Cassazione Penale, Sentenza n. 05668/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di norme processuali a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) per l'utilizzo delle dichiarazioni etero-accusatorie rese dal coimputato Santo Rubagotti in violazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p.: il ricorrente deduceva che, al momento dell'assunzione delle dichiarazioni (28/03/2019), sussistevano già indizi nei confronti di Rubagotti tali da imporre che fosse sentito con le garanzie previste per l'indagato; inoltre sosteneva che tale inutilizzabilità non sarebbe sanabile con la scelta del rito abbreviato. 2) vizio di motivazione e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni del Rubagotti, con particolare riferimento a una presunta incongruenza temporale (consegna dei beni collocata dallo stesso Rubagotti tra fine luglio e fine agosto 2018 mentre l'imputato era detenuto dal 24/07/2018) e alla sufficienza delle telefonate come elemento di riscontro.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato: il giudice di merito può valutare in termini sostanziali se al momento dell'assunzione delle dichiarazioni il dichiarante fosse già nella qualità di indagato e tale apprezzamento di fatto, se motivato, è insindacabile in cassazione; nel caso di specie la Corte d'appello ha congruamente motivato che non esistevano indizi non equivoci nei confronti di Rubagotti prima delle sue dichiarazioni e che gli indizi sono emersi solo dopo di esse. Inoltre è stato richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni autoindizianti rese da persone non sottoposte a indagini sono utilizzabili contro terzi (la tutela dell'art. 63 c.p.p. è a favore del solo dichiarante). È stato poi ritenuto che la scelta del giudizio abbreviato comporta la sanatoria delle nullità e la non rilevabilità delle inutilizzabilità salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio (art. 438, comma 6-bis c.p.p.), per cui molte censure relative all'art. 63 non sono rilevabili in abbreviato. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico, generico e meramente reiterativo dell'appello e la Corte ha confermato la valutazione di attendibilità operata dai giudici d'appello circa la coerenza interna del racconto e la compatibilità con gli elementi di contatto telefonico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento delle censure di nullità/inutilizzabilità dedotte in ricorso: disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazioni di norme processuali che comportano inutilizzabilità delle prove
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente la censura per vizio di motivazione o travisamento della prova; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a scalfire la motivazione dei giudici del merito
art. 63, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
Prevede garanzie per il dichiarante quando le dichiarazioni possono autoaccusarlo; la Corte ha precisato che la norma tutela primariamente il dichiarante e che l'inutilizzabilità 'erga omnes' scatta solo se, prima dell'escussione, esistevano indizi non equivoci a suo carico noti all'autorità procedente
art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio
La scelta del rito abbreviato limita le inutilizzabilità rilevabili in sede di giudizio: molte censure procedurali non sono più rilevabili salvo violazioni di veri e propri divieti probatori
art. 556 cod. proc. pen. (richiamo alle norme del Titolo I del libro VI)
Richiamato per estendere l'applicazione della disposizione sull'abbreviato anche ai procedimenti a citazione diretta, confermando l'applicabilità del regime di sanatoria
art. 191, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come termine di confronto lessicale con la nozione di 'violazione dei divieti stabiliti dalla legge'; la Corte distingue tra divieti probatori (che negano l'utilizzabilità) e regole sulle modalità di acquisizione dell'elemento istruttorio
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da persone non formalmente indagate possono essere utilizzate nei confronti di terzi quando sono autoindizianti: la tutela dell'art. 63 c.p.p. è finalizzata al dichiarante e l'inutilizzabilità 'erga omnes' richiede che esistessero già, prima dell'escussione, indizi non equivoci a carico del dichiarante conosciuti dall'autorità
- La valutazione da parte del giudice di merito circa la qualità del dichiarante (se fosse già indagato o meno al momento dell'escussione) è una valutazione di fatto e, se adeguatamente motivata, è difficilmente sindacabile in Cassazione
- La scelta del rito abbreviato sanifica molte nullità e rende non rilevabili numerose inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un 'divieto probatorio' inteso in senso stretto; dunque molte censure procedurali non sopravvivono all'abbreviato
- Per censurare la credibilità o la coerenza temporale delle dichiarazioni altrui è necessario indicare elementi concreti e specifici che dimostrino contraddizioni o errori logici nella motivazione del giudice; obiezioni generiche o meri dubbi non sono sufficienti
- Quando si impugna in Cassazione, è fondamentale distinguere tra questioni di diritto (idonee al ricorso) e questioni di fatto o di valutazione probatoria (sindacabili solo se la motivazione manca, è contraddittoria o illogica)
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