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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9182/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giovanneschi ha impugnato la sentenza di condanna per lesioni personali colpose stradali (art. 590-bis c.p.), deducendo: 1) violazione di legge perché, secondo il ricorrente, le sentenze di merito avrebbero descritto una condotta diversa (tamponamento) rispetto a quella contestata nel capo di imputazione (omessa precedenza); 2) vizio di motivazione (manifesta illogicità e contraddittorietà) per aver confermato la condanna pur ritenendo una violazione diversa da quella imputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le due sentenze di merito non abbiano cambiato il fatto contestato, ma abbiano ricostruito un'unica condotta articolata in due momenti: l'omissione di dare la precedenza (fatto originario) e, immediatamente dopo, l'immissione nel flusso stradale con urto/’tamponamento' al velocipede, cagionando la caduta e le lesioni. Pertanto non sussiste né il vizio di legge né la contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La condanna di merito (pena di mesi quattro di reclusione e sospensione della patente per un anno) è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata per qualificare le lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme della circolazione stradale; il giudice ha ritenuto provato il nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato e le lesioni subite dalla vittima.

  • art. 145, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Richiamato come norma di comportamento violata (obbligo di dare la precedenza); la violazione di tale obbligo è stata considerata il prius eziologico del successivo urto/tamponamento.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione invocato per contestare l'erronea applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non vi è stata discordanza normativa ma unità della condotta descritta.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione che deduce vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione delle sentenze di merito fosse coerente e logica nel collegare l'omissione della precedenza al successivo tamponamento e alle conseguenti lesioni.

Massime di principio

  • Quando l'imputazione denuncia l'omissione di un obbligo di precedenza e il sinistro avviene con urto/tamponamento subito dopo l'immissione, il mancato rispetto della precedenza e il tamponamento possono essere considerati momenti di una medesima condotta rilevante ai fini penali.
  • Una differente descrizione fattuale (es. 'tamponamento' vs 'mancata precedenza') non basta, di per sé, a far dichiarare la sentenza viziata se le due descrizioni sono logicamente e temporalmente connesse e il nesso causale fra la condotta e l'evento è provato.
  • Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione richiede dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione; mere differenze di terminologia o sfumature nella ricostruzione non sono sufficienti.
  • In casi stradali è determinante accertare il nesso di causalità tra la violazione delle norme della circolazione e l'evento lesivo: la sequenza temporale e la dinamica del sinistro sono elementi decisivi.
  • Chi impugna deve mostrare concretamente che la corte di merito ha ritenuto un fatto diverso da quello contestato o che ha travisato le risultanze di fatto; senza ciò la conferma della condanna è difficilmente superabile in Cassazione.

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