Cassazione Penale, Sentenza n. 40490/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA relativamente all'anno 2012 (imposta evasa euro 59.241,00). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento del dolo: sostiene di essere stato solo amministratore di diritto ("testa di legno"), mentre l'effettivo dominus gestionale era il padre; non avrebbe avuto poteri operativi né tratto profitto dalle condotte illecite e, pertanto, mancherebbe la prova del dolo a suo carico.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata priva di contraddizioni e sufficientemente argomentata. Ha confermato che l'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile sia in quanto soggetto direttamente obbligato alla presentazione delle dichiarazioni fiscali (quindi autore principale della condotta omissiva) sia, qualora sussista una diversa distribuzione dei ruoli, come concorrente per omesso impedimento in base alla posizione di garanzia. Il ricorrente non ha indicato elementi processuali concreti idonei a prospettare una ricostruzione alternativa e a sollevare un ragionevole dubbio; pertanto la condanna è stata mantenuta e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 5
Norma che tipizza il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale; la Corte interpreta che l'obbligo di presentazione grava direttamente sul legale rappresentante dell'ente e può farne l'autore della condotta omissiva
codice di procedura penale, art. 533
Richiamato nel motivo di ricorso; il vizio invocato riguardava violazione di legge e motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata
disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
Richiesto per il limite alla motivazione del ricorso (intendendo che il ricorso deve svilupparsi nei limiti necessari alla decisione), la Corte ha operato nel rispetto di tale limite
codice civile, art. 2639, comma 1
"Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione"
La Corte usa la norma per affermare il principio funzionalistico: conta chi effettivamente gestisce la società (amministratore di fatto) e non solo la qualifica formale
codice civile, art. 2392 (citato come 2932 nel testo)
Richiamato in relazione alla posizione di garanzia dell'amministratore: l'amministratore ha il dovere di preservare il patrimonio sociale e impedire danni; l'inadempimento può integrare corresponsabilità per omesso impedimento
D.P.R. 322/1988, art. 1, comma 4 e art. 8, comma 6
"le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in sua assenza da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto"
La Corte rileva che l'obbligo di sottoscrizione e presentazione delle dichiarazioni grava direttamente sul legale rappresentante; ciò giustifica la qualificazione dell'autore della fattispecie come il legale rappresentante, salvo prova contraria
codice penale, art. 40, comma secondo
Richiamato nel contesto: la responsabilità dell'estraneo (prestanome) può configurarsi per omissione dell'azione doverosa (omesso impedimento) in virtù della posizione di garanzia, ma non sempre come autore principale
Massime di principio
- La qualifica formale di "amministratore di diritto" non esclude, di per sé, la responsabilità penale per omissioni fiscali: il legale rappresentante è direttamente obbligato alla presentazione delle dichiarazioni e può essere ritenuto autore principale della condotta omissiva
- Se sussiste un amministratore di fatto che gestisce concretamente la società, questi è di norma l'autore principale dei reati connessi alla gestione; il prestanome/amministratore di diritto può rispondere comunque a titolo di concorso o di omesso impedimento dovendosi valutare la posizione di garanzia
- Per escludere la responsabilità del "prestanome" è necessario proporre, anche in sede di legittimità, elementi concreti e desumibili dal processo che dimostrino l'effettiva estraneità e l'assenza del potere/dovere di intervenire; deduzioni meramente ipotetiche o generiche sono insufficienti
- La giurisprudenza ammette l'uso del dolo eventuale per imputare responsabilità al prestanome che abbia accettato la carica pur conoscendo o potendo prevedere i rischi connessi alla gestione illecita
- In casi simili, per costruire una difesa efficace è importante documentare atti e comportamenti che dimostrino la mancanza di poteri gestori: deleghe scritte, procure, verbali societari, corrispondenza con consulenti fiscali, pagamenti, contabilità, firme e ogni elemento probatorio presente nel fascicolo processuale
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