3) errata applicazione dell'art.181 e vizio di motivazione sul capo B, contestando l'esistenza della volontà di distruggere o deteriorare e sostenendo cause esterne per i fenomeni di colorazione e moria dei pesci; (4) vizio nella quantificazione del danno liquidato in euro 20.000. Successivamente il difensore ha rinunciato espressamente al ricorso (deposito 01/02/2023). Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia del ricorrente ai sensi degli artt. 589 e 591 c.p.p., ritenendo la rinuncia atto formale, irrevocabile e recettizio validamente compiuto dal difensore munito di procura speciale. Non si è pronunciata sul merito dei motivi dedotti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 5, d.lvo 152/1999

    Richiamata nella sentenza di merito: alcune condotte riconducibili a questo comma sono state ritenute in parte non costituenti reato (assoluzione perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato").

  • art. 181 d.lvo 42/2004

    Norma invocata per il capo A): sanziona interventi su beni ambientali/culturali senza autorizzazioni o in difformità; la Corte d'appello l'ha ritenuta applicabile per alcuni lavori di potenziamento dell'impianto, mentre il ricorrente contestava l'applicazione per ragioni temporali e di assenza di violazione di autorizzazioni.

  • art. 635, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 625 n.7 cod. pen.

    Norme penali richiamate per il capo B): concernono il danneggiamento e la distruzione, su cui la Corte d'appello ha ritenuto sussistenza della responsabilità e liquidato danni; il ricorrente contestava l'elemento soggettivo e l'aggancio causale agli eventi dannosi.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma citata come criterio di valutazione dei motivi di ricorso (vizi di motivazione, travisamento delle risultanze) utilizzata dal ricorrente per fondare le doglianze in cassazione.

  • artt. 589 e 591 cod. proc. pen.

    Norme procedurali sulla rinuncia all'impugnazione: la Corte ha ritenuto la rinuncia valida e idonea a rendere inammissibile il ricorso; la rinuncia è atto formale, irrevocabile e recettizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la seguente condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria (importo di euro 1.000) a favore della Cassa delle Ammende.

  • D.L. n.137/2020, art. 23, co. 8

    Richiamato in riferimento alla formulazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; rappresenta un riferimento procedurale nel fascicolo.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013 (Serrano Caceres)

    Precedente citato dalla Corte per affermare che la rinuncia all'impugnazione è atto abdicativo, irrevocabile e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione stessa.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e valida all'impugnazione (depositata dal difensore con procura speciale) rende il ricorso inammissibile e impedisce alla Cassazione di esaminare il merito.
  • Una dichiarazione di rinuncia deve essere espressa, trasmessa alla cancelleria e compiuta da soggetto munito di procura speciale; in tal caso è considerata irrevocabile.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia, la decisione impugnata rimane efficace e permangono le statuizioni conseguenti (compresa la condanna al risarcimento) salvo ulteriori rimedi.
  • Nei reati ambientali invocati (es. art.181 d.lvo 42/2004) è necessario provare sia l'esecuzione di lavori irregolari sia il rispetto del fatto nel tempo: elementi probatori su tempi di inizio lavori e autorizzazioni sono decisivi.
  • La mera contestazione motivazionale in Cassazione richiede che il ricorrente indichi i punti specifici del travisamento o della mancata confutazione; la Corte valuta la completezza della confutazione delle ragioni di primo grado.
  • La quantificazione del danno ambientale va sorretta da idonea prova: decisioni sulla liquidazione di somme richiedono adeguata motivazione probatoria per evitare censure di vizio di motivazione.
  • La revoca della costituzione di parte civile incide sulla posizione civile nel processo ma non annulla automaticamente i profili penali già definiti, e non impedisce la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia.
  • In presenza di rinuncia, il giudice di legittimità può comunque pronunciare condanne alle spese e applicare sanzioni pecuniarie previste dalla legge processuale.

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