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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05668/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di norme processuali a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) per l'utilizzo delle dichiarazioni etero-accusatorie rese dal coimputato Santo Rubagotti in violazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p.: il ricorrente deduceva che, al momento dell'assunzione delle dichiarazioni (28/03/2019), sussistevano già indizi nei confronti di Rubagotti tali da imporre che fosse sentito con le garanzie previste per l'indagato; inoltre sosteneva che tale inutilizzabilità non sarebbe sanabile con la scelta del rito abbreviato. 2) vizio di motivazione e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni del Rubagotti, con particolare riferimento a una presunta incongruenza temporale (consegna dei beni collocata dallo stesso Rubagotti tra fine luglio e fine agosto 2018 mentre l'imputato era detenuto dal 24/07/2018) e alla sufficienza delle telefonate come elemento di riscontro.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato: il giudice di merito può valutare in termini sostanziali se al momento dell'assunzione delle dichiarazioni il dichiarante fosse già nella qualità di indagato e tale apprezzamento di fatto, se motivato, è insindacabile in cassazione; nel caso di specie la Corte d'appello ha congruamente motivato che non esistevano indizi non equivoci nei confronti di Rubagotti prima delle sue dichiarazioni e che gli indizi sono emersi solo dopo di esse. Inoltre è stato richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni autoindizianti rese da persone non sottoposte a indagini sono utilizzabili contro terzi (la tutela dell'art. 63 c.p.p. è a favore del solo dichiarante). È stato poi ritenuto che la scelta del giudizio abbreviato comporta la sanatoria delle nullità e la non rilevabilità delle inutilizzabilità salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio (art. 438, comma 6-bis c.p.p.), per cui molte censure relative all'art. 63 non sono rilevabili in abbreviato. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico, generico e meramente reiterativo dell'appello e la Corte ha confermato la valutazione di attendibilità operata dai giudici d'appello circa la coerenza interna del racconto e la compatibilità con gli elementi di contatto telefonico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento delle censure di nullità/inutilizzabilità dedotte in ricorso: disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazioni di norme processuali che comportano inutilizzabilità delle prove

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente la censura per vizio di motivazione o travisamento della prova; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a scalfire la motivazione dei giudici del merito

  • art. 63, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede garanzie per il dichiarante quando le dichiarazioni possono autoaccusarlo; la Corte ha precisato che la norma tutela primariamente il dichiarante e che l'inutilizzabilità 'erga omnes' scatta solo se, prima dell'escussione, esistevano indizi non equivoci a suo carico noti all'autorità procedente

  • art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.

    La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio

    La scelta del rito abbreviato limita le inutilizzabilità rilevabili in sede di giudizio: molte censure procedurali non sono più rilevabili salvo violazioni di veri e propri divieti probatori

  • art. 556 cod. proc. pen. (richiamo alle norme del Titolo I del libro VI)

    Richiamato per estendere l'applicazione della disposizione sull'abbreviato anche ai procedimenti a citazione diretta, confermando l'applicabilità del regime di sanatoria

  • art. 191, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come termine di confronto lessicale con la nozione di 'violazione dei divieti stabiliti dalla legge'; la Corte distingue tra divieti probatori (che negano l'utilizzabilità) e regole sulle modalità di acquisizione dell'elemento istruttorio

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da persone non formalmente indagate possono essere utilizzate nei confronti di terzi quando sono autoindizianti: la tutela dell'art. 63 c.p.p. è finalizzata al dichiarante e l'inutilizzabilità 'erga omnes' richiede che esistessero già, prima dell'escussione, indizi non equivoci a carico del dichiarante conosciuti dall'autorità
  • La valutazione da parte del giudice di merito circa la qualità del dichiarante (se fosse già indagato o meno al momento dell'escussione) è una valutazione di fatto e, se adeguatamente motivata, è difficilmente sindacabile in Cassazione
  • La scelta del rito abbreviato sanifica molte nullità e rende non rilevabili numerose inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un 'divieto probatorio' inteso in senso stretto; dunque molte censure procedurali non sopravvivono all'abbreviato
  • Per censurare la credibilità o la coerenza temporale delle dichiarazioni altrui è necessario indicare elementi concreti e specifici che dimostrino contraddizioni o errori logici nella motivazione del giudice; obiezioni generiche o meri dubbi non sono sufficienti
  • Quando si impugna in Cassazione, è fondamentale distinguere tra questioni di diritto (idonee al ricorso) e questioni di fatto o di valutazione probatoria (sindacabili solo se la motivazione manca, è contraddittoria o illogica)

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