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Ordinanza

Ordinanza n. 117/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Questore della Provincia di Reggio Emilia, prot. n. Cat.A.12/2026/IMM, emesso in data 27 gennaio 2026 e notificato in data 5 febbraio 2026, con cui viene respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per “lavoro subordinato” presentata dal sig. -OMISSIS- e disposto nei suoi confronti l’avvio della procedura espulsiva; - nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto.

Giustizia amministrativa202600199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e avvio della procedura espulsiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Reggio Emilia che ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e disposto l'avvio della procedura espulsiva, deducendo, secondo quanto emerge dalla motivazione cautelare, l'inadeguata considerazione dei legami familiari sul territorio nazionale. Il diniego aveva richiamato un provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna del 3 ottobre 2024, relativo al collocamento in struttura di due figlie minorenni, ma non aveva valutato l'evoluzione della situazione familiare risultante dalla successiva sentenza dello stesso Tribunale per i Minorenni, emessa l'11 dicembre 2025, anche con riferimento al terzo figlio minorenne.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non avesse adeguatamente valutato la situazione familiare attuale del richiedente, limitandosi a considerare un precedente provvedimento giudiziario senza confrontarsi con la successiva evoluzione risultante dalla sentenza dell'11 dicembre 2025. Ha ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio grave e irreparabile connesso al protrarsi dell'allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Non ha disposto l'annullamento immediato del diniego, ma ha ordinato alla Questura di Reggio Emilia di rinnovare l'istruttoria e adottare, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, un nuovo provvedimento adeguatamente motivato, di conferma o di revoca dell'atto impugnato, tenendo conto dell'attuale situazione familiare. Il prosieguo è stato rinviato alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. Le spese sono state rimesse alla conclusione della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea in materia di dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve considerare in modo attuale e completo i legami familiari dello straniero presenti sul territorio nazionale, confrontandosi anche con l'evoluzione successiva della situazione familiare risultante da provvedimenti giudiziari sopravvenuti.
  • È carente la valutazione amministrativa che richiami un precedente provvedimento del Tribunale per i Minorenni senza esaminare una successiva decisione dello stesso giudice idonea a modificare o aggiornare il quadro relativo ai figli minorenni dell'interessato.
  • Il protrarsi dell'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale può integrare un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare, quando incida sui suoi rapporti familiari.
  • Quando il diniego di rinnovo richiede una rivalutazione istruttoria della situazione familiare, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame, ordinando all'amministrazione di rinnovare l'istruttoria e di adottare un nuovo provvedimento, di conferma o revoca, adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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